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Document 22001D0124

    Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 22 del 24.1.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/124(2)/oj

    22001D0124

    Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2001 del 23 novembre 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/2002 pag. 0001 - 0002


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 124/2001

    del 23 novembre 2001

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/111/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che designa una nuova banca di antigeni e prevede disposizioni per il trasferimento e la conservazione degli antigeni nel quadro dell'azione comunitaria relativa alle riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica(2).

    (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/112/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che ripartisce tra le banche di antigene le riserve di antigene costituite nell'ambito dell'azione comunitaria relativa alle riserve di vaccini antiaftosi e che modifica le decisioni della Commissione 93/590/CE e 97/348/CE(3).

    (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici(4).

    (5) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell'allegato I dell'accordo la Parte 3.2 del capitolo I è modificata come segue:

    1. Dopo il punto 11 ( decisione 98/502/CE della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

    "12. 32000 D 0111: decisione 2000/111/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che designa una nuova banca di antigeni e prevede disposizioni per il trasferimento e la conservazione degli antigeni nel quadro dell'azione comunitaria relativa alle riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica (GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 19),

    13. 32000 D 0112: decisione 2000/112/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che ripartisce tra le banche di antigene le riserve di antigene costituite nell'ambito dell'azione comunitaria relativa alle riserve di vaccini antiaftosi e che modifica le decisioni della Commissione 93/590/CE e 97/348/CE (GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 21)."

    2. Al punto 9 (decisione 93/590/CE della Commissione) è inserito il seguente trattino:

    "- 32000 D 0112: decisione 2000/112/CE della Commissione del 14 gennaio 2000 (GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 21)."

    Articolo 2

    Nella parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo dopo il punto 53 (decisione 2000/171/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:

    "54. 32000 D 0258: decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40)."

    Articolo 3

    I testi delle decisioni 2000/111/CE, 2000/112/CE e 2000/258/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 24 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2001.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    E. Bull

    (1) GU L 322 del 6.12.2001, pag. 6.

    (2) GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 19.

    (3) GUL 33 dell'8.2.2000, pag. 21.

    (4) GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

    (5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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