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Document 32004R0149
Commission Regulation (EC) No 149/2004 of 28 January 2004 laying down special measures concerning the application of Regulation (EC) No 2246/2003 in the pigmeat sector
Regolamento (CE) n. 149/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, recante misure particolari relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 2246/2003 nel settore delle carni suine
Regolamento (CE) n. 149/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, recante misure particolari relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 2246/2003 nel settore delle carni suine
GU L 24 del 29.1.2004, p. 46–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 149/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, recante misure particolari relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 2246/2003 nel settore delle carni suine
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/2004 pag. 0046 - 0046
Regolamento (CE) n. 149/2004 della Commissione del 28 gennaio 2004 recante misure particolari relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 2246/2003 nel settore delle carni suine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2003(2), in particolare l'articolo 11, lettera b), considerando quanto segue: Dall'esame della situazione del mercato è emerso il rischio di un ricorso eccessivo degli interessati al regime di aiuti all'ammasso privato istituito dal regolamento (CE) n. 2246/2003 della Commissione(3). È pertanto necessario sospendere l'applicazione di tale regime e respingere le domande pendenti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal 30 gennaio al 5 febbraio 2004 è sospesa l'applicazione del regolamento (CE) n. 2246/2003. 2. Le domande presentate dal 23 al 29 gennaio 2004, in merito alla cui accettazione si sarebbe dovuta adottare una decisione nello stesso periodo, sono respinte. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. (2) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 7. (3) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 34.