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Document 32002D0863
2002/863/EC: Commission decision of 29 October 2002 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorized for human consumption, with respect to Greenland, New Caledonia, Costa Rica, Papua New Guinea, Suriname, Switzerland, Mozambique, Honduras, Kazakhstan and the Federal Republic of Yugoslavia (Text with EEA relevance.) (notified under number C(2002) 4100)
2002/863/CE: Decisione della Commissione del 29 ottobre 2002 recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Groenlandia, alla Nuova Caledonia, alla Costa Rica, a Papua Nuova Guinea, al Suriname, alla Svizzera, al Mozambico, all'Honduras, al Kazakistan e alla Repubblica federale di Iugoslavia (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 4100]
2002/863/CE: Decisione della Commissione del 29 ottobre 2002 recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Groenlandia, alla Nuova Caledonia, alla Costa Rica, a Papua Nuova Guinea, al Suriname, alla Svizzera, al Mozambico, all'Honduras, al Kazakistan e alla Repubblica federale di Iugoslavia (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 4100]
GU L 301 del 5.11.2002, p. 53–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2003; abrog. impl. da 32003D0303
2002/863/CE: Decisione della Commissione del 29 ottobre 2002 recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Groenlandia, alla Nuova Caledonia, alla Costa Rica, a Papua Nuova Guinea, al Suriname, alla Svizzera, al Mozambico, all'Honduras, al Kazakistan e alla Repubblica federale di Iugoslavia (Testo rilevante ai fini del SEE.) [notificata con il numero C(2002) 4100]
Gazzetta ufficiale n. L 301 del 05/11/2002 pag. 0053 - 0056
Decisione della Commissione del 29 ottobre 2002 recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, con riguardo alla Groenlandia, alla Nuova Caledonia, alla Costa Rica, a Papua Nuova Guinea, al Suriname, alla Svizzera, al Mozambico, all'Honduras, al Kazakistan e alla Repubblica federale di Iugoslavia [notificata con il numero C(2002) 4100] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/863/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata dalla decisione 2001/4/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue: (1) La decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/473/CE(4), elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE. (2) Le decisioni C(2002) 4091(5), C(2002) 4090(6), C(2002) 4088(7), C(2002) 4096(8), C(2002) 4092(9), C(2002) 4097(10), C(2002) 4094(11), C(2002) 4098(12) e C(2002) 4099(13) della Commissione stabiliscono condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca e d'acquacoltura originari della Groenlandia, della Nuova Caledonia, della Costa Rica, di Papua Nuova Guinea, del Suriname, della Svizzera, del Mozambico, dell'Honduras e del Kazakistan. Questi paesi devono pertanto essere aggiunti alla parte I dell'allegato. (3) La Repubblica federale di Iugoslavia ha fornito informazioni secondo cui soddisfa le condizioni equivalenti ed è in grado di garantire che i prodotti della pesca che esporterà nella Comunità saranno conformi ai requisiti sanitari della direttiva 91/493/CE; occorre pertanto includere questo paese nella parte II dell'elenco. Tuttavia, a seguito delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti iugoslave, è necessario limitare le importazioni di prodotti della pesca autorizzate da tale territorio ai pesci selvatici destinati unicamente al consumo umano diretto. Inoltre, le informazioni fornite dalle autorità iugoslave non riguardano il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, che è soggetto all'amministrazione civile internazionale della Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK). In questa fase non è dunque possibile includere il Kosovo nella parte II dell'elenco. (4) Le decisioni C(2002) 4091, C(2002) 4090, C(2002) 4088, C(2002) 4096, C(2002) 4092, C(2002) 4097, C(2002) 4094 e C(2002) 4098 entrano in vigore 45 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per consentire il necessario periodo di transizione; lo stesso termine deve essere pertanto fissato per l'attuazione della presente decisione. Tuttavia, dato che la presente decisione e la decisione C(2002) 4099 autorizzano per la prima volta le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica federale di Iugoslavia e dal Kazakistan, per esse non è necessario un periodo di transizione e un termine di tre giorni è sufficiente ad assicurare la pubblicità dell'autorizzazione; le importazioni da questi paesi possono dunque essere autorizzate tre giorni dopo la pubblicazione delle suddette decisioni nella Gazzetta ufficiale. (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 97/296/CE. Articolo 2 1. La presente decisione si applica a partire dal 20 dicembre 2002. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti della pesca dal Kazakistan e dalla Repubblica federale di Iugoslavia(14) a partire dall'8 novembre 2002. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. (2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21. (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. (4) GU L 163 del 21.6.2002, pag. 29. (5) Vedi pag. 11 nella presente Gazzetta ufficiale. (6) Vedi pag. 6 nella presente Gazzetta ufficiale. (7) Vedi pag. 1 nella presente Gazzetta ufficiale. (8) Vedi pag. 33 nella presente Gazzetta ufficiale. (9) Vedi pag. 19 nella presente Gazzetta ufficiale. (10) Vedi pag. 38 nella presente Gazzetta ufficiale. (11) Vedi pag. 24 nella presente Gazzetta ufficiale. (12) Vedi pag. 43 nella presente Gazzetta ufficiale. (13) Vedi pag. 48 nella presente Gazzetta ufficiale. (14) Escluso il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. ALLEGATO Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio AL - ALBANIA AR - ARGENTINA AU - AUSTRALIA BD - BANGLADESH BG - BULGARIA BR - BRASILE CA - CANADA CH - SVIZZERA CI - COSTA D'AVORIO CL - CILE CN - CINA CO - COLOMBIA CR - COSTA RICA CU - CUBA CZ - REPUBBLICA CECA EC - ECUADOR EE - ESTONIA FK - ISOLE FALKLAND GA - GABON GH - GHANA GL - GROENLANDIA GM - GAMBIA GN - GUINEA CONAKRY GT - GUATEMALA HN - HONDURAS HR - CROAZIA ID - INDONESIA IN - INDIA IR - IRAN JM - GIAMAICA JP - GIAPPONE KR - COREA DEL SUD KZ - KAZAKISTAN LT - LITUANIA LV - LETTONIA MA - MAROCCO MG - MADAGASCAR MR - MAURITANIA MU - MAURIZIO MV - MALDIVE MX - MESSICO MY - MALAYSIA MZ - MOZAMBICO NA - NAMIBIA NC - NUOVA CALEDONIA NG - NIGERIA NI - NICARAGUA NZ - NUOVA ZELANDA OM - OMAN PA - PANAMA PE - PERÙ PG - PAPUA NUOVA GUINEA PH - FILIPPINE PK - PAKISTAN PL - POLONIA RU - RUSSIA SC - SEICELLE SG - SINGAPORE SI - SLOVENIA SN - SENEGAL SR - SURINAME TH - THAILANDIA TN - TUNISIA TR - TURCHIA TW - TAIWAN TZ - TANZANIA UG - UGANDA UY - URUGUAY VE - VENEZUELA VN - VIETNAM YE - YEMEN ZA - SUDAFRICA II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio AE - EMIRATI ARABI UNITI AM - ARMENIA(1) AO - ANGOLA AG - ANTIGUA & BARBUDA(2) AN - ANTILLE OLANDESI AZ - AZERBAGIAN(3) BJ - BENIN BS - BAHAMAS BY - BIELORUSSIA BZ - BELIZE CG - REPUBBLICA DEL CONGO(4) CM - CAMERUN CY - CIPRO DZ - ALGERIA ER - ERITREA FJ - FIGI GD - GRENADA HK - HONG KONG HU - UNGHERIA(5) IL - ISRAELE KE - KENYA LK - SRI LANKA MM - MYANMAR MT - MALTA PF - POLINESIA FRANCESE PM - ST PIERRE & MIQUELON RO - ROMANIA SB - ISOLE SALOMONE SH - SANT'ELENA SV - EL SALVADOR TG - TOGO US - STATI UNITI D'AMERICA YT - MAYOTTE(6) YU - IUGOSLAVIA(7)(8) ZW - ZIMBABWE (1) Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (Astacus leptodactylus) destinati al consumo umano diretto. (2) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco. (3) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale. (4) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare. (5) Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto. (6) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti d'acquacoltura freschi non trasformati e non preparati. (7) Escluso il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999. (8) Autorizzato unicamente per le importazioni di pesci selvatici destinati al consumo umano diretto.