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Document 32003D0210

    2003/210/CE: Decisione della Commissione, del 25 marzo 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 859]

    GU L 80 del 27.3.2003, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/210/oj

    32003D0210

    2003/210/CE: Decisione della Commissione, del 25 marzo 2003, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 859]

    Gazzetta ufficiale n. L 080 del 27/03/2003 pag. 0025 - 0026


    Decisione della Commissione

    del 25 marzo 2003

    che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2003) 859]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/210/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE(2), in particolare l'articolo 17,

    considerando quanto segue:

    (1) In Germania la quantità disponibile di sementi delle varietà di veccia vellutata (Vicia villosa), lupino azzurro (Lupinus angustifolius) e lupino giallo (Lupinus luteus) adatte alle condizioni climatiche nazionali e conformi ai requisiti di facoltà germinativa fissati dalla direttiva 66/401/CEE è insufficiente e non consente quindi di sopperire al fabbisogno di questo Stato membro.

    (2) È impossibile coprire la domanda di sementi di tali varietà in modo soddisfacente con sementi in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 66/401/CEE.

    (3) È quindi opportuno che la Germania sia autorizzata ad ammettere, fino al 30 settembre 2003, la commercializzazione di sementi soggette a requisiti meno rigorosi.

    (4) Occorre inoltre autorizzare la commercializzazione di tali sementi negli altri Stati membri che sono in grado di approvvigionare la Germania con sementi delle specie succitate.

    (5) È altresì opportuno che la Germania svolga un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale di sementi autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo fissato da quest'ultima.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La commercializzazione nella Comunità di sementi di veccia vellutata, lupino azzurro e lupino giallo che non soddisfano i requisiti di facoltà germinativa minima fissati dalla direttiva 66/401/CEE è autorizzata, fino al 30 settembre 2003, secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione e a condizione che:

    a) la facoltà germinativa sia perlomeno quella indicata nell'allegato della presente decisione;

    b) l'etichetta ufficiale indichi la germinazione constatata all'atto dell'esame ufficiale effettuato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, punto C bis, lettera d), e punto C ter, lettera d), della direttiva 66/401/CEE.

    La commercializzazione nella Comunità delle sementi di cui al paragrafo 1 è consentita solamente se tali sementi sono state immesse per la prima volta sul mercato in conformità dell'articolo 2 della presente decisione.

    Articolo 2

    Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ne chiede l'autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito.

    Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora:

    a) vi siano validi motivi per dubitare della capacità del fornitore ad immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l'autorizzazione, oppure

    b) il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato.

    Articolo 3

    Nell'applicare le presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca.

    La Germania svolge il ruolo di Stato membro coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati nell'allegato.

    Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione comporterebbe il superamento del quantitativo massimo.

    Articolo 4

    Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

    (2) GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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