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Document JOL_2001_325_R_0021_01

    2001/870/CE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione - Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione - Accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

    GU L 325 del 8.12.2001, p. 21–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    32001D0870

    2001/870/CE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 08/12/2001 pag. 0021 - 0022


    Decisione del Consiglio

    del 3 dicembre 2001

    relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

    (2001/870/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

    visto il parere della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Hanno avuto luogo negoziati con gli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, allegato V alla convenzione ACP-CE(1) e con l'India allo scopo di definire le condizioni per l'importazione di zucchero greggio di canna proveniente da detti paesi nel quadro del contingente supplementare.

    (2) A norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(2), i contingenti tariffari scaturiti da accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multinazionali dell'Uruguay Round devono essere aperti e gestiti secondo le modalità di applicazione adottate con la procedura di cui all'articolo 42 di detto regolamento.

    (3) A norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, se le disponibilità di zucchero sono insufficienti a coprire il fabbisogno massimo presunto delle raffinerie della Comunità, il quantitativo mancante è importato come zucchero preferenziale speciale al dazio previsto dagli accordi conclusi con gli Stati di cui all'articolo 35 di detto regolamento e con altri Stati. Tali negoziati si sono conclusi con la fissazione di un contingente tariffario che prevede quantitativi variabili per i paesi ACP e 10000 tonnellate per l'India, contingente al quale si applica un prezzo d'acquisto minimo. Il dazio ridotto è fissato a zero in considerazione del fatto che altre concessioni commerciali ridurranno i quantitativi forniti finora dai paesi ACP e che il beneficio netto per tonnellata sulla base del prezzo garantito dovrebbe rimanere stabile durante il quinquennio di validità dell'attuale organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

    (4) I suddetti negoziati sono sfociati in accordi, che devono essere ratificati dai governi degli Stati ACP interessati e dalla Repubblica dell'India, nonché dalla Comunità.

    (5) È opportuno aprire tale contingente tariffario per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione per mantenere l'attuale accesso dei paesi ACP di cui al protocollo n. 3, allegato V, dell'accordo di partenariato ACP-CE e l'attuale accesso della Repubblica dell'India.

    (6) È opportuno approvare gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati indicati nel protocollo, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Sono approvati a nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.

    I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    F. Vandenbroucke

    (1) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

    (2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

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