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Document 32002D0398

2002/398/CE: Decisione della Commissione, del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1931]

GU L 138 del 28.5.2002, p. 15–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/398/oj

32002D0398

2002/398/CE: Decisione della Commissione, del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1931]

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 28/05/2002 pag. 0015 - 0023


Decisione della Commissione

del 24 maggio 2002

sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi

[notificata con il numero C(2002) 1931]

(I testi in lingua finlandese e in lingua svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/398/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. LEGISLAZIONE COMUNITARIA

(1) La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/97/CE(2), stabilisce le condizioni che i concimi devono soddisfare per essere immessi in commercio con l'indicazione "concime CE"(3).

(2) L'allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, ad esempio per quanto riguarda la sua composizione, che ogni "concime CE" deve soddisfare. I "concimi CE" dell'elenco sono raggruppati in categorie, a seconda del titolo in elementi fertilizzanti primari, cioè azoto, fosforo e potassio.

(3) La direttiva 76/116/CEE è stata modificata e adeguata al progresso tecnico varie volte, anche per inserire nuovi tipi di concimi nell'allegato I.

(4) Le modifiche alla direttiva 76/116/CEE sono state apportate dalle seguenti direttive:

- la direttiva 88/183/CEE del Consiglio(4) ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 76/116/CEE per inserire i concimi liquidi semplici e composti nell'allegato I,

- la direttiva 89/284/CEE del Consiglio(5) ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 76/116/CEE per inserire nell'allegato I concimi contenenti calcio, magnesio, sodio e zolfo,

- la direttiva 89/530/CEE del Consiglio(6) ha esteso il campo d'applicazione della direttiva 76/116/CEE per inserire nell'allegato I concimi solidi o liquidi contenenti:

- uno dei seguenti oligoelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco,

- miscele di tali concimi contenenti almeno due di questi oligoelementi,

- un elenco degli agenti chelanti organici autorizzati per gli oligoelementi.

(5) Gli adeguamenti al progresso tecnico della direttiva 76/116/CEE sono stati introdotti dalle direttive 93/69/CEE(7), 96/28/CE(8) e 98/3/CE(9). Nell'ambito di queste direttive, agli allegati della direttiva 76/116/CEE sono stati aggiunti nuovi concimi.

(6) Ai fini della presente decisione, s'intende per direttiva 76/116/CEE tale direttiva quale modificata dalle direttive citate sopra ai punti 4 e 5.

(7) Le norme che si applicano alla composizione dei concimi oggetto della direttiva 76/116/CEE non prevedono un valore limite per il titolo in cadmio dei concimi recanti l'indicazione "concime CE".

(8) Secondo l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la vendita di "concimi CE" conformi alle norme della presente direttiva e dei suoi allegati per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio.

2. L'ADESIONE DELLA FINLANDIA

(9) Il 1o gennaio 1995 la Finlandia ha aderito all'Unione europea. L'atto di adesione(10) contiene disposizioni transitorie relative all'uso e alla vendita del cadmio in tale Stato. L'articolo 84, paragrafo 1, stabilisce che, ai sensi del suddetto allegato e delle condizioni in esso precisate, per quattro anni dalla data di adesione non si applicano alla Finlandia le disposizioni dell'allegato X dell'atto. L'articolo 84 e il punto 2 dell'allegato X dell'atto di adesione stabiliscono che, fino al 1o gennaio 1999, non si applica alla Finlandia l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, per la parte riguardante il titolo in cadmio dei concimi, e che le disposizioni della direttiva 76/116/CEE saranno rivedute secondo le procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998.

(10) L'articolo 2 dell'atto di adesione stabilisce che "dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto". L'articolo 168 dell'atto di adesione stabilisce che "i nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 (ora articolo 249) del trattato CE [...], fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto".

(11) La direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11) ha successivamente modificato la direttiva 76/116/CEE riguardo alla vendita in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio. L'articolo 1 prevede, tra l'altro, che la Finlandia può proibire la vendita sul suo territorio di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell'adesione e che la deroga si applica al periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

3. NORME NAZIONALI

(12) La decisione del ministero finlandese dell'Agricoltura e della silvicoltura n. 45/1994 del 21 gennaio 1994 sui concimi(12) stabilisce tra l'altro un valore limite per il titolo in cadmio dei concimi, compresi i "concimi CE". La sezione 3 vieta l'immissione sul mercato finlandese di concimi minerali contenenti fosforo con un titolo in cadmio superiore a 50 mg per ogni chilogrammo di fosforo.

II. PROCEDURA

(13) Con lettera del 7 dicembre 2001, le autorità finlandesi informavano la Commissione che la Finlandia avrebbe continuato ad applicare dopo il 1o gennaio 2002 norme nazionali sul contenuto in cadmio dei concimi, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE.

(14) Con lettera dell'8 gennaio 2002, la Commissione informava le autorità finlandesi di aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, e che i sei mesi di tempo per il suo esame, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, decorrevano dall'8 dicembre 2001, il giorno successivo a quello di ricevimento della notifica.

(15) Con lettera del 23 gennaio 2002, la Commissione informava gli altri Stati membri della richiesta ricevuta dalla Finlandia e pubblicava inoltre nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(13) un avviso sulla richiesta, per informare le altre parti interessate delle norme nazionali che la Finlandia intendeva mantenere.

III. VALUTAZIONE

1. GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

(16) L'articolo 95, paragrafo 4, del trattato prevede che se, dopo l'adozione da parte del Consiglio o dalla Commissione di una misura d'armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento.

(17) Con la notifica del 7 dicembre 2001, le autorità finlandesi intendono essere autorizzate a mantenere norme nazionali incompatibili con quelle sulla composizione dei "concimi CE", di cui alla direttiva 76/116/CEE.

(18) Come indicato sopra, l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE vieta agli Stati membri di limitare, per motivi di composizione, l'immissione in commercio di concimi recanti l'indicazione "concime CE", ma le norme che disciplinano la composizione non stabiliscono un valore limite per il titolo in cadmio. Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, i concimi recanti l'indicazione "concime CE" conformi alle prescrizioni di tale direttiva possono essere immessi in commercio quale che ne sia il titolo in cadmio.

(19) Tenuto conto di quanto precede, è chiaro che le norme nazionali notificate dalla Finlandia, in quanto vietano l'immissione in commercio di concimi minerali contenenti fosforo con un titolo in cadmio superiore a 50 mg per ogni chilogrammo di fosforo, sono più restrittive di quelle della direttiva 76/116/CEE.

(20) Le norme nazionali comunicate dalle autorità finlandesi sono state approvate prima dell'adesione della Finlandia all'Unione europea. Come detto in precedenza, l'atto di adesione contiene disposizioni transitorie che permettono alla Finlandia di applicare per quattro anni le norme nazionali sul titolo in cadmio dei concimi ai prodotti oggetto della direttiva 76/116/CEE. La direttiva 98/97/CE autorizzava la Finlandia ad applicare le suddette norme nazionali fino al 31 dicembre 2001.

(21) Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell'atto di adesione, la Finlandia ha comunicato alla Commissione il testo delle norme nazionali approvate prima di aderire all'Unione europea che intende mantenere, unendo alla richiesta una spiegazione dei motivi che, a suo parere, giustificano il mantenimento di tali norme.

(22) La notifica presentata dalla Finlandia il 7 dicembre 2001 per ottenere il mantenimento di norme nazionali in deroga a quelle della direttiva 76/116/CEE, va dunque considerata ammissibile ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell'atto di adesione.

2. VALUTAZIONE DI MERITO

(23) Ai sensi dell'articolo 95 del trattato, la Commissione deve far sì che siano soddisfatte tutte le condizioni che permettono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste in tale articolo.

(24) In particolare, la Commissione deve valutare se le norme comunicate dallo Stato membro siano giustificate da esigenze importanti, di cui all'articolo 30 del trattato, o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro.

(25) Inoltre, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione, se ritiene che le norme nazionali siano giustificate deve verificare se esse siano, o no, uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(26) La Finlandia ha fondato la sua richiesta sulla necessità di proteggere la salute umana e l'ambiente. La presenza di cadmio nei concimi è considerata una minaccia per l'ambiente e per la salute umana. A sostegno della sua richiesta, la Finlandia fa riferimento alle conclusioni di uno studio finlandese pubblicato nell'aprile 2000(14), che contiene una valutazione dei rischi che comportano i concimi contenenti cadmio.

2.1. GIUSTIFICAZIONE PER MOTIVI DI NECESSITÀ IMPORTANTI

2.1.1. Informazioni generali sul cadmio

(27) Il cadmio è un metallo pesante naturalmente presente nell'ambiente, ma la maggior parte delle emissioni di questo metallo è dovuta a varie attività umane (produzione di metalli non ferrosi, incenerimento di combustibili fossili, applicazione di concimi, ecc.).

(28) Una valutazione generale dei rischi del cadmio e dell'ossido di cadmio è attualmente in corso in applicazione del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi delle sostanze esistenti(15); la funzione di relatore è affidata al Belgio. La valutazione dei rischi riguarderà tutti gli usi importanti e le emissioni di cadmio. Attualmente solo un progetto parziale di relazione è in discussione a livello tecnico.

(29) I dati scientifici finora disponibili permettono di concludere che il metallo cadmio e l'ossido di cadmio si possono in generale considerare come comportanti seri rischi per la salute. In particolare, l'ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 2(16). Inoltre, è generalmente ammesso che i concimi contenenti cadmio sono la fonte di gran lunga più importante di introduzione del cadmio nel suolo e nella catena alimentare.

2.1.2. Il cadmio nei concimi

(30) Allo stato naturale il cadmio è presente nelle rocce minerali di fosfato, estratte come materia prima per fabbricare concimi minerali a base di fosfato. Come prodotti finiti, questi concimi contengono sempre una certa quantità di cadmio, a seconda del contenuto originale della roccia fosfatica.

(31) Il cadmio è considerato nocivo sia per l'ambiente che per la salute umana. I concimi fosfatici sono stati identificati come un'importante fonte di cadmio nei terreni arabili, dove col tempo esso tende ad accumularsi. I raccolti assorbono il cadmio dal terreno e la sua concentrazione nei prodotti alimentari, principale fonte di cadmio per l'uomo, è divenuta preoccupante per la salute umana. Una volta ingerito con gli alimenti, il cadmio si accumula nei reni fino a condurre a disfunzioni renali in soggetti vulnerabili.

(32) Il problema dei rischi per l'ambiente che presenta il cadmio nei concimi è stato per la prima volta sollevato a livello comunitario nel corso dei negoziati per l'adesione all'Unione europea di Austria, Finlandia e Svezia. Come si è detto, a questi tre Stati membri sono state concesse deroghe temporanee alla legislazione comunitaria sui concimi in modo da poter procedere ad un'accurata valutazione a livello comunitario dei rischi che presenta il cadmio nei concimi.

(33) In questo contesto, la Commissione ha dapprima raccolto tutti i dati e le informazioni disponibili sulla situazione nella Comunità europea per quanto riguarda l'esposizione al cadmio contenuto nei concimi. Non essendovi in tutti gli Stati membri dati sufficienti, la Commissione ha commissionato la realizzazione di due studi nei quali sono elaborate una metodologia e procedure per la valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente del cadmio contenuto nei concimi(17). Gli Stati membri sono stati successivamente invitati ad effettuare valutazioni dei rischi a livello nazionale utilizzando i metodi e le procedure messi a punto.

(34) Nove Stati membri hanno completato la valutazione dei rischi relativi al cadmio nei concimi. Tali valutazioni sono state rese pubbliche nel settembre 2001 sul sito web della Commissione(18). Inoltre, è stato pubblicato uno studio che analizza tali valutazioni e sono state sviluppate su scala comunitaria varie opzioni per gestire i rischi legati al cadmio nei concimi(19).

(35) Le valutazioni dei rischi di cui sopra sono state anche presentate al comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente, che procede attualmente al loro esame. In particolare, a questo comitato è stato chiesto di indicare la concentrazione massima di cadmio tollerabile nei concimi, per evitare un aumento significativo del tenore di cadmio nei terreni agricoli in conseguenza dell'utilizzazione di concimi a base di fosfati.

(36) Completare le valutazioni dei rischi ha richiesto un periodo di tempo relativamente lungo. Il comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente, inoltre, ha bisogno di tempo per valutare accuratamente il materiale scientifico. Non è stato quindi possibile presentare una proposta di regolamento relativo ai valori limite del cadmio nei concimi entro il 31 dicembre 2001.

2.1.3. La valutazione dei rischi effettuata dalla Finlandia

(37) La valutazione del rischio presentata dalle autorità finlandesi fa parte del suddetto processo di raccolta delle informazioni sulla base di metodologia e procedure comuni. Lo schema utilizzato dalla Finlandia per eseguire la valutazione del rischio si articola su tre moduli:

2.1.3.1. Modulo dell'accumulo

(38) Secondo questo modulo, l'accumulo netto di cadmio nel terreno e nella soluzione del terreno (o acqua interstiziale)(20), dovuto all'applicazione di concime, viene calcolato nel tempo e allo stato stazionario. Il modulo dell'accumulo consente di tener conto di una gamma di parametri, tra cui ad esempio tassi di applicazione medi ed estremi. La valutazione del rischio della Finlandia evidenzia che sono stati considerati i seguenti parametri:

- il tenore totale del cadmio nei terreni agricoli (derivante da concimi minerali, ma anche da precipitazioni atmosferiche, prodotti agrochimici e rifiuti),

- l'assorbimento del cadmio da parte delle piante in funzione delle caratteristiche del suolo,

- per un periodo di cento anni è stata compiuta una stima:

- del concentrazione di cadmio nell'acqua interstiziale/nel percolato,

- del tasso di lisciviazione del cadmio,

- del tenore di cadmio del suolo,

- della produzione di cadmio dovuta all'erosione,

- del tenore di cadmio nei prodotti agricoli,

- dell'assorbimento del cadmio da parte delle piante.

2.1.3.2. Modulo dell'esposizione

(39) Secondo questo modulo, l'assorbimento del cadmio attraverso il suolo da parte delle piante coltivate e la successiva assunzione di cadmio dagli esseri umani vengono calcolati utilizzando parametri di esposizione che caratterizzano scenari di esposizione media ed estrema. Sono anche previsti parametri di esposizione ambientale riferita ad ambienti vulnerabili, che si ipotizza sia rappresentata dalla concentrazione di cadmio prevista in uno specifico settore ambientale.

2.1.3.3. Modulo della caratterizzazione dei rischi

(40) Questo modulo consente alla Finlandia di stimare l'incidenza e la gravità degli effetti avversi che potrebbero verificarsi a causa di un'esposizione reale o probabile al cadmio.

2.1.4. Risultato della valutazione del rischio

(41) L'applicazione dei moduli ha prodotto il seguente risultato:

- relativamente all'acqua, la relazione di valutazione del rischio della Finlandia constata che "la caratterizzazione del rischio rivela che esiste un rischio presente e futuro per l'ambiente acquatico per tutti gli scenari considerati. In pratica, ciò significa che non può essere stabilito un margine di sicurezza e che ogni incremento delle concentrazioni naturali comporta un rischio per l'ambiente acquatico",

- relativamente al terreno, la relazione di valutazione del rischio della Finlandia constata che "in base ai dati disponibili, le attuali concentrazioni di cadmio nei terreni agricoli presentano un rischio per l'ambiente. Si può giungere a questa conclusione basandosi sia sulle concentrazioni medie di cadmio estraibile(21), sia sui valori del percentile 90 nelle cinque zone agricole delle Finlandia per l'anno 1987. Solo nella zona più settentrionale il rapporto PEC/PNEC(22) riferito alla concentrazione media è inferiore a 1. I rapporti di rischio per le diverse zone agricole varia da 1,2 a 2,8",

- relativamente alla salute umana, la relazione di valutazione del rischio della Finlandia constata che "in Finlandia non vi è margine di sicurezza per il gruppo a rischio (casi peggiori) tra i livelli urinari stimati e i livelli critici che sono stati associati agli effetti nocivi per la salute del cadmio". La relazione constata inoltre che "se fossero utilizzati in Finlandia concimi fosfatici contenenti cadmio in misura corrispondente al livello medio della Comunità, l'assunzione di cadmio attraverso gli alimenti aumenterebbe di oltre il 40 % in cento anni, secondo i modelli di calcolo".

(42) È ovvio che queste conclusioni si riferiscono alla specifica situazione del terreno in Finlandia nonché alle condizioni climatiche ivi prevalenti.

(43) In conclusione, la valutazione del rischio effettuata dalla Finlandia mostra che le attuali concentrazioni di cadmio nei terreni agricoli finlandesi comportano rischi per gli organismi dei suoli e che la lisciviazione del cadmio dai suoli agricoli causa rischi per l'ambiente acquatico. La valutazione della Finlandia giunge inoltre alla conclusione che esiste un rischio di effetti nocivi per la salute data l'attuale esposizione totale della popolazione finlandese al cadmio. Anche se, da sola, l'assunzione media di cadmio dai prodotti alimentari non presenta rischi in Finlandia, alcuni settori della popolazione sono a rischio a causa di un'alta ingestione alimentare, del maggior assorbimento e/o del fumo.

2.1.5. Valutazione della posizione della Finlandia

(44) La valutazione del rischio presentata dalle autorità finlandesi è stata eseguita conformemente alla metodologia e alle procedure definite a livello comunitario, che si ritiene garantiscano un livello elevato di affidabilità delle informazioni ottenute.

(45) La Commissione ha già esaminato le informazioni fornite da questa valutazione del rischio nel quadro dei lavori preparatori della proposta di nuovo regolamento relativo ai fertilizzanti(23). In quella sede la Commissione ha ritenuto che le informazioni disponibili fornivano indicazioni sufficienti di rischio per l'ambiente e la salute umana derivante dall'applicazione di concimi contenenti cadmio ai terreni finlandesi. Nell'articolo 33 della proposta la Commissione ha quindi prospettato un'estensione della deroga concessa ad Austria, Finlandia e Svezia nel trattato di adesione. Poiché la proposta di regolamento non è stata approvata in tempo utile, la Finlandia ha presentato domanda per ottenere una decisione individuale a titolo dell'articolo 95, paragrafo 6.

(46) Dopo aver riesaminato le prove scientifiche alla luce della domanda della Finlandia, la Commissione ritiene che le autorità finlandesi abbiano dimostrato che i concimi contenenti cadmio costituiscono un rischio per l'ambiente e la salute umana e che le disposizioni nazionali notificate dalle autorità finlandesi, volte a minimizzare l'esposizione dell'ambiente finlandese ai concimi contenenti cadmio, sono giustificate.

2.2. ASSENZA DI DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA

(47) L'articolo 95, paragrafo 6, obbliga la Commissione a verificare che le norme nazionali non siano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, assenza di discriminazione significa che le restrizioni nazionali degli scambi non possono essere usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri.

(48) Le norme nazionali previste sono generali e si applicano ai "concimi CE" a base di fosforo, sia nazionali che importati. Non esistono perciò prove che esse possano essere usate a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nella Comunità.

2.3. ASSENZA DI UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA NEL COMMERCIO

(49) Norme nazionali più restrittive sulla composizione dei "concimi CE" che derogano a quelle della direttiva comunitaria costituiscono di solito un ostacolo commerciale. Prodotti legalmente immessi sul mercato nel resto della Comunità non lo sono sul mercato dello Stato membro interessato. Il concetto di cui al paragrafo 6 dell'articolo 95 intende impedire che norme nazionali, basate sui criteri precisati nei paragrafi 4 e 5, siano applicate in modo inappropriato e costituiscano in realtà misure economiche introdotte per impedire l'importazione di prodotti da altri Stati membri e proteggere indirettamente la produzione nazionale.

(50) Come sopra stabilito, esistono preoccupazioni riguardo alla tutela dell'ambiente e della salute umana a causa dello spargimento di concimi contenenti cadmio. È pertanto la tutela dell'ambiente e della salute umana lo scopo del mantenimento delle norme nazionali e non l'introduzione di ostacoli commerciali dissimulati.

2.4. ASSENZA DI OSTACOLI AL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO

(51) Questa condizione non va interpretata nel senso di proibire ogni norma nazionale che possa ostacolare il funzionamento del mercato interno. Di fatto, qualsiasi norma nazionale che deroghi ad una misura d'armonizzazione, mirante a instaurare e a far funzionare il mercato interno, è in sostanza una misura che probabilmente ostacolerà il mercato interno. Perciò, per mantenere l'utilità della procedura di deroga di cui all'articolo 95 del trattato CE, la Commissione ritiene che, nel contesto dell'articolo 95, paragrafo 6, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno vada inteso come effetto sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.

(52) In considerazione dei rischi per l'ambiente e per la salute umana derivanti dall'applicazione di concimi contenenti cadmio ai terreni finlandesi e tenendo conto di quanto segue:

- come si è visto in precedenza, l'atto di adesione e la direttiva 98/97/CE permettono alla Finlandia di continuare ad applicare le norme nazionali sul contenuto di cadmio nei concimi, in attesa del completamento della revisione della direttiva 76/116/CEE per quanto attiene al problema del contenuto di cadmio nei concimi,

- non essendo ancora disponibile, il parere del comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente non ha potuto essere considerato ai fini della presente decisione e non ha potuto fornire alla Commissione una base scientifica adeguata per proporre un ravvicinamento dei valori limite comunitari del contenuto di cadmio nei concimi, o per determinare l'eventuale adozione di un provvedimento meno rigoroso,

la Commissione ritiene che in questa fase della revisione non esistano prove che le norme nazionali costituiscano un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all'obiettivo perseguito.

2.5. LIMITI DI TEMPO

(53) La Finlandia ha chiesto alla Commissione di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato entro il 31 dicembre 2001. Qualora la Commissione approvi la richiesta di deroga, la Finlandia chiede che la decisione prenda effetto dal 1o gennaio 2002.

(54) Va innanzitutto rilevato che, in considerazione del contesto procedurale di cui all'articolo 95 del trattato, e più specificamente del periodo di sei mesi per l'adozione di una decisione, spetta agli Stati membri presentare la notifica tempestivamente, in modo che la Commissione possa adottare la relativa decisione prima che diventi applicabile la corrispondente misura di armonizzazione comunitaria(24).

(55) Occorre d'altro canto ricordare che il principio della certezza del diritto, principio generale di diritto comunitario, esclude in linea di massima l'applicazione retroattiva delle misure comunitarie, salvo che lo esiga lo scopo da raggiungere e solo a condizione che sia rispettato il legittimo affidamento degli interessati(25).

(56) Alla luce di quanto precede, la Commissione non ritiene che nel caso in oggetto esistano le condizioni per attribuire effetto retroattivo alla decisione che approva le disposizioni nazionali. Infatti, anche se esiste l'esigenza di proteggere la salute umana e l'ambiente dai rischi connessi al cadmio nei concimi, rendere retroattiva l'applicazione di norme nazionali più restrittive equivarrebbe a compromettere il legittimo affidamento di quegli operatori economici che agivano nella convinzione dell'entrata in vigore dopo il 31 dicembre 2001 delle norme più liberali di cui alla direttiva 76/116/CEE.

(57) Il periodo di tempo per il quale è concessa la deroga permetterà alla Commissione di proporre e al Consiglio e al Parlamento europeo di approvare a livello comunitario una legislazione sul cadmio nei concimi. Siffatta legislazione potrà forse entrare in vigore nel 2005. La deroga alla Finlandia dovrebbe dunque scadere il 31 dicembre 2005.

IV. CONCLUSIONE

(58) Alla luce di quanto precede, si può concludere che la richiesta della Finlandia, del 7 dicembre 2001, di mantenere norme nazionali più restrittive di quelle della direttiva 76/116/CEE, relativa al contenuto di cadmio nei concimi, è ammissibile.

Inoltre, la Commissione ritiene che le norme nazionali:

- soddisfano esigenze relative alla protezione dell'ambiente e della salute umana,

- sono proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti,

- non sono un mezzo di discriminazione arbitraria e

- non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri.

La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alla direttiva 76/116/CEE, le disposizioni della Finlandia che proibiscono di immettere sul mercato finlandese concimi minerali a base di fosforo aventi un contenuto di cadmio superiore a 50 mg per chilogrammo di fosforo sono approvate.

La deroga è in vigore fino al 31 dicembre 2005.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2002.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21.

(2) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.

(3) L'indicazione "concime CEE" prevista dalla direttiva 76/116/CEE è stata sostituita dall'indicazione "concime CE" dalla direttiva 97/63/CE (GU L 335 del 6.12.1997, pag. 15).

(4) GU L 83 del 29.3.1988, pag. 33.

(5) GU L 111 del 22.4.1989, pag. 34.

(6) GU L 281 del 30.9.1989, pag. 116.

(7) GU L 185 del 28.7.1993, pag. 30.

(8) GU L 140 del 13.6.1996, pag. 30.

(9) GU L 18 del 23.1.1998, pag. 25.

(10) GU C 241 del 29.8.1994, pag. 37 e pag. 308.

(11) GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.

(12) Statutes of Finland n° 45/1994 del 26 gennaio 1994, pag. 117.

(13) GU C 23 del 25.1.2002, pag. 5.

(14) Ministero finlandese dell'Agricoltura e delle foreste, Il cadmio nei concimi, rischi per la salute umana e per l'ambiente, aprile 2000.

(15) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(16) Cfr. allegato I della direttiva 67/548/CEE e allegato I della direttiva 76/769/CEE modificate.

(17) ERM, Study on data requirements and programme for data production and gathering to support a future evaluation of the risks to health and the environment from cadmium in fertilizers, marzo 1999; A study to establish a programme of detailed procedures for the assessment of risks to health and the environment from cadmium in fertilizers, febbraio 2000. [ERM (Environmental Resources Management) è il consulente che ha messo a punto la metodologia per la valutazione dei rischi.]

(18) http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/fertilizers/riskassest/reports.htm

(19) ERM, Analysis and conclusions from Member States' assessment of the risk to health and the environment from cadmium in fertilizers, ottobre 2001.

(20) Per acqua interstiziale s'intende quella parte di acqua contenuta nel terreno che viene mantenuta per capillarità tra le particelle solide del terreno.

(21) La concentrazione di cadmio che può essere assorbita dalle piante.

(22) PEC = Predicted environmental concentration, PNEC = predicted no effect concentration. Un rapporto PEC/PNEC maggiore di una indica che vi saranno effetti avversi.

(23) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fertilizzanti [COM(2001) 508 def., 14.9.2001].

(24) In tale contesto si rileva che al punto 35 della sentenza del 1o giugno 1999 nella causa C-319/97 la Corte di giustizia afferma che "spetta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5 del trattato CE (divenuto articolo 10 CE), notificare il più presto possibile le disposizioni nazionali incompatibili con una misura d'armonizzazione che intendono continuare ad applicare".

(25) Sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 1979 nella causa C-98/78 Racke [1979] Racc. pag. 69, punto 20. Cfr. anche le sentenze delle cause seguenti: C-110/97 Paesi Bassi contro Consiglio, [2001] punto 151; C-99/78 Decker [1979] Racc. pag. 101, punto 8; C-258/80 Rummy contro Commissione [1982] Racc. pag. 487, punto 11; C-337/88 SAFA [1990] Racc. I, pag. 1, punto 13.

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