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Document 32003R0464
Commission Regulation (EC) No 464/2003 of 13 March 2003 on the issuing of system A3 export licences in the fruit and vegetables sector
Regolamento (CE) n. 464/2003 della Commissione, del 13 marzo 2003, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 464/2003 della Commissione, del 13 marzo 2003, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli
GU L 70 del 14.3.2003, p. 17–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 464/2003 della Commissione, del 13 marzo 2003, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 070 del 14/03/2003 pag. 0017 - 0018
Regolamento (CE) n. 464/2003 della Commissione del 13 marzo 2003 relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 284/2003 della Commissione(3) ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi corrispondenti ai titoli d'esportazione del sistema A3 che possono essere rilasciati, diversi da quelli richiesti nel quadro degli aiuti alimentari. (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi. (3) Per le arance, i limoni e le mele i tassi massimi necessari per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le arance, i limoni e le mele i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 284/2003 figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. (2) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69. (3) GU L 42 del 15.2.2003, pag. 25. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>