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Document 22002D0173

Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2002, del 6 dicembre 2002, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

GU L 38 del 13.2.2003, pp. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/173(2)/oj

22002D0173

Decisione del Comitato misto SEE n. 173/2002, del 6 dicembre 2002, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 13/02/2003 pag. 0040 - 0041


Decisione del Comitato misto SEE

n. 173/2002

del 6 dicembre 2002

che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 149/2002 del Comitato misto SEE dell'8 novembre 2002(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE(2),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

1) l'attuale punto 2en diventa il punto 2ena;

2) al punto 2ena (decisione 1999/178/CE della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"- 32002 D 0371: Decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002 (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29)";

3) dopo il punto 2em (decisione 98/634/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

"2en. 32002 D 0371: Decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE (GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29)";

4) il punto 2ena è soppresso a decorrere dal 31 maggio 2003.

Articolo 2

I testi della decisione 2002/371/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 dicembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan Jóhannsson

(1) GU L 19 del 23.1.2003, pag. 21.

(2) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29.

(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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