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Document 22003D0594
2003/594/EC: Decision No 1/2003 of the EC-Cyprus Association Council of 24 June 2003 derogating from the provisions concerning the definition of the concept of "originating products" laid down in the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and the Republic of Cyprus
2003/594/CE: Decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione CE-Cipro, del 24 giugno 2003, che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro
2003/594/CE: Decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione CE-Cipro, del 24 giugno 2003, che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro
GU L 202 del 9.8.2003, p. 10–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2005
2003/594/CE: Decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione CE-Cipro, del 24 giugno 2003, che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro
Gazzetta ufficiale n. L 202 del 09/08/2003 pag. 0010 - 0014
Decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione CE-Cipro del 24 giugno 2003 che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (2003/594/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-CIPRO, visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro(1), firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1972, in appresso denominato "l'accordo", visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo aggiuntivo all'accordo(2), in particolare l'articolo 25, considerando quanto segue: (1) Nella dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alle norme di origine allegata all'atto finale del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo(3), firmato a Lussemburgo il 19 ottobre 1987 ed entrato in vigore il 1o gennaio 1988, è stato convenuto che la Comunità ed il Consiglio di associazione CE-Cipro adottino, dopo l'entrata in vigore del protocollo, una decisione sulle richieste supplementari di deroga alle norme di origine presentate da Cipro applicabili ai prodotti di cui alle voci 6102 e 6103 della tariffa doganale comune, ripresi dal 1o gennaio 1988 nelle voci 6204, 6205 e 6206 della nomenclatura combinata (NC). (2) È stata concessa a Cipro una deroga dalle pertinenti disposizioni concernenti la definizione del concetto di prodotti originari per le merci in questione, dal 1989 al 2003. (3) L'11 febbraio 2003 Cipro ha presentato una richiesta di proroga della deroga per un solo prodotto, vale a dire le camicie per uomo o ragazzo di fibre sintetiche o artificiali (codice NC 6205 00 00 ). (4) La necessità di una deroga permane. Di conseguenza, è auspicabile concedere la deroga per un periodo di due anni o fino al momento dell'adesione di Cipro alla Comunità, se essa si verifica prima della data di scadenza della presente decisione, DECIDE: Articolo 1 In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, i prodotti che figurano nell'allegato I della presente decisione e che sono fabbricati a Cipro sono considerati prodotti originari ai fini dell'applicazione dell'accordo, nei limiti del quantitativo indicato e alle condizioni qui di seguito precisate. Articolo 2 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, i prodotti di cui all'allegato I sono considerati originari di Cipro a condizione che le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Cipro abbiano l'effetto di collocare i prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei materiali utilizzati. Fatto salvo il primo comma, la confezione di indumenti con parti di indumenti del codice NC 6217 90 00 è considerata una trasformazione o lavorazione sufficiente solo se le parti di indumenti sono state ottenute nella Comunità da tessuto tagliato a misura e sono oggetto di una dichiarazione del fornitore apposta sulla fattura o altro documento di accompagnamento, secondo il modello riportato nell'allegato III. Articolo 3 I materiali non originari di Cipro o della Comunità che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1 non possono, sotto alcuna forma, costituire oggetto di restituzioni o beneficiare di esenzioni dai dazi doganali o dalle tasse di effetto equivalente a dazi doganali, ad eccezione degli importi eventualmente superiori ai corrispondenti dazi di cui alla tariffa doganale comune. Articolo 4 Il quantitativo di cui all'allegato I è gestito dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace. Se un importatore presenta, in uno Stato membro, una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno. Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni. La Commissione concede i prelievi, nella misura in cui lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro di cui trattasi. Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati li riversa, appena possibile, nel contingente corrispondente. Se le domande superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati. Fintanto che lo consentono le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai quantitativi suddetti. Articolo 5 Le autorità doganali di Cipro adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni del prodotto di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati in relazione alla presente decisione recano un riferimento a quest'ultima. Ogni tre mesi, le autorità competenti di Cipro presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d'ordine di detti certificati. Esse inviano inoltre mensilmente alla Commissione una dichiarazione delle importazioni cipriote dei tessuti elencati nell'allegato II. Articolo 6 I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati in applicazione della presente decisione devono recare nel riquadro "Osservazioni" la seguente dicitura, in una delle lingue dell'accordo: "DEROGA - DECISIONE N. 1/2003 IMPUTAZIONE CONTINGENTE COMUNITARIO" Articolo 7 Cipro e gli Stati membri della Comunità europea adottano le misure necessarie da parte loro per attuare la presente decisione. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. La presente decisione si applica per un periodo di due anni o fino al momento dell'adesione di Cipro alla Comunità, se essa si verifica prima della data di scadenza della presente decisione, a decorrere dalla data della sua adozione. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2003. Per il Consiglio di associazione Il Presidente G. Iacovou (1) GU L 133 del 21.5.1973, pag. 2. (2) GU L 339 del 28.12.1977, pag. 2. (3) GU L 393 del 31.12.1987, pag. 2. ALLEGATO I ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 (prodotti che beneficiano della deroga) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5 (prodotti soggetti a notifica statistica) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III >PIC FILE= "L_2003202IT.001302.TIF">