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Document 22003D0075(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 257 del 9.10.2003, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/75(2)/oj

22003D0075(01)

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 09/10/2003 pag. 0023 - 0024


Decisione del Comitato misto SEE

n. 75/2003

del 20 giugno 2003

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 32/2003 del 14 marzo 2003(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2002/755/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alla strategia per la riduzione dei rischi per la sostanza: ossido di difenile, derivato ottabromato(3),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) Al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

"- 32002 L 0061: Direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15)."

2) Sotto al titolo "ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO", dopo il punto 21 (raccomandazione 2001/838/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

"22. 32002 H 0755: Raccomandazione 2002/755/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alla strategia per la riduzione dei rischi per la sostanza: ossido di difenile, derivato ottabromato (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 27)."

Articolo 2

I testi della direttiva 2002/61/CE e della raccomandazione 2002/755/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 137 del 5.6.2003, pag. 32.

(2) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15.

(3) GU L 249 del 17.9.2002, pag. 27.

(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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