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Dokument 32003R2126

    Regolamento (CE) n. 2126/2003 della Commissione, del 3 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2003 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/04

    GU L 319 del 4.12.2003, str. 4—5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2126/oj

    32003R2126

    Regolamento (CE) n. 2126/2003 della Commissione, del 3 dicembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2003 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/04

    Gazzetta ufficiale n. L 319 del 04/12/2003 pag. 0004 - 0005


    Regolamento (CE) n. 2126/2003 della Commissione

    del 3 dicembre 2003

    che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2003 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/04

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafi 5 e 15, e l'articolo 33, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione(2) prevede l'apertura di una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

    (2) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, in base alla situazione del mercato mondiale o alle esigenze specifiche di alcuni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento in funzione della destinazione.

    (3) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altro, per alcuni prodotti dello zucchero, sono ancora applicabili diritti e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni è sensibilmente superiore ai prelievi all'esportazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1o maggio, di detti paesi alla Comunità, il sensibile divario tra il livello dei prelievi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesso per i prodotti in questione può portare a movimenti di speculazione.

    (4) Per evitare possibili abusi a livello di reimportazione o reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi non vanno fissati prelievi o restituzioni per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003.

    (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1290/2003.

    (6) Tenuto conto delle date delle gare, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

    (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2003, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    "1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 per tutte le destinazioni ad esclusione di Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro(3), ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Durante il periodo di validità di questa gara permanente si procede a gare parziali."

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano i bandi di gara per renderli conformi al disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, come modificato dal presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione (GU L 104 del 20.4.2002. pag. 26).

    (2) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

    (3) Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

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