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Document 22002A0503(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002

    GU L 116 del 3.5.2002, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    Related Council decision

    22002A0503(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 03/05/2002 pag. 0029 - 0030


    Accordo in forma di scambio di lettere

    tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002

    A. Lettera della Comunità

    Signor ...,

    Mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, allegato all'accordo di pesca:

    1) A partire dal 1o gennaio 2002 e per un periodo di un anno fino al 31 dicembre 2002, è prorogato il regime applicato negli ultimi due anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà all'importo annuo previsto all'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 30 giugno 2002. Saranno pure d'applicazione il pagamento della contropartita finanziaria previsto all'articolo 6 e le condizioni attinenti.

    2) Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo. Per la pesca al traino si applicano i canoni stabiliti per il secondo anno.

    La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

    Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

    A nome del Consiglio dell'Unione europea

    B. Lettera del governo della Repubblica di Guinea

    Signor ...,

    Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: "Mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2001) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, allegato all'accordo di pesca:

    1) A partire dal 1o gennaio 2002 e per un periodo di un anno fino al 31 dicembre 2002, è prorogato il regime applicato negli ultimi due anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà all'importo annuo previsto all'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 30 giugno 2002. Saranno pure d'applicazione il pagamento della contropartita finanziaria previsto all'articolo 6 e le condizioni attinenti.

    2) Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo. Per la pesca al traino si applicano i canoni stabiliti per il secondo anno.

    La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima."

    Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il mio governo e che tale lettera e la presente costituiscono un accordo conformemente alla Sua proposta.

    Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

    Per il governo della Repubblica di Guinea

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