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Document 22003D0080

Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

GU L 257 del 9.10.2003, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/80/oj

22003D0080

Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 09/10/2003 pag. 0031 - 0032


Decisione del Comitato misto SEE

n. 80/2003

del 20 giugno 2003

che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 168/2002 del 6 dicembre 2002(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)(2).

(3) La direttiva 2002/58/CE abroga, con decorrenza dal 31 ottobre 2003, la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997(3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo è modificato come segue:

1) Dopo il punto 5h (direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:

"5ha. 32002 L 0058: Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

a) Nell'articolo 1, paragrafo 3, il testo 'del trattato che istituisce la Comunità europea' è sostituito da 'dell'accordo SEE'.

b) Nell'articolo 15, paragrafo 1, il testo 'principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea' è sostituito da 'principi generali del diritto SEE'.

Procedure per l'associazione del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia ai sensi dell'articolo 101 dell'accordo:

La persona nominata da ciascuno Stato EFTA per partecipare in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali può, alle stesse condizioni e modalità di cui al punto 5e (direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), partecipare alle riunioni anche quando il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali svolge i compiti di cui all'articolo 30 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in riferimento a questioni contemplate da questa direttiva, vale a dire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché degli interessi legittimi nel settore delle comunicazioni elettroniche."

2) Il testo del punto 5f (direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con decorrenza dal 31 ottobre 2003.

Articolo 2

I testi della direttiva 2002/58/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 38 del 13.2.2003, pag. 30.

(2) GU L 201 del 31.07.2002, pag. 37.

(3) GU L 24 del 30.01.1998, pag. 1.

(4) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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