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Document 32001D0872

2001/872/CE: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2001, che approva i programmi presentati dal Regno Unito e dall'Irlanda per la rimozione di tutti i pesci presenti negli allevamenti colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA) e che abroga la decisione 2001/494/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3938]

GU L 325 del 8.12.2001, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/872/oj

32001D0872

2001/872/CE: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2001, che approva i programmi presentati dal Regno Unito e dall'Irlanda per la rimozione di tutti i pesci presenti negli allevamenti colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA) e che abroga la decisione 2001/494/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3938]

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 08/12/2001 pag. 0033 - 0033


Decisione della Commissione

del 7 dicembre 2001

che approva i programmi presentati dal Regno Unito e dall'Irlanda per la rimozione di tutti i pesci presenti negli allevamenti colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA) e che abroga la decisione 2001/494/CE

[notificata con il numero C(2001) 3938]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/872/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/288/CE(2), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6, lettera a), primo trattino, della direttiva 93/53/CEE, stabilisce che, per debellare un focolaio di anemia infettiva del salmone (ISA), tutti i pesci di un'azienda infetta siano rimossi secondo un programma che dev'essere stabilito dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione.

(2) L'esperienza acquisita dimostra che, a talune condizioni, è possibile scaglionare la rimozione su un certo lasso di tempo senza pregiudicare il processo di eradicazione della malattia.

(3) Con la decisione 2001/494/CE(3), la Commissione ha approvato un programma di rimozione da applicare qualora venga diagnosticata l'ISA in Inghilterra, nella Scozia e nel Galles.

(4) Il Regno Unito ha presentato un programma di rimozione da applicare qualora l'ISA venga diagnosticata nell'Irlanda del Nord.

(5) L'Irlanda ha presentato un programma di rimozione da applicare qualora l'ISA venga diagnosticata in Irlanda.

(6) La Commissione e gli Stati membri hanno esaminato i programmi presentati dal Regno Unito e dall'Irlanda alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.

(7) Le misure di lotta contro la malattia contenute nel programma di rimozione presentato per l'Irlanda del Nord e l'Irlanda sono sostanzialmente identiche al programma già approvato per l'Inghilterra, la Scozia e il Galles.

(8) La rimozione dei pesci viene effettuata al fine di eradicare la malattia dagli allevamenti infetti nonché a prevenire la sua diffusione in altre aziende e nelle popolazioni selvatiche che possono contrarre tale infezione.

(9) Tale rimozione deve essere basata su una valutazione caso per caso dei rischi di ulteriore diffusione della malattia, che tenga conto della gravità del focolaio e di altre circostanze che possono influire sul livello di rischio, oltreché delle attuali conoscenze pratiche e scientifiche.

(10) Dall'esame effettuato risulta che i programmi in questione soddisfano i requisiti previsti per tali programmi e devono pertanto essere approvati.

(11) Per motivi di chiarezza, è opportuno approvare i programmi presentati dal Regno Unito e dall'Irlanda con un'unica decisione. Occorre quindi abrogare la decisione 2001/494/CE.

(12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i programmi presentati dal Regno Unito e dall'Irlanda per la rimozione di tutti i pesci presenti negli allevamenti situati nei loro territori e colpiti da anemia infettiva dei salmoni (ISA).

Articolo 2

La decisione 2001/494/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

(2) GU L 99 del 10.4.2001, pag. 11.

(3) GU L 180 del 3.7.2001, pag. 34.

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