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Document 32003H0090
Council Recommendation of 21 January 2003 with a view to giving early warning to France in order to prevent the occurrence of an excessive deficit
Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che rivolge un avvertimento alla Francia, nel quadro della procedura di allarme preventivo, al fine di evitare un disavanzo eccessivo
Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che rivolge un avvertimento alla Francia, nel quadro della procedura di allarme preventivo, al fine di evitare un disavanzo eccessivo
GU L 34 del 11.2.2003, p. 18–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che rivolge un avvertimento alla Francia, nel quadro della procedura di allarme preventivo, al fine di evitare un disavanzo eccessivo
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 11/02/2003 pag. 0018 - 0019
Raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2003 che rivolge un avvertimento alla Francia, nel quadro della procedura di allarme preventivo, al fine di evitare un disavanzo eccessivo (2003/90/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la raccomandazione della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97, nel quadro del patto di stabilità e crescita, istituisce una procedura di allarme preventivo che consente di avvertire tempestivamente uno Stato membro della necessità di adottare le necessarie misure di bilancio correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo. Il Consiglio rivolge allo Stato membro interessato una raccomandazione di avvertimento, nel quadro della procedura di allarme preventivo, qualora individui uno scostamento sensibile, in atto o prevedibile, della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo definito nel programma dello Stato membro medesimo per il saldo di bilancio della pubblica amministrazione. (2) Nella risoluzione sul patto di stabilità e crescita adottata ad Amsterdam il 17 giugno 1997(2) il Consiglio europeo ha invitato tutte le parti ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo. (3) Nel programma di stabilità aggiornato della Francia del 2001, sul quale il Consiglio ha espresso il suo parere il 12 febbraio 2002(3), le autorità francesi si erano proposte come obiettivo un disavanzo pubblico pari all'1,4 % del PIL nel 2002 e all'1,3 % del PIL nel 2003. In febbraio, nel momento in cui hanno rivisto dal 2,5 % all'1,5 % il tasso di crescita del PIL reale previsto per il 2002, le autorità francesi hanno corretto all'1,8 % del PIL le proiezioni per il disavanzo delle amministrazioni pubbliche nel 2002. (4) Il disavanzo delle amministrazioni pubbliche in Francia per il 2002 è oggi stimato pari al 2,8 % del PIL dalle autorità francesi e al 2,7 % del PIL dalla Commissione, un valore superiore di 1,4 punti percentuali all'obiettivo inizialmente fissato nel programma di stabilità aggiornato del 2001. Secondo i calcoli dei servizi della Commissione meno della metà, ossia 0,5 punti percentuali del PIL, dello scostamento complessivo del disavanzo pubblico nel 2002 rispetto all'obiettivo può essere attribuito a fattori ciclici. La parte rimanente corrisponde ad un deterioramento del saldo corretto per il ciclo. (5) Per effetto di questo scostamento il saldo di bilancio della Francia per il 2002 è lungi dall'essere prossimo al pareggio, sia in termini di saldo effettivo sia in termini di saldo corretto per il ciclo. Infatti, secondo le stime dei servizi della Commissione, il disavanzo corretto per il ciclo è cresciuto dal 2 % circa del PIL nel 2001 al 2,7 % del PIL nel 2002. Si tratta di un livello evidentemente troppo elevato per assicurare che il disavanzo pubblico non oltrepassi il valore di riferimento del 3 % del PIL nell'ambito delle normali fluttuazioni del ciclo. (6) Il progetto di bilancio per il 2003 presentato in settembre prevede una lieve riduzione del disavanzo delle amministrazioni pubbliche al 2,6 % del PIL, nel quadro di un'attesa accelerazione della crescita del PIL reale al 2,5 %. Negli indirizzi di massima per le politiche economiche del 2002 si raccomandava alla Francia di "porsi come obiettivo una sufficiente diminuzione del disavanzo del 2003 affinché nel 2004 possa essere conseguita una situazione prossima al pareggio". Secondo i calcoli della Commissione sulla base del programma francese aggiornato, il disavanzo corretto per il ciclo diminuirà dello 0,2 % circa per arrivare nel 2003 al 2,6 %. (7) Se si tengono inoltre presenti i significativi rischi che le prospettive macroeconomiche risultino troppo ottimistiche, la posizione di bilancio prevista nel progetto di bilancio 2003 è tale da rendere possibile il determinarsi di un disavanzo eccessivo qualora la ripresa risultasse meno robusta di quanto ipotizzato nel bilancio o si verificassero nuovi superamenti nel bilancio 2003. Le previsioni d'autunno della Commissione pronosticano un incremento del disavanzo delle amministrazioni pubbliche dal 2,7 % del PIL nel 2002 al 2,9 % nel 2003, nel contesto di un'accelerazione della crescita del PIL reale dall'1,0 % nel 2002 al 2,0 % nel 2003. (8) Sulla scorta di questi elementi, il rischio che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche superi il valore di riferimento del 3 % del PIL non è stato scongiurato. Inoltre, tale scostamento influisce sugli impegni a medio termine, in quanto il conseguimento di un saldo prossimo al pareggio è rinviato. (9) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità francesi e della valutazione della Commissione, il Consiglio individua uno scostamento sensibile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. (10) Occorre rivolgere un avvertimento alla Francia, nel quadro della procedura di allarme preventivo, per prevenire il determinarsi di un disavanzo eccessivo, RACCOMANDA: 1. Il governo francese dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per assicurare che nel 2003 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche non superi il 3 % del PIL. 2. L'adozione di misure atte a migliorare la posizione di bilancio corretta per il ciclo di almeno 0,5 punti percentuali del PIL non solo ridurrebbe il rischio che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche superi la soglia del 3 % del PIL nel 2003, ma contribuirebbe inoltre al ritorno fin da tale anno ad un percorso di risanamento del bilancio e di avvicinamento ad un saldo prossimo al pareggio. 3. Ci si dovrebbe proporre anche negli anni successivi un miglioramento costante del saldo di bilancio sottostante pari ad almeno 0,5 punti percentuali del PIL l'anno, in modo da conseguire l'obiettivo a medio termine di un saldo di bilancio prossimo al pareggio o positivo entro il 2006. La Repubblica francese è destinataria della presente raccomandazione. Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2003. Per il Consiglio Il Presidente N. Christodoulakis (1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. (2) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1. (3) GU C 51 del 26.2.2002, pag. 4.