EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1924

Regolamento (CE) n. 1924/2002 della Commissione, del 28 ottobre 2002, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione ed alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e al regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

GU L 293 del 29.10.2002, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1924/oj

32002R1924

Regolamento (CE) n. 1924/2002 della Commissione, del 28 ottobre 2002, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione ed alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e al regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 29/10/2002 pag. 0017 - 0017


Regolamento (CE) n. 1924/2002 della Commissione

del 28 ottobre 2002

che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione ed alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e al regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2002(4), fissa la durata di validità dei titoli di esportazione. L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/2002(6), determina il tasso di restituzione da concedere nel caso in cui la destinazione indicata nel titolo non sia stata rispettata.

(2) I negoziati relativi alla liberalizzazione degli scambi commerciali tra l'Unione europea da una parte e le Repubbliche ceca e slovacca dall'altra, nel quadro dell'adesione, si sono concluse e riguardano tra l'altro la soppressione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti lattieri entro il 1o gennaio 2003. È pertanto opportuno limitare la durata di validità dei titoli e adottare le misure necessarie ad evitare che titoli emessi per altri paesi terzi siano utilizzati per l'esportazione nelle Repubbliche ceca e slovacca successivamente al 1o gennaio 2003.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, la durata di validità dei titoli all'esportazione con fissazione anticipata della restituzione aventi come destinazione la Repubblica ceca o la Repubblica slovacca scade entro il 31 dicembre 2002.

Articolo 2

In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, per i titoli utilizzati a decorrere dal 1o gennaio 2003 per le esportazioni nella Repubblica ceca o nella Repubblica slovacca e che menzionano alla casella 7 una destinazione diversa da tali paesi non viene pagata alcuna restituzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai titoli richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

(3) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

(4) GU L 219 del 14.8.2002, pag. 4.

(5) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(6) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.

Top