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Document JOL_2002_116_R_0027_01

    2002/331/CE: Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2002, concernente la firma, a nome della Comunità europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002 - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002

    GU L 116 del 3.5.2002, p. 27–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    32002D0331

    2002/331/CE: Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2002, concernente la firma, a nome della Comunità europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 03/05/2002 pag. 0027 - 0028


    Decisione del Consiglio

    del 22 aprile 2002

    concernente la firma, a nome della Comunità europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002

    (2002/331/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) La Comunità europea e la Repubblica di Guinea hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea(1) al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

    (2) Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso di prorogare per un periodo di un anno il protocollo attuale(2) approvato con il regolamento (CE) n. 445/2001(3), mediante accordo in forma di scambio di lettere siglato il 22 ottobre 2001, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto.

    (3) Grazie a tale accordo in forma di scambio di lettere, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

    (4) Per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. È pertanto necessario firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 37 del trattato.

    (5) Occorre inoltre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca al traino e di pesca del tonno tra gli Stati membri previste dal protocollo giunto a scadenza,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002, è approvata a nome della Comunità europea, con riserva della decisione del Consiglio concernente la conclusione di tale accordo.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    L'accordo di cui all'articolo 1 è applicabile a titolo provvisorio per la Comunità europea a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    Articolo 3

    Le possibilità di pesca al traino e di pesca del tonno fissate dall'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio:

    a) pesca di pesci/cefalopodi:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) pesca di gamberetti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) tonniere con reti a circuizione:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    d) tonniere con lenze e canne:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    e) pescherecci con palangari di superficie:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Arias Cañete

    (1) GU L 111 del 27.4.1983, pag. 2.

    (2) GU L 250 del 5.10.2000, pag. 29.

    (3) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 3.

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