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Document 32003R0763

    Regolamento (CE) n. 763/2003 della Commissione, del 30 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2768/98 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva

    GU L 109 del 1.5.2003, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2004; abrog. impl. da 32004R1432

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/763/oj

    32003R0763

    Regolamento (CE) n. 763/2003 della Commissione, del 30 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2768/98 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva

    Gazzetta ufficiale n. L 109 del 01/05/2003 pag. 0012 - 0012


    Regolamento (CE) n. 763/2003 della Commissione

    del 30 aprile 2003

    che modifica il regolamento (CE) n. 2768/98 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 12 bis, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001, prevede, nella versione modificata da quest'ultimo regolamento, l'abrogazione dell'articolo 12 bis del regolamento 136/66/CEE con effetto a decorrere dal 1o novembre 2004 anziché dal 1o novembre 2001, consentendo in tal modo la proroga di talune misure di mercato, tra cui un regime di aiuto ai contratti di ammasso privato. Il suddetto articolo 12 bis prevede la possibilità di applicare un regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva in caso di grave perturbazione del mercato in talune regioni della Comunità.

    (2) Affinché l'esecuzione di contratti di ammasso privato di olio d'oliva sfuso possa continuare fino al 31 ottobre 2004, è necessario modificare l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1081/2001(5). Per motivi di sicurezza giuridica, è opportuno disporre l'applicazione del presente regolamento a decorrere dal 1o novembre 2001.

    (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2768/98, la data "31 ottobre 2001" è sostituita dalla data "31 ottobre 2004".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

    (2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

    (3) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

    (4) GU L 346 del 21.12.1998, pag. 14.

    (5) GU L 149 del 2.6.2001, pag. 17.

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