EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22003D0075(01)
Decision of the EEA joint Committee No 75/2003 of 20 June 2003 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 257 del 9.10.2003, p. 23–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 257 del 09/10/2003 pag. 0023 - 0024
Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 32/2003 del 14 marzo 2003(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2002/755/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alla strategia per la riduzione dei rischi per la sostanza: ossido di difenile, derivato ottabromato(3), DECIDE: Articolo 1 Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue: 1) Al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino: "- 32002 L 0061: Direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15)." 2) Sotto al titolo "ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO", dopo il punto 21 (raccomandazione 2001/838/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente: "22. 32002 H 0755: Raccomandazione 2002/755/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alla strategia per la riduzione dei rischi per la sostanza: ossido di difenile, derivato ottabromato (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 27)." Articolo 2 I testi della direttiva 2002/61/CE e della raccomandazione 2002/755/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4). Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 137 del 5.6.2003, pag. 32. (2) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15. (3) GU L 249 del 17.9.2002, pag. 27. (4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.