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Dokument 32003D0615
2003/615/EC: Commission Decision of 14 August 2003 conferring management of aid on implementing agencies for pre-accession measures in agriculture and rural development in the Slovak Republic in the pre-accession period
2003/615/CE: Decisione della Commissione, del 14 agosto 2003, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica slovacca nel periodo precedente l'adesione
2003/615/CE: Decisione della Commissione, del 14 agosto 2003, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica slovacca nel periodo precedente l'adesione
GU L 213 del 23.8.2003, lk 12—13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Kehtivad
2003/615/CE: Decisione della Commissione, del 14 agosto 2003, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica slovacca nel periodo precedente l'adesione
Gazzetta ufficiale n. L 213 del 23/08/2003 pag. 0012 - 0013
Decisione della Commissione del 14 agosto 2003 che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica slovacca nel periodo precedente l'adesione (2003/615/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nella Repubblica slovacca (in seguito "Sapard") è stato approvato con decisione della Commissione del 17 novembre 2000(2) e modificato dalle decisioni della Commissione del 5 marzo 2002, del 31 luglio 2002 e del 20 marzo 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003(4). (2) Il governo della Repubblica slovacca e la Commissione, in nome della Comunità, hanno firmato il 26 marzo 2001 la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, legale e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2001 firmata l'11 settembre 2002. Tale modifica è entrata in vigore dopo essere stata ratificata delle due parti in data 4 novembre 2002. (3) Un'agenzia Sapard è stata designata dalla competente autorità della Repubblica slovacca per l'esecuzione di alcune delle misure definite nel Sapard. Al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, sono state affidate le funzioni finanziarie da svolgere nel quadro dell'attuazione del Sapard. (4) Sulla base di un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2002/299/CE, del 15 aprile 2002, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica slovacca nel periodo precedente l'adesione(5), relativamente ad alcune misure previste nel Sapard. (5) La Commissione ha quindi intrapreso un'ulteriore valutazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 delle misure 3 "Costituzione di un'associazione di agricoltori", 4b "Diversificazione delle attività nelle zone rurali", 6 "Metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale", 8 "Sviluppo delle risorse umane" e 9 "Assistenza tecnica" previste dal Sapard. La Commissione ritiene che, anche per quanto concerne tale misura, la Repubblica slovacca ottempera alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003(7), nonché alle condizioni minime fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999. (6) È pertanto opportuno derogare all'esigenza di approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e affidare all'agenzia Sapard e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, della Repubblica slovacca la gestione degli aiuti in forma decentrata con riguardo alle misure 3, 4b, 6, 8 e 9. (7) Tuttavia, poiché le verifiche effettuate dalla Commissione per le misure 3, 4b, 6, 8 e 9 si basano su un sistema che non è ancora completamente operativo per quanto concerne tutti gli elementi pertinenti, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del Sapard all'Agenzia Sapard e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000. (8) Il conferimento della gestione del Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'Agenzia Sapard e al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale. (9) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2222/2000 sono eventualmente rimborsabili le spese relative a studi di fattibilità e correlati e all'assistenza tecnica sostenute dal beneficiario anteriormente alla data della decisione della Commissione che conferisce la gestione. Occorre pertanto stabilire la data a partire dalla quale tali spese possono essere rimborsate, DECIDE: Articolo 1 L'approvazione ex ante da parte della Commissione, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999, non è richiesta per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alle misure 3, 4b, 6, 8 e 9 da parte della Repubblica slovacca. Articolo 2 La gestione del programma Sapard è affidata in via provvisoria: 1) all'Agenzia Sapard della Repubblica slovacca, con sede al 12 Dobrovicova, 81 266 Bratislava, per l'attuazione delle misure 3, 4b, 6, 8 e 9 quali definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione della Commissione del 17 novembre 2000; 2) al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, con sede al 5 Stefanovicova, 81 782 Bratislava, per le funzioni finanziarie che è chiamato a svolgere nel quadro dell'attuazione delle misure 3, 4b, 6, 8 e 9 del Sapard relativo alla Repubblica slovacca. Articolo 3 Le spese effettuate in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità unicamente se sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data di adozione della presente decisione o, se più tardi, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari del progetto in causa, escluse le spese per studi di fattibilità e correlati nonché per l'assistenza tecnica, per cui tale data è il 15 aprile 2002, a condizione che in nessun caso siano state pagate dall'Agenzia Sapard prima della data di adozione della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68. (2) GU C (2000) 3327. (3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. (4) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24. (5) GU L 102 del 18.4.2002, pag. 34. (6) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. (7) GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14.