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Dokuments 22002D0085

Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE

GU L 266 del 3.10.2002., 50./51. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 11 tomo 007 pag. 307 - 308

Altre edizioni speciali (CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/85(2)/oj

22002D0085

Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2002, del 25 giugno 2002, che modifica l'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 03/10/2002 pag. 0050 - 0051


Decisione del Comitato misto SEE

n. 85/2002

del 25 giugno 2002

che modifica l'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 55/2001 del Comitato misto SEE del 18 maggio 2001(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica(2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato VII dell'accordo dopo il punto 2 (direttiva 77/249/CEE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

"2a. 398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

All'articolo 1, paragrafo 2, è inserito quanto segue:

'>SPAZIO PER TABELLA>'

".

Articolo 2

I testi della direttiva 98/5/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 giugno 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 165 del 21.6.2001, pag. 60.

(2) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.

(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Augša