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Document 32001Q1208

Regolamento interno del comitato istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti ("comitato fondo investimenti")

GU L 325 del 8.12.2001, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2001/1208/oj

32001Q1208

Regolamento interno del comitato istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti ("comitato fondo investimenti")

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 08/12/2001 pag. 0028 - 0030


Regolamento interno del comitato istituito sotto gli auspici della Banca europea per gli investimenti ("comitato fondo investimenti")

Articolo 1

1. Il comitato fondo investimenti (in prosieguo: il comitato) è formato da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, in appresso denominata la "Commissione". Hanno diritto al voto solo i rappresentanti degli Stati membri.

Il presidente ed il vice presidente del comitato sono eletti al proprio interno dai membri del comitato, per un periodo di due anni. Le elezioni si svolgono all'inizio della prima riunione del comitato con scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i candidati sulla base di una maggioranza qualificata. L'elezione del vice presidente avviene con la stessa procedura.

Il segretariato del comitato e i servizi di sostegno sono forniti dalla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata la "Banca".

2. Gli Stati membri nominano ciascuno un proprio rappresentante e un supplente, autorizzati ad esercitare il diritto di voto. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatore, ma dispone del diritto di voto solo quando il rappresentante del proprio Stato membro è assente. In casi eccezionali, nei quali sia il rappresentante sia il supplente siano impossibilitati a partecipare ad una riunione del comitato, il rappresentante può rilasciare delega ad un altro rappresentante o farsi sostituire da una terza persona all'uopo designata. Gli Stati membri notificano alla Banca e al Segretariato generale del Consiglio nomi e indirizzi dei propri rappresentanti e supplenti tramite le rispettive rappresentanze permanenti presso le Comunità europee.

3. La Commissione nomina un proprio rappresentante e un supplente per la partecipazione alle riunioni del comitato e ne notifica i nomi alla Banca e al Segretariato generale del Consiglio. Le persone così nominate possono farsi assistere da funzionari e dipendenti della Commissione.

4. La Banca nomina, per la partecipazione ai lavori del comitato, un proprio rappresentante e un supplente, dei cui nomi dà notifica alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio. Le persone così nominate possono farsi assistere da funzionari della Banca.

5. Un rappresentante del Segretariato generale del Consiglio è invitato ad assistere alle riunioni del comitato in veste di osservatore.

Articolo 2

Il comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno nella sede centrale della Banca in Lussemburgo su convocazione del presidente. Il presidente può convocare altre riunioni su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, della Commissione o della Banca.

Il segretariato invia l'avviso di convocazione della riunione ai rappresentanti ed ai loro supplenti, con l'indicazione dell'ordine del giorno da discutere alla riunione e al contempo i relativi documenti, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 3

Il comitato adotta tutte le sue decisioni con una maggioranza qualificata di 145 voti che esprimono il voto favorevole di almeno otto Stati membri. I voti dei rappresentanti degli Stati membri rispondono alla seguente ponderazione:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4

1. Conformemente alle condizioni di cui all'articolo 3, il comitato:

a) approva, in relazione al fondo investimenti:

i) gli orientamenti operativi e le relative proposte di revisione;

ii) le strategie d'investimento e i piani gestionali d'impresa (business plans) a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo interno;

iii) le relazioni annuali, compresi i rendiconti finanziari;

iv) tutti i documenti di politica generale, comprese le relazioni di valutazione;

b) esprime il proprio parere in merito a:

i) proposte di concessione di abbuoni d'interesse, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, dell'accordo interno;

ii) proposte di progetti che hanno ricevuto parere negativo dalla Commissione;

iii) altre proposte basate sui principi generali definiti negli orientamenti operativi.

2. I documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sono redatti e presentati al comitato dalla Banca. Le proposte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sono presentate al comitato dalla Banca e contengono indicazioni sui seguenti aspetti:

a) la descrizione del progetto e la sua importanza ai fini della strategia di sviluppo del paese, quale descritta nei documenti di "strategia nazionale" per il paese interessato;

b) l'obiettivo di sviluppo che il progetto intende perseguire, nonché la sostenibilità delle misure proposte;

c) l'organizzazione generale e la motivazione del progetto;

d) i costi, il metodo di finanziamento e i rischi del progetto, nonché, se del caso, le misure che la Banca intende applicare per diminuire i rischi;

e) l'impatto del progetto a livello locale, nazionale e regionale, in base alle disposizioni dell'accordo ACP-CE di Cotonou, ivi compreso l'impatto sull'ambiente;

f) l'accordo, o il parere della Commissione, come specificato all'articolo 30, paragrafo dell'accordo interno.

3. In linea di principio, le precise disposizioni che regolano l'esecuzione del progetto sotto il profilo tecnico e il relativo calendario di attuazione sono indicati in sintesi nell'allegato.

Articolo 5

1. Agli effetti dell'articolo 4, la Banca invia i documenti e le proposte pertinenti ai rappresentanti che compongono il comitato entro i seguenti termini:

a) almeno quattro settimane prima della data fissata per le riunioni, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

b) almeno tre settimane prima della data fissata per le riunioni, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

In casi eccezionali e su richiesta motivata della Banca, il presidente può rinunciare all'osservanza dei suddetti termini.

2. In relazione ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1, lettera b), i rappresentanti trasmettono alla Banca per iscritto eventuali osservazioni o richieste di ulteriori informazioni almeno cinque e, rispettivamente, tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

3. Su proposta del presidente, il comitato approva l'ordine del giorno in apertura di riunione. Ciascun rappresentante ha facoltà di richiedere che all'ordine del giorno vengano aggiunti argomenti, ma solo a fini di discussione. Le informazioni, in questo caso, possono essere fornite verbalmente.

4. Il documento in discussione è considerato approvato ovvero oggetto di parere favorevole da parte di un rappresentante assente, salvo nel caso in cui sia presente il suo supplente (o, in casi eccezionali, la terza persona all'uopo designata) o qualora egli abbia trasmesso al presidente del comitato una notifica scritta della propria intenzione di non approvare il documento o di non dare parere favorevole sullo stesso, ovvero, a titolo di misura eccezionale, qualora abbia rilasciato delega ad un altro rappresentante. Nel caso in cui un rappresentante abbia rilasciato una delega di voto o si sia fatto sostituire da una terza persona all'uopo designata, il presidente del comitato deve venirne informato.

Ogni rappresentante può ricevere delega da uno solo dei rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 6

1. Su iniziativa della Banca e previo accordo del presidente, il comitato può essere chiamato ad esprimersi con procedura scritta.

La Banca provvede ad inviare la proposta sulla quale è richiesto un voto con procedura scritta corredandola di eventuali documenti a sostegno. È considerato favorevole alla proposta il rappresentante che non abbia notificato il suo voto negativo entro tre settimane dalla presentazione della proposta stessa.

Qualora un rappresentante, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di tre settimane di cui al precedente paragrafo, richieda espressamente che la proposta sia discussa in una riunione di comitato, ciò avverrà nella successiva riunione prevista dal comitato. In casi eccezionali di particolare urgenza la Banca può, a norma dell'articolo 2, chiedere al presidente di convocare una riunione straordinaria.

Articolo 7

1. Mentre la Banca agisce sempre a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, dell'accordo interno, il comitato può condizionare la sua approvazione dei documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, dell'accordo interno, o il rilascio del suo parere favorevole ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo interno, all'inserimento di modifiche da esso specificate.

2. Il comitato ha facoltà di richiedere l'integrazione, sotto determinati aspetti, dell'istruttoria relativa ad una richiesta o ad una proposta. In tal caso, la richiesta o proposta in questione può passare una seconda volta al vaglio del comitato.

3. I pareri espressi dal comitato sono trasmessi agli organi decisionali della Banca.

Articolo 8

1. Entro due settimane dalla data di ogni riunione, il segretariato redige, sotto la responsabilità del presidente, un verbale delle principali conclusioni raggiunte e delle posizioni assunte dai rappresentanti. Il segretariato redige inoltre un verbale dei pareri e dei voti espressi con procedura scritta. I verbali di cui sopra vengono inviati ai destinatari specificati all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Il verbale s'intende definitivo dopo che è stato approvato dal comitato, con procedura scritta o alla riunione successiva.

3. La corrispondenza riguardante il comitato è da inviare al segretariato, all'attenzione del presidente del comitato stesso.

4. I partecipanti alle riunioni del comitato sono tenuti a mantenere riservati i lavori e le decisioni del comitato. I documenti relativi a tali lavori e decisioni sono destinati ai rispettivi destinatari, i quali rispondono della loro custodia e riservatezza.

Articolo 9

1. Le spese operative del comitato, comprese quelle di viaggio per un membro della delegazione di ciascuno Stato membro, sono a carico della Banca.

2. La Banca mette a disposizione del comitato i locali e le attrezzature occorrenti per la sua attività.

Articolo 10

Qualsiasi avviso, corrispondenza o documento che debba essere trasmesso a norma del presente regolamento può essere inviato per posta elettronica o via fax.

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