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Document 32003R0645
Commission Regulation (EC) No 645/2003 of 10 April 2003 fixing the export refunds on beef and veal
Regolamento (CE) n. 645/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
Regolamento (CE) n. 645/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
GU L 95 del 11.4.2003, p. 3–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 645/2003 della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 095 del 11/04/2003 pag. 0003 - 0007
Regolamento (CE) n. 645/2003 della Commissione del 10 aprile 2003 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione. (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000(4), (CEE) n. 1964/82(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000(6), e (CEE) n. 2388/84(7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92(8). (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato. (4) Per motivi di semplificazione, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi non devono più essere concesse per le categorie di animali i cui scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle considerazioni generali sul benessere degli animali, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi da macello dovrebbero essere limitate quanto più possibile. Le restituzioni per questi animali dovrebbero quindi essere concesse soltanto per i paesi terzi che per motivi culturali e/o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica. Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all'esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di non oltre 30 mesi di età. (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10. (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 97/00 e 0202 20 90 91/00 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo. (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri. (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione corrispondente a quella concessa fino ad oggi. (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, non è opportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile. (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003(10), ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti. (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione(12). (13) È necessario accordare le restituzioni ai soli prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalle direttive del Consiglio 64/433/CEE(13), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE(14), 94/65/CE(15) e 77/99/CEE(16), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE(17). (14) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento. (15) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. In tale contesto, è necessario depennare la Slovacchia dall'elenco delle destinazioni che danno luogo alla concessione di una restituzione. La soppressione delle restituzioni non comporta tuttavia la creazione di una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi. (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento. 2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente: - all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE, - all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE, - all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE. Articolo 2 Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice prodotto 0201 30 00 91/00 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg. Articolo 3 Il fatto che non sia stata fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, la Romania e la Slovacchia non comporta l'applicazione di una restituzione differenziata. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29. (3) GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11. (4) GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3. (5) GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. (6) GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35. (7) GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. (8) GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16. (9) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. (10) GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3. (11) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. (12) GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3. (13) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012. (14) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7. (15) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. (16) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. (17) GU L 10 del 16.11.1998, pag. 25. ALLEGATO del regolamento della Commissione, del 10 aprile 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato. I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente: B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, dell'Ungheria, della Romania e della Slovacchia. B02: B08, B09. B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Polonia, Repubblica ceca, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 [della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato]. B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong. B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho. B11: Libano ed Egitto.