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Document 32002D0796

    2002/796/CE: Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2002, che modifica la decisione 2002/607/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Cile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3724]

    GU L 277 del 15.10.2002, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/796/oj

    32002D0796

    2002/796/CE: Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2002, che modifica la decisione 2002/607/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Cile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3724]

    Gazzetta ufficiale n. L 277 del 15/10/2002 pag. 0021 - 0022


    Decisione della Commissione

    del 14 ottobre 2002

    che modifica la decisione 2002/607/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Cile

    [notificata con il numero C(2002) 3724]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/796/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(2), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(3), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1) A causa di focolai altamente patogeni di influenza aviaria nella regione V del Cile ed al fine di armonizzare le procedure per l'accettazione da parte degli Stati membri delle "partite flottanti" già spedite in Europa, il 23 luglio 2002 è stata adottata la decisione 2002/607/CE della Commissione(4) recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Cile.

    (2) L'importazione di pollame vivo e relative uova da cova, ratiti vivi e relative uova da cova, carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, prodotti e preparazioni a base di carne, contenenti o costituiti da carne delle specie suindicate è stata temporaneamente sospesa fino al 1o gennaio 2003.

    (3) Dopo i primi due focolai, che sono stati confermati il 2 luglio 2002, non si sono verificati altri episodi di influenza aviaria.

    (4) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio(5) ed all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 91/494/CEE del Consiglio(6), la Comunità può importare pollame vivo e carni fresche di pollame provenienti unicamente da paesi terzi che sono indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle.

    (5) A seguito di un focolaio di una delle succitate malattie, un paese terzo può riottenere lo statuto di paese indenne dalla malattia in questione dopo un periodo di 6 mesi, a condizione che siano state adottate misure di abbattimento senza far ricorso alla vaccinazione.

    (6) Tuttavia, se le autorità veterinarie del paese terzo di cui trattasi sono in grado di garantire che i problemi di epizoozia concernono unicamente una zona circoscritta, con confini che possono essere efficacemente controllati per quanto riguarda gli spostamenti degli animali e dei prodotti di origine animale, e che sono state attuate altre misure complementari, come le disposizioni in materia di screening sierologico, il paese può essere regionalizzato in modo da limitare le restrizioni alle importazioni ad un'area definita attorno alla zona colpita dalla malattia.

    (7) Nell'agosto 2002 i servizi veterinari del Cile hanno condotto un'indagine sierologica a livello nazionale, per controllare l'eventuale ulteriore propagazione della malattia, che ha dato risultati positivi.

    (8) Poiché dopo la prima notifica non sono stati rilevati altri focolai e l'indagine sierologica è molto positiva, la malattia sembra essere stata efficacemente eradicata.

    (9) È pertanto opportuno prevedere una temporanea regionalizzazione del Cile, autorizzando le esportazioni da tale paese verso l'Unione europea del pollame e dei relativi prodotti provenienti dal territorio che non è stato colpito dalla malattia.

    (10) Inoltre le autorità cilene assicurano che tutto il pollame da macellare per il mercato europeo proviene da allevamenti che si trovano all'esterno della zona soggetta a restrizioni ed è stato sottoposto prima della macellazione ad esami sierologici per l'influenza aviaria su base casuale che hanno dato risultati negativi.

    (11) La decisione 2002/607/CE deve essere pertanto modificata conseguentemente.

    (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Nell'articolo 1 della decisione 2002/607/CE, dopo le parole "dal territorio del Cile" sono inserite le seguenti parole: "descritto nell'allegato". Il testo dell'articolo 1 diviene il paragrafo 1 dell'articolo 1.

    2. Il seguente testo è aggiunto come paragrafo 2 dell'articolo 1: "I certificati veterinari che scortano le partite aventi origine e/o provenienti dalle zone che si trovano all'esterno del territorio descritto nell'allegato vanno completati con i seguenti termini, a seconda della specie di cui trattasi: 'Pollame vivo/Uova da cova di pollame/Ratiti vivi/Uova da cova di ratiti/Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/Prodotto a base di carne di pollame/Preparazione a base di carne di pollame(7) in conformità della decisione 2002/607/CE.'"

    3. L'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato alla decisione 2002/607/CE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica a partire dal 18 ottobre 2002.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.

    (2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (3) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

    (4) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 86.

    (5) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

    (6) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

    (7) Cancellare le menzione inutile.

    ALLEGATO

    Nella regione V, il territorio descritto nella risoluzione del Cile n. 341, del 21 giugno 2002, quale modificata dalla risoluzione n. 448 del 16 agosto 2002.

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