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Document 32003R0656

Regolamento (CE) n. 656/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002

GU L 95 del 11.4.2003, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/656/oj

32003R0656

Regolamento (CE) n. 656/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 11/04/2003 pag. 0031 - 0031


Regolamento (CE) n. 656/2003 della Commissione

del 10 aprile 2003

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002(4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002(5), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione(6), modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002(7), esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 4 al 10 aprile 2003, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

(5) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

(6) GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

(7) GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

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