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Document 32003R0246
Commission Regulation (EC) No 246/2003 of 10 February 2003 adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2004 to 2006, to the labour force sample survey provided by Council Regulation (EC) No 577/98
Regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio
GU L 34 del 11.2.2003, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 16/03/2005
Regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 11/02/2003 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione del 10 febbraio 2003 relativa all'adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) 577/98 del Consiglio del 9 marzo 1998 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) In conformità con quanto disposto dal regolamento (CE) 577/98, vanno specificati gli elementi del programma di formulari ad hoc per il periodo che va dal 2004 al 2006. (2) Agli Stati membri e alla Commissione europea occorrono specifiche informazioni statistiche per elaborare provvedimenti appropriati che consentano di modernizzare l'organizzazione del lavoro(3), conciliare lavoro e vita familiare(4) e valorizzare la terza età(5). (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È adottato il programma di formulari ad hoc per l'indagine per campione sulle forze di lavoro, per gli anni dal 2004 al 2006, come disposto in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2003. Per la Commissione Pedro Solbes Mira Membro della Commissione (1) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. (2) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14. (3) GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 67. (4) GU C 218 del 31.7.2000, pag. 5. (5) GU L 60 dell'1.3.2002, pag. 64. ALLEGATO INDAGINE SULLA FORZA LAVORO PROGRAMMA PLURIENNALE DI FORMULARI AD HOC 1. Disposizioni sull'organizzazione e sull'orario di lavoro Elenco delle variabili: da definire entro marzo 2003. Periodo di riferimento: secondo trimestre del 2004. Gli Stati membri possono comunque fornire i dati relativi alle 52 settimane dell'anno quando il sottocampione per il formulario ad hoc viene selezionato in base alla struttura ad onda del campione. Stati membri e regioni interessate: da definire. Campione: un quarto del campione intero necessario a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98. Quando tuttavia le 52 settimane costituiranno il periodo di riferimento la dimensione del campione sarà pari almeno al 15 % del campione intero necessario a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98. Quando l'unità di campionamento è individuale non è richiesto nessun dato relativo agli altri membri della famiglia. Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2005. 2. Conciliazione di lavoro e vita familiare Lista delle variabili: da definire entro marzo 2004. Periodo di riferimento: secondo trimestre del 2005. Gli Stati membri possono comunque fornire i dati relativi alle 52 settimane dell'anno quando il sottocampione per il formulario ad hoc viene selezionato in base alla struttura ad onda del campione. Stati membri e regioni interessate: da definire. Campione: un quarto del campione intero necessario a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98. Quando tuttavia le 52 settimane costituiranno il periodo di riferimento la dimensione del campione sarà pari almeno al 15 % del campione intero necessario a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98. Quando l'unità di campionamento è individuale non è richiesto nessun dato relativo agli altri membri della famiglia. Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2006. 3. Passaggio dal lavoro alla pensione Lista delle variabili: da definire entro marzo 2005. Periodo di riferimento: secondo trimestre del 2006. Gli Stati membri possono comunque fornire i dati relativi alle 52 settimane dell'anno quando il sottocampione per il formulario ad hoc viene selezionato in base alla struttura ad onda del campione. Stati membri e regioni interessate: da definire. Campione: un quarto del campione intero necessario a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98. Per questo formulario il campione riguarda solo persone di età compresa tra i 50-74 anni. Quando tuttavia tutte le 52 settimane costituiranno il periodo di riferimento la dimensione del campione sarà pari almeno al 15 % del campione intero necessario a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 577/98. Quando l'unità di campionamento è individuale non è richiesto nessun dato relativo agli altri membri della famiglia. Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2007.