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Document 22001A1211(01)

Accordo internazionale sul caffè del 2001

GU L 326 del 11.12.2001, p. 23–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2011; sostituito da 22008A0715(02)

Related Council decision

22001A1211(01)

Accordo internazionale sul caffè del 2001

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 11/12/2001 pag. 0023 - 0039


INDICE

Articolo

Pag.

Preambolo

CAPITOLO I - OBIETTIVI

Obiettivi

CAPITOLO II - DEFINIZIONI

Definizioni

CAPITOLO III - IMPEGNI GENERALI DEI MEMBRI

Impegni generali dei membri

CAPITOLO IV - MEMBRI

Membri dell'Organizzazione

Partecipazione separata di territori designati

Partecipazione in gruppo

CAPITOLO V - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffè

Privilegi e immunità

CAPITOLO VI - CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

Composizione del Consiglio internazionale del caffè

Poteri e funzioni del Consiglio

Presidente e vicepresidenti del Consiglio

Sessioni del Consiglio

Ripartizione dei voti

Procedura di votazione del Consiglio

Decisioni del Consiglio

Cooperazione con altre organizzazioni

CAPITOLO VII - COMITATO ESECUTIVO

Composizione e riunioni del comitato esecutivo

Elezione del comitato esecutivo

Competenze del comtiato esecutivo

Procedura di votazione del comitato esecutivo

CAPITOLO VIII - SETTORE PRIVATO DEL CAFFÈ

Conferenza mondiale sul caffè

Comitato consultivo del settore privato

CAPITOLO IX - FINANZE

Disposizioni finanziarie

Determinazione del bilancio amministrativo e fissazione delle quote

Pagamento delle quote

Responsabilità

Verifica e pubblicazione dei conti

CAPITOLO X - DIRETTORE ESECUTIVO E PERSONALE

Direttore esecutivo e personale

CAPITOLO XI - INFORMAZIONE, STUDI E INDAGINI

Informazione

Certificati di origine

Studi e indagini

CAPITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI

Preparazione di un nuovo accordo

Eliminazione degli ostacoli al consumo

Promozione

Misure relative al caffè trasformato

Miscele e succedanei

Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni non governative

Canali commerciali esistenti

Economia caffearia sostenibile

Tenore di vita e condizioni di lavoro

CAPITOLO XIII - CONSULTAZIONI, VERTENZE E RICORSI

Consultazioni

Vertenze e ricorsi

CAPITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Firma

Ratifica, accettazione o approvazione

Entrata in vigore

Adesione

Riserve

Estensione a territori designati

Recesso volontario

Esclusione

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

Durata e risoluzione

Modifiche

Disposizioni supplementari e transitorie

Testi dell'accordo facenti fede

ALLEGATO I

Fattori di conversione per il caffè torrefatto, decaffeinato, liquido e solubile definito nell'accordo internazionale sul caffè del 1994

TRADUZIONE

Accordo internazionale sul caffè del 2001

PREAMBOLO

I GOVERNI PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

riconoscendo che il caffè riveste un'importanza capitale per le economie di numerosi paesi che dipendono in larga misura da questo prodotto per i proventi da esportazione e, di conseguenza, per il proseguimento dei programmi di sviluppo sociale ed economico,

riconoscendo l'importanza del settore caffeario per la sussistenza di milioni di persone, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, e tenendo presente che in molti di questi paesi la produzione avviene in piccole aziende a conduzione familiare,

riconoscendo che occorre favorire lo sviluppo delle risorse produttive nonché promuovere e salvaguardare l'occupazione e il reddito dell'industria del caffè negli Stati membri, il che presuppone eque retribuzioni, un tenore di vita più elevato e migliori condizioni di lavoro,

considerando che una stretta cooperazione internazionale negli scambi commerciali di caffè favorirà la diversificazione e lo sviluppo dell'economia dei paesi produttori di caffè, contribuirà a migliorare le relazioni politiche ed economiche tra paesi esportatori e importatori di questo prodotto e ne farà aumentare il consumo;

riconoscendo che è auspicabile evitare uno squilibrio tra produzione e consumo, che potrebbe dar luogo a forti fluttuazioni dei prezzi a danno di produttori e consumatori,

considerando che la stabilità degli scambi di caffè è collegata a quella dei mercati per i prodotti lavorati;

prendendo atto dei vantaggi che ha comportato la cooperazione internazionale scaturita dall'applicazione degli accordi internazionali sul caffè del 1962, del 1968, del 1976, del 1983 e del 1994,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

OBIETTIVI

Articolo 1

Obiettivi

Il presente accordo si prefigge di:

1) promuovere la cooperazione internazionale per le questioni inerenti al caffè;

2) offrire una sede per le consultazioni e, all'occorrenza, per i negoziati intergovernativi sulle questioni inerenti al caffè e sul modo di instaurare un equilibrio appropriato tra l'offerta e la domanda in condizioni che garantiscano ai consumatori un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli e ai produttori sbocchi commerciali a prezzi remunerativi, e che permettano di equilibrare stabilmente produzione e consumo;

3) offrire una sede per le consultazioni con il settore privato sulle questioni inerenti al caffè;

4) favorire l'espansione e la trasparenza del commercio internazionale di caffè;

5) fungere da centro di raccolta, scambio e pubblicazione delle informazioni economiche e tecniche sul caffè;

6) incoraggiare i membri a sviluppare un'economia caffearia sostenibile;

7) incentivare e incrementare il consumo di caffè;

8) eseguire analisi e fornire consulenze per la preparazione di progetti a vantaggio dell'economia caffearia mondiale, nonché per la loro successiva presentazione ai donatori o alle organizzazioni finanziatrici;

9) promuovere la qualità;

10) promuovere i programmi di formazione e di informazione a favore dei membri onde agevolare il trasferimento delle tecnologie connesse al caffè.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

1) per "caffè" s'intendono il seme e la ciliegia della pianta del caffè, che si tratti di caffè pergamenato, di caffè verde o di caffè torrefatto, compreso il caffè macinato, decaffeinato, liquido e solubile. Una volta entrato in vigore il presente accordo, il Consiglio riesamina quanto prima, nonché dopo tre anni da questa data, i fattori di conversione per i tipi di caffè elencati alle lettere d, e, f e g. Dopo detto riesame, il Consiglio determina, a maggioranza ripartita dei due terzi, e pubblica gli opportuni fattori di conversione. Prima del riesame iniziale, e qualora il Consiglio non dovesse arrivare a una decisione in merito, si utilizzeranno i fattori di conversione propri dell'accordo sul caffè del 1994, elencati nell'allegato I del presente accordo. Fatto salvo quanto precede, valgono le seguenti definizioni:

a) per "caffè verde" s'intende qualsiasi caffè in seme, decorticato, prima della torrefazione;

b) per "ciliegia di caffè" essiccata s'intende il frutto essiccato della pianta del caffè; l'equivalente in caffè verde delle ciliegie di caffè essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate;

c) per "caffè pergamenato" s'intende il seme di caffè verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffè verde del caffè pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffè pergamenato;

d) per "caffè torrefatto" s'intende il caffè verde torrefatto a un qualsiasi grado, compreso il caffè macinato;

e) per "caffè decaffeinato" s'intende il caffè verde, torrefatto o solubile dal quale sia stata estratta la caffeina;

f) per "caffè liquido" s'intendono i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffè torrefatto e presentati sotto forma liquida;

g) per "caffè solubile" s'intendono i solidi, disidratati e solubili nell'acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto.

2) Per "sacco" s'intende un quantitativo di 69 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffè verde. Per "tonnellata" s'intende una massa di 1000 chilogrammi, pari a 2204,6 libbre; la libbra equivale a 453,597 grammi.

3) Per "annata caffearia" s'intende il periodo di dodici mesi che va dal 1o ottobre al 30 settembre.

4) Per "Organizzazione e Consiglio" s'intendono, rispettivamente, l'Organizzazione internazionale del caffè e il Consiglio internazionale del caffè.

5) Per "parte contraente" s'intende uno dei governi o delle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4, paragrafo 3, che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di applicazione provvisoria del presente accordo conformemente alle disposizioni degli articoli 44 e 45, oppure che ha aderito all'accordo in conformità dell'articolo 46.

6) Per "membro" s'intende una parte contraente, uno o più territori designati che sono stati dichiarati membri separati a norma dell'articolo 5 oppure due o più parti contraenti, più territori designati o più parti contraenti e territori designati che fanno parte dell'Organizzazione come gruppo membro a norma dell'articolo 6.

7) Per "membro esportatore" e "paese esportatore" s'intende, rispettivamente, un membro o un paese esportatore netto di caffè, vale a dire un membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.

8) Per "membro importatore" e "paese importatore" s'intende, rispettivamente, un membro o un paese importatore netto di caffè, vale a dire un membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.

9) Per "maggioranza ripartita semplice" s'intende una votazione che richiede oltre metà dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e oltre metà dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.

10) Per "maggioranza ripartita dei due terzi" s'intende una votazione che richiede oltre due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e oltre due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.

11) Per "entrata in vigore" s'intende, salvo diverse disposizioni, la data alla quale entra in vigore l'accordo, in via provvisoria o definitiva.

CAPITOLO III

IMPEGNI GENERALI DEI MEMBRI

Articolo 3

Impegni generali dei membri

1. I membri si impegnano a prendere le misure necessarie per adempiere i loro obblighi a norma del presente accordo e collaborano pienamente per il conseguimento dei suoi obiettivi. I membri si impegnano, in particolare, a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento del presente accordo.

2. I membri riconoscono l'importanza dei certificati di origine quali fonti di informazioni sugli scambi di caffè. I membri esportatori provvedono pertanto a garantire che i certificati di origine siano rilasciati e utilizzati correttamente secondo le regole stabilite dal Consiglio.

3. I membri riconoscono altresì l'importanza delle informazioni sulle riesportazioni ai fini di un'accurata analisi dell'economia mondiale del caffè. I membri importatori si impegnano pertanto a fornire regolarmente informazioni esaurienti sulle riesportazioni, nella forma e secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

CAPITOLO IV

MEMBRI

Articolo 4

Membri dell'Organizzazione

1. Ciascuna parte contraente costituisce, insieme ai territori cui è estesa l'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, un unico membro dell'Organizzazione, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6.

2. Un membro può cambiare categoria secondo modalità definite dal Consiglio.

3. Tutti i riferimenti a un governo contenuti nel presente accordo valgono anche per la Comunità europea e per tutte le organizzazioni intergovernative aventi responsabilità analoghe per il negoziato, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, segnatamente quelli sui prodotti di base.

4. Le organizzazioni intergovernative in quanto tali non dispongono di alcun voto, ma sono autorizzate a utilizzare collettivamente i voti dei loro Stati membri qualora si proceda a una votazione su questioni di loro competenza. In questa evenienza, gli Stati membri delle suddette organizzazioni intergovernative non possono esercitare individualmente il loro diritto di voto.

5. Le organizzazioni intergovernative non possono essere elette nel comitato esecutivo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, ma possono partecipare alle discussioni del comitato sulle questioni di loro competenza. In caso di votazione sulle questioni di loro competenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, i voti che gli Stati membri sono autorizzati ad esprimere nel comitato esecutivo possono essere utilizzati collettivamente da uno qualunque dei medesimi Stati membri.

Articolo 5

Partecipazione separata di territori designati

Ogni parte contraente importatrice netta di caffè può dichiarare in qualsiasi momento, previa notifica conforme all'articolo 48, paragrafo 2, che partecipa all'Organizzazione separatamente per uno qualsiasi dei territori esportatori netti di caffè da essa designati e di cui cura le relazioni internazionali. In tal caso, il territorio metropolitano e i suoi territori non designati costituiscono un unico membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualità di membro separato.

Articolo 6

Partecipazione in gruppo

1. Due o più parti contraenti esportatrici nette di caffè possono dichiarare, notificandolo al Consiglio e al segretario generale delle Nazioni Unite al momento in cui depositano i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria o adesione, che entrano a far parte dell'Organizzazione come gruppo. Un territorio cui l'accordo sia stato esteso a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, può far parte di un gruppo se il governo dello Stato responsabile delle sue relazioni internazionali lo ha debitamente notificato in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2. Le parti contraenti e i territori designati in questione devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) dichiararsi disposti ad assumere la responsabilità, individuale e collettiva, di adempiere gli obblighi del gruppo e

b) fornire al Consiglio elementi di prova sufficienti per dimostrare che:

i) il gruppo possiede l'organizzazione necessaria per attuare una politica comune in materia di caffè e dispone di mezzi sufficienti per adempiere, insieme alle altre parti del gruppo, agli obblighi previsti dal presente accordo;

ii) essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata per quanto riguarda il caffè, nonché una politica monetaria e finanziaria coordinata, e dispongono degli organi necessari per attuare tali politiche, in modo da garantire al Consiglio che il gruppo è in grado di rispettare gli obblighi collettivi che ne derivano.

2. I gruppi membri riconosciuti dall'accordo internazionale del 1994 sul caffè continuano ad essere riconosciuti come tali a meno che non chiedano al Consiglio, mediante notifica, di porre fine a tale riconoscimento.

3. Ogni gruppo membro costituisce un unico membro dell'Organizzazione. Tuttavia, ciascuno dei suoi componenti viene trattato come membro distinto per le questioni di cui ai seguenti articoli:

a) articoli 11 e 12;

b) articolo 51.

4. Le parti contraenti e i territori designati che entrano nell'Organizzazione come gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresenterà al Consiglio per le questioni di competenza dell'accordo, eccettuate quelle di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Il gruppo esercita i suoi diritti di voto nel modo seguente:

a) il gruppo membro possiede gli stessi voti di base di un paese membro che ha aderito all'Organizzazione a titolo individuale. I voti di base vengono attribuiti al governo o all'organizzazione che rappresentano il gruppo affinché ne dispongano;

b) qualora si voti su una questione attinente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri del gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, come se fossero membri individuali dell'Organizzazione. I voti di base rimangono invece a disposizione del governo o dell'Organizzazione che rappresenta il gruppo.

6. Qualsiasi parte contraente o territorio designato appartenente a un gruppo può, mediante notifica al Consiglio, ritirarsi dal gruppo e diventare un membro a parte. Il ritiro ha effetto dalla data in cui il Consiglio riceve la notifica. Se uno dei membri di un gruppo si ritira da esso o cessa di far parte dell'Organizzazione, gli altri possono chiedere al Consiglio di mantenere il gruppo, che continua ad esistere a meno che il Consiglio non respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo, ciascuno dei suoi ex membri diventa un membro a sé stante. Fintantoché il presente accordo rimane in vigore, nessun dei membri che hanno cessato di appartenere a un gruppo può ridiventare membro di un gruppo.

7. Le parti contraenti che desiderano diventare membri di un gruppo dopo l'entrata in vigore del presente accordo possono farlo mediante notifica al Consiglio a condizione che:

a) gli altri membri del gruppo si dichiarino disposti ad accettarle; e che

b) esse notifichino al segretario generale delle Nazioni Unite la loro appartenenza al gruppo.

8. Una volta entrato in vigore il presente accordo, due o più membri esportatori possono chiedere in qualsiasi momento al Consiglio l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il Consiglio concede l'autorizzazione a condizione che i membri abbiano fatto una dichiarazione in tal senso e fornito gli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1 del presente articolo. A decorrere dall'approvazione, si applicano al gruppo le disposizioni dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

CAPITOLO V

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

Articolo 7

Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffè

1. L'Organizzazione internazionale del caffè istituita dall'accordo internazionale del 1962 sul caffè continua ad esistere al fine di gestire le disposizioni e sorvegliare il funzionamento del presente accordo.

2. L'Organizzazione ha sede a Londra, salvo diversa decisione adottata dal Consiglio a maggioranza ripartita dei due terzi dei voti.

3. L'Organizzazione svolge le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale del caffè e il comitato esecutivo assistiti, se del caso, dalla Conferenza mondiale sul caffè, dal comitato consultivo del settore privato, dal comitato di promozione e da comitati specializzati.

Articolo 8

Privilegi e immunità

1. L'Organizzazione è dotata di capacità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di contrattare, acquistare e alienare beni mobili e immobili, nonché di promuovere azioni giudiziarie.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei membri durante i soggiorni che effettuano, per l'esercizio delle loro funzioni, nel territorio del paese ospitante, continuano ad essere disciplinati dall'accordo di sede concluso tra il governo ospitante e l'Organizzazione in data 28 maggio 1969.

3. L'accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente accordo. Esso può tuttavia estinguersi:

a) previo accordo tra il governo ospitante e l'Organizzazione;

b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospitante; o

c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

4. L'Organizzazione può concludere con uno o più membri gli accordi in materia di privilegi e immunità eventualmente necessari per il corretto funzionamento del presente accordo, che dovranno essere approvati dal Consiglio.

5. I governi dei paesi membri, a parte il governo ospitante, concedono all'Organizzazione le agevolazioni di cui beneficiano le agenzie specializzate delle Nazioni Unite per quanto riguarda le restrizioni valutarie e di cambio, la gestione dei conti bancari e il trasferimento di fondi.

CAPITOLO VI

CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEL CAFFÈ

Articolo 9

Composizione del Consiglio internazionale del caffè

1. L'autorità suprema dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale del caffè, di cui fanno parte tutti i membri dell'Organizzazione.

2. Ogni membro nomina un suo rappresentante al Consiglio e, se lo desidera, uno o più supplenti. Ciascun membro può inoltre far assistere il rappresentante o i supplenti da uno o più consiglieri.

Articolo 10

Poteri e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dall'accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessari per attuarne le disposizioni.

2. Il Consiglio delega al presidente il compito di verificare, con l'aiuto del segretariato, la validità delle comunicazioni scritte fatte in relazione alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 2. Il presidente riferisce al Consiglio.

3. Il Consiglio può creare tutti i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene necessari.

4. Il Consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, le norme e i regolamenti necessari per l'esecuzione dell'accordo e conformi alle sue disposizioni, compreso il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione e al suo personale. Nel regolamento interno il Consiglio può prevedere una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni specifiche.

5. Il Consiglio tiene i registri necessari per espletare le sue funzioni a norma dell'accordo e tutti gli altri registri ritenuti utili.

Articolo 11

Presidente e vicepresidenti del Consiglio

1. Il Consiglio elegge, per ogni annata caffearia, un presidente nonché un primo, un secondo e un terzo vicepresidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2. Di norma, il presidente e il primo vicepresidente vengono eletti tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, mentre il secondo e il terzo vicepresidente vengono eletti tra i rappresentanti dell'altra categoria. Le due categorie si alternano ogni annata caffearia.

3. Né il presidente né il vicepresidente che funge da presidente partecipano alla votazione. In tal caso, i supplenti possono esercitare il diritto di voto dei membri che rappresentano.

Articolo 12

Sessioni del Consiglio

1. Di norma, il Consiglio si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se lo decide oppure su richiesta del comitato esecutivo, di cinque membri o di uno o più membri che detengano almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno 30 giorni di anticipo, che diventano 10 nei casi più urgenti.

2. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi. Se un membro invita il Consiglio a riunirsi sul suo territorio, e se il Consiglio accetta l'invito, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del membro suddetto.

3. Il Consiglio può invitare qualsiasi paese non membro o una qualunque delle organizzazioni di cui all'articolo 16 ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. Se l'invito viene accettato, il paese o l'organizzazione in questione lo comunica per iscritto al presidente chiedendo, se lo desidera, di poter fare dichiarazioni al Consiglio.

4. Il quorum richiesto per le riunioni del Consiglio è raggiunto con la presenza di oltre metà dei membri esportatori e di oltre metà dei membri importatori, a condizione che i membri presenti di ciascuna categoria detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti a questa categoria. Se il quorum non è stato raggiunto all'inizio di una sessione del Consiglio o di una riunione plenaria, il presidente ritarda di almeno due ore l'apertura della sessione o della riunione plenaria. Qualora non si raggiunga il quorum neanche dopo il rinvio, il presidente può differire ulteriormente, di almeno due ore, l'apertura della sessione o della riunione plenaria. Se non viene raggiunto il quorum nemmeno dopo questo ulteriore rinvio, il quorum richiesto per l'adozione delle decisioni è costituito da oltre metà dei membri esportatori e da oltre metà dei membri importatori, a condizione che i membri presenti di ciascuna categoria detengano almeno metà del totale dei voti dei membri appartenenti a questa categoria. I membri rappresentati a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, sono considerati presenti.

Articolo 13

Ripartizione dei voti

1. I membri esportatori e i membri importatori detengono rispettivamente un totale di 1000 voti, ripartiti all'interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, come indicato nei paragrafi seguenti del presente articolo.

2. Ogni membro detiene cinque voti di base.

3. I voti rimanenti dei membri esportatori sono ripartiti fra tutti i membri esportatori proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di caffè, indipendentemente dalla destinazione, nei quattro anni civili precedenti.

4. I voti rimanenti dei membri importatori sono ripartiti fra tutti i membri importatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti.

5. Il Consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata caffearia conformemente alle disposizioni del presente articolo. La ripartizione così fissata rimane in vigore per tutta l'annata in questione, salvo nei casi previsti dal paragrafo 6 del presente articolo.

6. Qualora vi sia un cambiamento nella partecipazione all'Organizzazione o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma degli articoli 25 o 42, il Consiglio ridistribuisce i voti conformemente al disposto del presente articolo.

7. Nessun membro può detenere più di 400 voti.

8. I voti non possono essere frazionati.

Articolo 14

Procedura di votazione del Consiglio

1. Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che detiene e non è autorizzato a frazionarli. Esso può tuttavia disporre diversamente dei voti che gli sono conferiti per procura conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Ogni membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio. In tal caso, non si applica il limite di cui all'articolo 13, paragrafo 7.

Articolo 15

Decisioni del Consiglio

1. Il Consiglio prende tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente accordo.

2. La procedura seguente si applica per tutte le decisioni che il Consiglio deve adottare, a norma del presente accordo, a maggioranza ripartita dei due terzi:

a) se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei due terzi a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 48 ore se il Consiglio lo decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti;

b) se al secondo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei due terzi a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 24 ore se il Consiglio lo decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti;

c) se al terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei due terzi a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa si considera adottata;

d) se il Consiglio non rimette ai voti una proposta, essa si considera respinta.

3. I membri si impegnano a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio può prendere le disposizioni necessarie per procedere a consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con le sue agenzie specializzate, nonché con altre organizzazioni intergovernative appropriate, avvalendosi pienamente delle strutture del Fondo comune per i prodotti di base. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio giudicherà necessarie per conseguire gli obiettivi dell'accordo. L'Organizzazione, tuttavia, non si assume alcun obbligo finanziario in merito alle garanzie fornite dai singoli membri o da altri organismi per l'esecuzione di progetti a norma di queste disposizioni. Il fatto di far parte dell'Organizzazione non obbliga nessun membro ad assumere responsabilità inerenti a prestiti attivi o passivi contratti da altri membri o organismi in relazione a questi progetti.

2. Nei limiti del possibile, l'Organizzazione è autorizzata a chiedere ai membri, ai non membri, ai donatori e ad altri organismi informazioni sui progetti e programmi di sviluppo nel settore del caffè. Se del caso, e con l'accordo delle parti interessate, l'Organizzazione può trasmettere queste informazioni alle altre organizzazioni e ai membri.

CAPITOLO VII

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 17

Composizione e riunioni del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto da otto membri esportatori e da otto membri importatori eletti per ogni annata caffearia conformemente alle disposizioni dell'articolo 18. I membri rappresentati nel comitato esecutivo sono rieleggibili.

2. Ogni membro rappresentato nel comitato esecutivo designa un rappresentante e, se lo desidera, uno o più supplenti. Egli può inoltre far assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

3. Il comitato esecutivo ha un presidente e un vicepresidente, che vengono eletti dal Consiglio per ogni annata caffearia, sono rieleggibili e non vengono retribuiti dall'Organizzazione. Il presidente e il vicepresidente facente funzioni di presidente non hanno diritto di voto durante le riunioni del comitato esecutivo. In tal caso, il diritto di voto del membro è esercitato dal suo supplente. Di norma, il presidente e il vicepresidente sono eletti, per ogni annata caffearia, tra i rappresentanti della stessa categoria di membri.

4. Il comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi. Se il Consiglio accetta l'invito di un membro a tenere sul suo territorio la riunione del comitato esecutivo, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, relative alle sessioni del Consiglio.

5. Il quorum richiesto per le riunioni del comitato esecutivo è raggiunto con la presenza di oltre metà dei membri esportatori e di oltre metà dei membri importatori, a condizione che i membri presenti di ciascuna categoria detengano almeno due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti a questa categoria eletti al comitato esecutivo. Se il quorum non è stato raggiunto all'inizio di una riunione del comitato esecutivo, il presidente del comitato esecutivo ritarda di almeno due ore l'apertura della riunione. Qualora non si raggiunga il quorum neanche dopo il rinvio, il presidente può differire ulteriormente, di almeno due ore, l'apertura della riunione. Se non viene raggiunto il quorum nemmeno dopo questo ulteriore rinvio, il quorum richiesto per l'adozione delle decisioni è costituito da oltre metà dei membri esportatori e da oltre metà dei membri importatori, a condizione che i membri presenti di ciascuna categoria detengano almeno metà del totale dei voti dei membri appartenenti a questa categoria eletti al comitato esecutivo.

Articolo 18

Elezione del comitato esecutivo

1. I membri esportatori e i membri importatori del comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori dell'Organizzazione. L'elezione per ciascuna categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo.

2. Ogni membro attribuisce a un solo candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 13. Un membro può dare a un altro candidato i voti di cui è autorizzato a disporre a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.

3. Sono eletti gli otto candidati che ottengono il maggior numero di voti. Tuttavia, nessun candidato è considerato eletto al primo scrutinio se non ottiene almeno 75 voti.

4. Qualora al primo scrutinio risultino eletti, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, meno di otto candidati, si procede a nuovi turni di scrutinio a cui partecipano solo i membri che non hanno votato per nessuno dei candidati eletti. Ad ogni nuovo turno di scrutinio, il numero minimo di voti necessario per l'elezione diminuisce di cinque unità fino a quando non risultano eletti gli otto candidati.

5. Tutti i membri che non hanno votato per uno dei membri eletti attribuiscono a uno di essi i voti di cui dispongono, fatti salvi i paragrafi 6 e 7 del presente articolo.

6. Si considera che un membro ha ottenuto il numero di voti ricevuti al momento dell'elezione più i voti ad esso attribuiti successivamente, a condizione che il totale dei voti non sia superiore a 499 per ogni membro eletto.

7. Qualora il numero dei voti considerati acquisiti da un membro eletto sia superiore a 499, i membri che hanno votato per il o attribuito i loro voti al membro eletto in questione si accordano affinché uno o più di essi ritirino i voti assegnati a questo membro e li attribuiscano o li trasferiscano a un altro membro eletto in modo che i voti ricevuti da ciascun membro eletto non superino il limite di 499.

Articolo 19

Competenze del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al Consiglio e svolge le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo.

2. Il Consiglio può, con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, delegare interamente o parzialmente al comitato esecutivo i suoi poteri, con le seguenti eccezioni:

a) adozione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi conformemente all'articolo 24;

b) sospensione del diritto di voto di un membro conformemente all'articolo 42;

c) decisioni in merito alle controversie a norma dell'articolo 42;

d) determinazione delle condizioni di adesione conformemente all'articolo 46;

e) esclusione di un membro decisa conformemente all'articolo 50;

f) decisione riguardante il negoziato di un nuovo accordo, a norma dell'articolo 32, oppure la proroga o la risoluzione del presente accordo a norma dell'articolo 52;

g) raccomandazione di modifiche ai membri conformemente all'articolo 53.

3. Il Consiglio può revocare in qualsiasi momento, con votazione a maggioranza semplice ripartita, i poteri delegati al comitato esecutivo.

4. Il comitato esecutivo esamina il progetto di bilancio amministrativo presentato dal direttore esecutivo e lo sottopone al Consiglio unitamente alle raccomandazioni riguardanti l'approvazione, elabora il piano di lavoro annuale dell'Organizzazione, prende decisioni riguardo alle questioni amministrative e finanziarie inerenti al funzionamento dell'Organizzazione diverse da quelle riservate al Consiglio a norma del paragrafo 2 del presente articolo ed esamina i progetti e i programmi nel settore del caffè, da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio. Il comitato esecutivo riferisce al Consiglio. Le decisioni del comitato esecutivo entrano in vigore sempreché uno dei membri del Consiglio non sollevi obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla relazione del comitato esecutivo al Consiglio, oppure entro cinque giorni lavorativi dalla divulgazione del riepilogo delle decisioni adottate dal comitato esecutivo qualora il Consiglio non si riunisca nello stesso mese del comitato esecutivo. Tutti i membri possono comunque presentare ricorso al Consiglio contro qualsiasi decisione del comitato esecutivo.

5. Il comitato esecutivo può creare tutti i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene necessari.

Articolo 20

Procedura di votazione del comitato esecutivo

1. Ciascun membro del comitato esecutivo è autorizzato a disporre del numero di voti assegnatogli a norma dell'articolo 18, paragrafi 6 e 7. Il voto per procura non è ammesso. Nessun membro del comitato esecutivo può frazionare i suoi voti.

2. Le decisioni del comitato esecutivo vengono adottate alla maggioranza richiesta per le decisioni del Consiglio.

CAPITOLO VIII

SETTORE PRIVATO DEL CAFFÈ

Articolo 21

Conferenza mondiale sul caffè

1. Il Consiglio dispone l'organizzazione, a scadenze periodiche, di una Conferenza mondiale sul caffè (in appresso denominata Conferenza) composta di membri esportatori e importatori, di rappresentanti del settore privato e di altri partecipanti interessati, anche di paesi non membri. Il Consiglio si adopera, in coordinamento con il presidente della Conferenza, affinché quest'ultima contribuisca a conseguire gli obiettivi del presente accordo.

2. Il presidente della Conferenza, non retribuito dall'Organizzazione, viene nominato dal Consiglio per un periodo appropriato e invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio in veste di osservatore.

3. Il Consiglio decide la forma, il titolo, l'argomento e la data della Conferenza di concerto con il comitato consultivo del settore privato. Di norma, la Conferenza si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, durante una sessione del Consiglio. Se il Consiglio decide di accettare l'invito a tenere una sessione sul territorio di un membro, anche la Conferenza può svolgersi su detto territorio. In tal caso, le spese supplementari che comporta per l'Organizzazione il cambiamento di sede per la sessione sono a carico del paese ospitante.

4. La Conferenza si autofinanzia, salvo diversa decisione del Consiglio adottata a maggioranza ripartita dei due terzi.

5. Il presidente della Conferenza riferisce al Consiglio le conclusioni di ciascuna sessione.

Articolo 22

Comitato consultivo del settore privato

1. Il comitato consultivo del settore privato (in appresso denominato CCSP) è un organo consultivo che può formulare raccomandazioni su tutte le consultazioni del Consiglio e invitare il Consiglio ad esaminare le questioni connesse al presente accordo.

2. Il CCSP è composto da otto rappresentanti del settore privato nei paesi esportatori e da altri otto nei paesi importatori.

3. I membri del CCSP, che rappresentano associazioni o organismi designati dal Consiglio ogni due annate caffearie, possono essere rieletti. A tal fine, il Consiglio cerca di designare:

a) due associazioni o organismi del settore caffeario privato dei paesi o delle regioni esportatori, che rappresentino ciascuno dei quattro tipi di caffè e, possibilmente, sia i produttori che gli esportatori, prevedendo uno o più supplenti per ogni rappresentante;

b) otto associazioni o organismi del settore caffeario privato dei paesi importatori, anche non membri, che rappresentino possibilmente sia gli importatori che i torrefattori, prevedendo uno o più supplenti per ogni rappresentante.

4. Ciascun membro del CCSP può designare uno o più consulenti.

5. Fra i membri del CCSP vengono eletti per un anno un presidente e un vicepresidente, che possono essere riconfermati. Il presidente e il vicepresidente non sono retribuiti dall'Organizzazione. Il presidente è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio in veste di osservatore.

6. Di norma, il CCSP si riunisce presso la sede dell'Organizzazione durante le normali sessioni del Consiglio. Se il Consiglio decide di accettare l'invito a tenere una sessione sul territorio di un membro, anche la riunione del CCSP può svolgersi su detto territorio. In tal caso, le spese supplementari che comporta per l'Organizzazione il cambiamento di sede per la sessione sono a carico del paese ospitante.

7. Il CCSP può tenere riunioni speciali previa approvazione del Consiglio.

8. Il CCSP trasmette periodicamente relazioni al Consiglio.

9. Il CCSP stabilisce il proprio regolamento interno in conformità del presente accordo.

CAPITOLO IX

FINANZE

Articolo 23

Disposizioni finanziarie

1. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, dei rappresentanti del comitato esecutivo e dei rappresentanti di ogni altro comitato del Consiglio o del comitato esecutivo sono a carico dei rispettivi governi.

2. Le altre spese derivanti dalla gestione del presente accordo vengono coperte dalle quote annuali versate dai membri, calcolate secondo le disposizioni dell'articolo 24, e dal ricavato della fornitura di servizi specifici ai membri nonché della vendita di informazioni e di studi a norma degli articoli 29 e 31.

3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.

Articolo 24

Determinazione del bilancio amministrativo e fissazione delle quote

1. Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario successivo e fissa i contributi di ciascun membro al bilancio. Il progetto di bilancio amministrativo viene preparato dal direttore esecutivo e controllato dal comitato finanziario in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4.

2. Il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo per ogni esercizio finanziario è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, tra il numero di voti del membro in questione e il numero di voti di tutti i membri. Tuttavia, qualora la ripartizione dei voti tra i membri sia modificata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale sono fissate le quote, queste ultime vengono debitamente adeguate per l'esercizio in questione. Per la fissazione delle quote, i voti di ciascun membro vengono conteggiati senza tener conto dell'eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della nuova ripartizione dei voti che ne deriva.

3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo in base al numero di voti assegnatogli e al periodo rimanente dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per il medesimo esercizio rimangono invariati.

Articolo 25

Pagamento delle quote

1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati in monete liberamente convertibili e sono esigibili dal primo giorno dell'esercizio.

2. Qualora un membro non abbia versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo entro sei mesi dalla data in cui è esigibile esso perde, fino a quando non estingue il debito, il diritto di voto al Consiglio e al comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione contraria del Consiglio a maggioranza ripartita dei due terzi, il membro in questione non viene privato di nessun altro diritto né esentato da nessuno degli obblighi previsti dal presente accordo.

3. Un membro il cui diritto di voto sia sospeso in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o delle disposizioni dell'articolo 42 è ugualmente tenuto a versare la sua quota.

Articolo 26

Responsabilità

1. L'Organizzazione, che funziona nel modo specificato all'articolo 7, paragrafo 3, non ha il diritto di assumere obblighi che esulino dal campo di applicazione del presente accordo né può ritenere di essere stata autorizzata a farlo dai membri; in particolare, essa non ha la facoltà di prendere in prestito denaro. Nell'esercitare la sua capacità contrattuale, l'Organizzazione include nei contratti le condizioni del presente articolo in modo da farne prendere atto alle altre parti che stipulano contratti con essa; tuttavia, la mancata inclusione di detta clausola non rende il contratto nullo o ultra vires.

2. La responsabilità dei membri è limitata agli obblighi in materia di quote espressamente previsti nel presente accordo. Si considera che i terzi che trattano con l'Organizzazione abbiano preso atto delle disposizioni del presente accordo relative alle responsabilità dei membri.

Articolo 27

Verifica e pubblicazione dei conti

Prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, viene presentato al Consiglio, per approvazione e pubblicazione, un rendiconto, verificato da un revisore indipendente, delle entrate e delle spese dell'Organizzazione durante l'esercizio finanziario in questione.

CAPITOLO X

DIRETTORE ESECUTIVO E PERSONALE

Articolo 28

Direttore esecutivo e personale

1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo su raccomandazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di nomina del direttore esecutivo basandosi su quelle dei funzionari di livello corrispondente di organizzazioni intergovernative analoghe.

2. Il direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed è responsabile dell'espletamento delle funzioni che gli competono nel quadro della gestione del presente accordo.

3. Il direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento stabilito dal Consiglio.

4. Il direttore esecutivo e gli altri membri del personale non devono avere interessi finanziari né nell'industria, né nel commercio né nel trasporto del caffè.

5. Nell'adempimento delle loro mansioni, il direttore esecutivo e il personale non chiedono né ricevono istruzioni da alcun membro né da alcuna altra autorità esterna all'Organizzazione. Essi evitano tutte le iniziative incompatibili con la loro posizione di funzionari internazionali e sono responsabili solo nei confronti dell'Organizzazione. Tutti i membri si impegnano a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

CAPITOLO XI

INFORMAZIONE, STUDI E INDAGINI

Articolo 29

Informazione

1. L'Organizzazione funge da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione:

a) di informazioni statistiche sulla produzione, sui prezzi, sulle esportazioni e sulle importazioni, sulla distribuzione e sul consumo di caffè nel mondo, nonché

b) se lo ritiene necessario, di informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla trasformazione e sull'utilizzazione del caffè.

2. Il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, segnatamente relazioni statistiche periodiche sulla produzione, sulle tendenze della produzione, sulle esportazioni e sulle importazioni, sulla distribuzione, sul consumo, sulle scorte, sui prezzi e sull'imposizione; non possono tuttavia essere pubblicate informazioni che permettano di identificare le operazioni di persone o società che producono, trasformano o commercializzano caffè. I membri forniscono le informazioni richieste nella forma più dettagliata e precisa possibile.

3. Il Consiglio stabilisce un sistema di prezzi indice che prevede la pubblicazione quotidiana di un prezzo indice composito.

4. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire, entro un termine ragionevole, le informazioni statistiche o gli altri dati necessari al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può chiedergli di spiegare i motivi dell'inadempienza. Qualora sia necessaria un'assistenza tecnica, il Consiglio può prendere tutte le misure del caso.

Articolo 30

Certificati di origine

1. Per agevolare la raccolta di dati statistici sul commercio internazionale del caffè e determinare con esattezza i quantitativi di caffè esportati da ciascun membro esportatore, l'Organizzazione può instaurare un sistema di certificati di origine secondo le regole approvate dal Consiglio.

2. Tutte le esportazioni di caffè di un membro esportatore devono essere corredate di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, conformemente alle regole stabilite dal Consiglio, da un organismo qualificato scelto dal membro e approvato dall'Organizzazione.

3. Ciascun membro esportatore comunica all'Organizzazione il nome dell'organismo governativo o non governativo che svolgerà le funzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'Organizzazione approva nominativamente la designazione di un organismo non governativo secondo le regole stabilite dal Consiglio.

4. Un membro esportatore può presentare in via eccezionale, fatta salva l'approvazione del Consiglio, una richiesta debitamente giustificata affinché i dati contenuti nei certificati di origine riguardanti le sue esportazioni di caffè vengano trasmessi all'Organizzazione secondo un metodo alternativo.

Articolo 31

Studi e indagini

1. L'Organizzazione promuove la preparazione di studi e indagini sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè, sull'incidenza delle misure governative sulla produzione e sul consumo di caffè nei paesi produttori e consumatori e sulla possibilità di incrementare il consumo di caffè per le utilizzazioni tradizionali nonché, eventualmente, per nuovi usi.

2. In applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio adotta, alla seconda sessione ordinaria di ogni annata caffearia, un progetto annuale di studi e indagini, nonché una stima del fabbisogno finanziario, preparati dal direttore esecutivo.

3. Il Consiglio può autorizzare l'Organizzazione ad avviare studi e indagini congiuntamente o in collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni. In tal caso, il direttore esecutivo presenta al Consiglio un quadro dettagliato delle esigenze finanziarie dell'Organizzazione e del o dei partner associati al progetto.

4. Gli studi e le indagini promossi dall'Organizzazione conformemente al presente articolo sono finanziati sulle risorse del bilancio amministrativo, preparati a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, e intrapresi dai membri del personale dell'Organizzazione ricorrendo, se necessario, a consulenti.

CAPITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Preparazione di un nuovo accordo

1. Il Consiglio può esaminare la possibilità di negoziare un nuovo accordo internazionale sul caffè.

2. Per attuare la presente disposizione, il Consiglio esamina i progressi fatti dall'Organizzazione nel conseguire gli obiettivi del presente accordo, specificati all'articolo 1.

Articolo 33

Eliminazione degli ostacoli al consumo

1. I membri riconoscono che è di capitale importanza incrementare il più possibile, e con la massima rapidità, il consumo di caffè, segnatamente mediante l'abolizione progressiva di tutti gli ostacoli a tale sviluppo.

2. I membri riconoscono infatti che alcune delle misure attualmente in vigore possono rallentare, in misura più o meno rilevante, lo sviluppo del consumo del caffè, in particolare:

a) i regimi di importazione applicabili al caffè, compresi i dazi preferenziali e di altro tipo, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi e gli organismi ufficiali di acquisto, nonché altre regole amministrative e pratiche commerciali;

b) i regimi di esportazione per quanto riguarda le sovvenzioni dirette o indirette e altre regole amministrative o pratiche commerciali;

c) le condizioni di commercializzazione interne nonché le disposizioni interne a carattere giuridico e amministrativo che possono incidere sul consumo.

3. Considerati gli obiettivi di cui sopra e le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, i membri si adoperano per far ridurre i dazi applicati al caffè o per prendere altre misure intese a rimuovere gli ostacoli all'incremento del consumo.

4. In considerazione del loro comune interesse, i membri si impegnano a cercare il modo migliore di ridurre progressivamente e, ove possibile, di eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 2 del presente articolo o di diminuirne sostanzialmente gli effetti.

5. Tenendo conto degli impegni assunti a norma del paragrafo 4 del presente articolo, i membri informano ogni anno il Consiglio di tutte le misure adottate per applicare le disposizioni del presente articolo.

6. Il direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli al consumo e lo sottopone al Consiglio.

7. Per conseguire gli obiettivi del presente articolo il Consiglio può formulare raccomandazioni ai membri, che gli riferiscono appena possibile sulle misure prese per mettere in pratica tali raccomandazioni.

Articolo 34

Promozione

1. I membri riconoscono la necessità di promuovere e di incentivare il consumo di caffè e si adoperano per favorire attività in tal senso.

2. Il comitato di promozione, composto da tutti i membri dell'Organizzazione, favorisce il consumo di caffè mediante attività appropriate, tra cui campagne di informazione, ricerca e studi.

3. Dette attività di promozione vengono finanziate tramite risorse stanziate da membri, da non membri, da altre organizzazioni e dal settore privato durante le riunioni del comitato di promozione.

4. Si possono inoltre finanziare progetti di promozione specifici mediante contributi spontanei dei membri, dei non membri, di altre organizzazioni e del settore privato.

5. Il Consiglio apre conti separati per gli scopi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

6. Il comitato di promozione stabilisce il proprio regolamento interno, nonché regole che disciplinino la partecipazione dei non membri, delle altre organizzazioni e del settore privato in conformità delle disposizioni del presente accordo. Il comitato riferisce periodicamente al Consiglio.

Articolo 35

Misure relative al caffè trasformato

I membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo devono allargare le basi delle loro economie ricorrendo, tra l'altro, all'industrializzazione e all'esportazione di manufatti, comprese la trasformazione del caffè e l'esportazione del caffè trasformato, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d), e), f) e g). A tale riguardo, i membri evitano di adottare misure governative tali da perturbare il settore caffeario di altri membri. I membri vengono incoraggiati a consultarsi sull'introduzione di qualsiasi misura tale da comportare un rischio di perturbazione. Se le consultazioni non portano ad una soluzione reciprocamente soddisfacente, le parti possono invocare le procedure di cui agli articoli 41 e 42.

Articolo 36

Miscele e succedanei

1. I membri evitano di mantenere in vigore i regolamenti che impongono di mescolare, trasformare o utilizzare altri prodotti insieme al caffè per la rivendita come caffè. I membri si adoperano per vietare la vendita e la pubblicità, con la denominazione "caffè", dei prodotti contenenti meno dell'equivalente del 95 % di caffè verde come materia prima di base.

2. Il Consiglio può chiedere a un membro di prendere le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

3. Il direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 37

Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni non governative

Fatti salvi gli articoli 16, 21 e 22, l'Organizzazione si tiene in contatto con le organizzazioni non governative competenti in materia di commercio internazionale del caffè e con gli esperti in questo settore.

Articolo 38

Canali commerciali esistenti

I membri svolgono le loro attività nel quadro del presente accordo compatibilmente con i canali commerciali esistenti e si astengono da qualsiasi pratica discriminatoria in materia di vendite. Nello svolgere dette attività essi si sforzano di tenere debitamente conto degli interessi legittimi del commercio e dell'industria del caffè.

Articolo 39

Economia caffearia sostenibile

I membri tengono debitamente conto della gestione sostenibile delle risorse caffearie nonché della trasformazione del caffè, conformandosi ai principi e agli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile contenuti nell'Agenda 21 concordata in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992.

Articolo 40

Tenore di vita e condizioni di lavoro

I membri cercano il modo di migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro di coloro che lavorano nel settore caffeario, tenendo presenti il loro livello di sviluppo e i principi pertinenti riconosciuti a livello internazionale. I membri convengono inoltre che le norme sul lavoro non possono essere utilizzate a fini protezionistici.

CAPITOLO XIII

CONSULTAZIONI, VERTENZE E RICORSI

Articolo 41

Consultazioni

Ogni membro esamina con attenzione le eventuali osservazioni di un altro membro su qualsiasi questione relativa al presente accordo e accetta consultazioni al riguardo. Durante le consultazioni, su richiesta di una delle parti e con l'accordo dell'altra il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici per giungere a una conciliazione. Le spese della commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Qualora una parte non accetti che il direttore esecutivo istituisca detta commissione, o qualora le consultazioni non abbiano esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in conformità dell'articolo 42. Se le consultazioni non portano a una soluzione, viene presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i membri.

Articolo 42

Vertenze e ricorsi

1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non risolte in sede negoziale vengono deferite per decisione al Consiglio su richiesta di una delle parti.

2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, o più membri che detengano almeno un terzo del totale dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, previa discussione e prima di prendere una decisione, il parere, sui punti controversi, della commissione consultiva di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3. a) Salvo diversa decisione adottata dal Consiglio all'unanimità, la commissione consultiva è composta da:

i) due persone designate dai membri esportatori, e cioè un esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia e un autorevole esperto in campo giuridico;

ii) due persone designate dai membri importatori e

iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate conformemente ai punti i) e ii) o, in caso di disaccordo fra di esse, dal presidente del Consiglio.

b) I cittadini dei paesi i cui governi sono parti contraenti del presente accordo possono far parte della commissione consultiva.

c) I membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo.

d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.

4. Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al Consiglio, che compone la vertenza dopo aver esaminato tutti i dati pertinenti.

5. Il Consiglio si pronuncia su tutte le vertenze entro sei mesi dalla data in cui è stato adito.

6. Se un membro accusa un altro membro di non aver adempiuto gli obblighi previsti dal presente accordo, su richiesta del membro autore della denuncia la questione viene deferita al Consiglio, che prende una decisione in merito.

7. Un membro può essere riconosciuto colpevole di inadempienza degli obblighi previsti dal presente accordo solo in seguito a votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di inadempienza di tali obblighi deve specificare la natura dell'infrazione.

8. Qualora il Consiglio constati che un membro è venuto meno agli obblighi previsti dall'accordo esso può, fatte salve le misure coercitive previste da altri articoli dell'accordo, sospendere il diritto di voto del membro al Consiglio nonché il suo diritto di far votare per suo conto nel comitato esecutivo fintantoché il membro non avrà assolto ai suoi obblighi, oppure decidere di escluderlo dall'Organizzazione a norma dell'articolo 50.

9. Un membro può chiedere il parere del comitato esecutivo su una controversia o su un ricorso prima che il Consiglio esamini il caso.

CAPITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

Firma

Il presente accordo sarà depositato, dal 1o novembre 2000 al 25 settembre 2001 compreso, presso la sede delle Nazioni Unite affinché sia firmato dalle parti contraenti dell'accordo internazionale sul caffè del 1994 o del medesimo accordo prorogato e dai governi invitati alle sessioni del Consiglio internazionale del caffè durante le quali si è negoziato il presente accordo.

Articolo 44

Ratifica, accettazione o approvazione

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

2. Fatto salvo l'articolo 45, gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite entro il 25 settembre 2001. Tuttavia, il Consiglio può concedere proroghe ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare i loro strumenti entro tale data. Tali decisioni vengono trasmesse dal Consiglio al segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1o ottobre 2001 sempre che, a tale data, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione governi che rappresentano almeno quindici membri esportatori, con almeno il 70 % dei voti dei membri esportatori, e almeno dieci membri importatori, con almeno il 70 % dei voti dei membri importatori, calcolati al 25 settembre 2001, senza alcun riferimento ad un'eventuale sospensione ai sensi degli articoli 25 e 42. Altrimenti, l'accordo entrerà in vigore a titolo definitivo in qualsiasi momento dopo il 1o ottobre 2001 qualora sia in vigore a titolo provvisorio, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, e purché siano raggiunte le succitate percentuali in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

2. L'accordo può entrare in vigore a titolo provvisorio il 1o ottobre 2001. A tal fine, se un governo firmatario o un'altra parte contraente dell'accordo internazionale sul caffè del 1994, come prorogato, notifica al segretario generale delle Nazioni Unite, entro e non oltre il 25 settembre 2001, il proprio impegno ad applicare l'accordo in via provvisoria, conformemente alle sue leggi e normative, e ad adoperarsi per farlo ratificare, accettare o approvare prima possibile, compatibilmente con le sue procedure costituzionali, la notifica viene equiparata a uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Se un governo si impegna ad applicare provvisoriamente l'accordo, conformemente alle sue leggi e normative, in attesa che sia depositato lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, viene considerato provvisoriamente parte dell'accordo fino a quando non deposita detto strumento oppure, se questa data è precedente, fino al 30 giugno 2002 compreso. Il Consiglio può concedere una proroga del termine entro il quale un governo che applica l'accordo in via provvisoria può depositare lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

3. Qualora l'accordo non sia entrato in vigore, definitivamente o provvisoriamente, il 1o ottobre 2001 a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o che hanno notificato il proprio impegno ad applicare provvisoriamente l'accordo, conformemente alle loro leggi e normative, nonché a farlo ratificare, accettare o approvare, possono decidere di comune accordo che esso entrerà in vigore fra di loro. Analogamente, qualora l'accordo sia entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, il 31 marzo 2002, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o che hanno proceduto alle notifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono decidere, di comune accordo, che l'accordo rimarrà in vigore provvisoriamente o che entrerà in vigore definitivamente fra di loro.

Articolo 46

Adesione

1. Il governo di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di una qualsiasi delle loro agenzie specializzate può aderire al presente accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio.

2. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto a decorrere dal deposito dello strumento.

Articolo 47

Riserve

Nessuna disposizione del presente accordo può essere oggetto di riserve.

Articolo 48

Estensione a territori designati

1. Ogni governo può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di applicazione provvisoria o di adesione, o in qualsiasi momento successivo, dichiarare, mediante notifica al segretario generale delle Nazioni Unite, che il presente accordo si applica a uno dei territori di cui esso cura le relazioni internazionali; l'accordo si applica ai territori indicati a decorrere dalla data della notifica.

2. Una parte contraente che desideri esercitare i diritti di cui all'articolo 5 nei confronti di un territorio di cui cura le relazioni internazionali, o autorizzare detto territorio a far parte di un gruppo membro costituito a norma dell'articolo 6, può farlo trasmettendo una notifica in tal senso al segretario generale delle Nazioni Unite, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di applicazione provvisoria o di adesione o in qualsiasi altro momento successivo.

3. Ogni parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare in seguito, mediante notifica al segretario generale delle Nazioni Unite, che l'accordo non è più applicabile al territorio indicato nella notifica. L'accordo cessa di applicarsi al territorio in questione a decorrere dalla data della notifica.

4. Se un territorio cui il presente accordo è stato esteso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo diventa indipendente, il governo del nuovo Stato può notificare, entro 90 giorni dall'indipendenza, al segretario generale delle Nazioni Unite che assume i diritti e gli obblighi di una parte contraente dell'accordo. Esso diventa parte contraente del presente accordo a decorrere dalla data della notifica. Il Consiglio può concedere una proroga del termine prescritto per la notifica.

Articolo 49

Recesso volontario

Ogni parte contraente può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta al segretario generale delle Nazioni Unite. Il recesso ha effetto dopo 90 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la notifica.

Articolo 50

Esclusione

Se il Consiglio ritiene che un membro sia venuto meno agli obblighi che gli impone il presente accordo e decide che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, esso può escludere il membro in questione dall'Organizzazione con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi. Il Consiglio notifica immediatamente la decisione al segretario generale delle Nazioni Unite. Il membro in questione cessa, dopo 90 giorni dalla data della decisione del Consiglio, di far parte dell'Organizzazione e, qualora ne sia parte contraente, del presente accordo.

Articolo 51

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

1. In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, che deve inoltre pagarle tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non può accettare una modifica e che di conseguenza cessa di partecipare all'accordo a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, il Consiglio può liquidare i conti nel modo che gli sembra più equo.

2. Un membro che abbia cessato di far parte dell'accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavato della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non può neanche essere chiesto di pagare una quota del disavanzo eventuale dell'Organizzazione alla cessazione dell'accordo.

Articolo 52

Durata e risoluzione

1. Il presente accordo rimane in vigore per sei anni, fino al 30 settembre 2007, a meno che non venga prorogato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o risolto anticipatamente in applicazione del paragrafo 3.

2. Il Consiglio può decidere, deliberando a maggioranza dei membri e comunque a maggioranza ripartita di almeno due terzi del totale dei voti, di prorogare il presente accordo oltre il 30 settembre 2007 per uno o più periodi il cui totale non superi sei anni. Se un membro non accetta la proroga dell'accordo, ne informa per iscritto il Consiglio e il segretario generale delle Nazioni Unite prima che inizi il periodo di proroga, e cessa di far parte del presente accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.

3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando a maggioranza dei membri e comunque a maggioranza ripartita di almeno due terzi del totale dei voti, di metter fine al presente accordo, che cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio.

4. Fatta salva la risoluzione del presente accordo, il Consiglio rimane in carica il tempo necessario per prendere le decisioni volte a liquidare l'Organizzazione, chiudere la contabilità e prendere le opportune disposizioni relative agli averi.

5. Le decisioni prese in merito alla durata e/o alla cessazione del presente accordo e le notifiche ricevute dal Consiglio a norma del presente articolo vengono debitamente trasmesse dal Consiglio al segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 53

Modifiche

1. Il Consiglio può, con decisione adottata a maggioranza ripartita dei due terzi, raccomandare alle parti contraenti una modifica del presente accordo. La modifica entra in vigore 100 giorni dopo che il segretario generale delle Nazioni Unite ha ricevuto le notifiche di accettazione di parti contraenti che rappresentano almeno il 70 % dei membri esportatori, con almeno il 75 % dei voti dei membri esportatori, e di parti contraenti che rappresentano almeno il 70 % dei membri importatori, con almeno il 75 % dei voti dei membri importatori. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti devono notificare al segretario generale delle Nazioni Unite l'accettazione della modifica. Se, allo scadere del termine, non sono state raggiunte le percentuali necessarie per l'entrata in vigore della modifica, quest'ultima si considera ritirata.

2. Se una parte contraente o un territorio che è membro o che fa parte di un gruppo membro non notifica o non fa notificare l'accettazione di una modifica entro il termine fissato dal Consiglio, detta parte contraente o detto territorio cessa di far parte del presente accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica.

3. Il Consiglio notifica al segretario generale delle Nazioni Unite tutte le modifiche distribuite alle parti contraenti a norma del presente articolo.

Articolo 54

Disposizioni supplementari e transitorie

Quanto segue si applica all'accordo internazionale sul caffè, prorogato, del 1994:

a) tutti gli atti adottati a nome dell'Organizzazione o di uno dei suoi organi nel quadro dell'accordo internazionale sul caffè, prorogato, del 1994, in vigore al 30 settembre 2001 e per i quali non sia specificata la data di scadenza, rimangono in vigore a meno che non siano modificati dalle disposizioni del presente accordo;

b) tutte le decisioni che il Consiglio dovrà adottare nel corso dell'annata caffearia 2000-2001 perché siano applicate nel corso dell'annata caffearia 2001-2002 verranno prese dal Consiglio nel corso dell'annata caffearia 2000-2001 e applicate a titolo provvisorio come se l'accordo fosse già entrato in vigore.

Articolo 55

Testi dell'accordo facenti fede

I testi del presente accordo in lingua inglese, francese, portoghese e spagnola fanno tutti ugualmente fede. Gli originali verranno depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

INFEDEDICHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo alle date indicate a fronte della loro firma.

ALLEGATO I

FATTORI DI CONVERSIONE PER IL CAFFÈ TORREFATTO, DECAFFEINATO, LIQUIDO E SOLUBILE DEFINITO NELL'ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CAFFÈ DEL 1994

Caffè torrefatto

L'equivalente in caffè verde del caffè torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffè torrefatto.

Caffè decaffeinato

L'equivalente in caffè verde del caffè decaffeinato si ottiene moltiplicando rispettivamente per 1, 1,19 o 2,6 il peso netto del caffè decaffeinato verde, torrefatto o solubile.

Caffè liquido

L'equivalente in caffè verde del caffè liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffè liquido.

Caffè solubile

L'equivalente in caffè verde del caffè solubile si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffè solubile.

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