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Document 32003R1257

Regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione, del 15 luglio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Molise, Alto Crotonese, Welsh lamb, Nürnberger Bratwürste o Nürnberger Rostbratwürste)

GU L 177 del 16.7.2003, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1257/oj

32003R1257

Regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione, del 15 luglio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Molise, Alto Crotonese, Welsh lamb, Nürnberger Bratwürste o Nürnberger Rostbratwürste)

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 16/07/2003 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione

del 15 luglio 2003

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Molise, Alto Crotonese, Welsh lamb, Nürnberger Bratwürste o Nürnberger Rostbratwürste)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 802/2003(2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione dell'indicazione geografica per la denominazione "Welsh Lamb", l'Italia ha trasmesso alla Commissione due domande di registrazione della denominazione d'origine per le denominazioni "Molise" e "Alto Crotonese" e la Germania ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione dell'indicazione geografica per le denominazioni "Nürnberger Bratwürste" o "Nürnberger Rostbratwürste".

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del summenzionato regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi al regolamento, in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3) A seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento, non sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(4) Di conseguenza le denominazioni in questione possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2003(5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette quali denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP), conformemente dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU C 262 del 29.10.2002, pag. 6 (Alto Crotonese).

GU C 262 del 29.10.2002, pag. 9 (Molise).

GU C 255 del 23.10.2002, pag. 17 (Welsh Lamb).

GU C 63 del 12.3.2002, pag. 25 (Nürnberger Bratwürste o Nürnberger Rostbratwürste).

(4) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(5) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 17.

ALLEGATO

PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni (e frattaglie) fresche

REGNO UNITO

Welsh Lamb (IGP)

Prodotti a base di carni

GERMANIA

Nürnberger Bratwürste o Nürnberger Rostbratwürste (IGP)

Grassi

ITALIA

Molise (DOP)

Alto Crotonese (DOP)

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