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Document 32004R0002

Regolamento (CE) n. 2/2004 della Commissione, del 2 gennaio 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

GU L 1 del 3.1.2004, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2/oj

32004R0002

Regolamento (CE) n. 2/2004 della Commissione, del 2 gennaio 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/2004 pag. 0017 - 0019


Regolamento (CE) n. 2/2004 della Commissione

del 2 gennaio 2004

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003(4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2348/2003 della Commissione(5).

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2348/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2348/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(4) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

(5) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 54.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.12 al 31.12.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico - Rotterdam: 25,67 EUR/t; Grandi Laghi - Rotterdam: 36,74 EUR/t.

3.

>SPAZIO PER TABELLA>

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