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Document 32001E0869

    Posizione comune del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)

    GU L 325 del 8.12.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/869/oj

    32001E0869

    Posizione comune del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 08/12/2001 pag. 0001 - 0002


    Posizione comune del Consiglio

    del 6 dicembre 2001

    relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)

    (2001/869/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) Nella riunione svoltasi a Corfù il 24 e 25 giugno 1994 il Consiglio europeo ha annesso particolare importanza al fatto che tutte le parti rispettino il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari.

    (2) Nelle conclusioni il Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995 ha sottolineato l'importanza della partecipazione dell'Unione europea, a condizioni da determinare, all'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO).

    (3) Il 26 febbraio 1996 il Consiglio ha adottato le sue conclusioni.

    (4) Il rinnovo dell'adesione alla KEDO è stato negoziato dalla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) al fine di sostenere gli obiettivi della KEDO contribuendo con fondi rilevanti nell'arco di un quinquennio.

    (5) Occorre definire le modalità della rappresentanza dell'Unione europea in sede di Consiglio esecutivo della KEDO e al riguardo il Consiglio e la Commissione hanno convenuto che, se il Consiglio esecutivo della KEDO dovesse trattare una materia che esula dalle competenze dell'Euratom, spetterebbe alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea esprimere una posizione al riguardo.

    (6) I risultati dell'esame dell'azione comune 96/195/PESC(1) hanno confermato che detta azione contribuisce in modo significativo all'obiettivo perseguito dall'Unione europea, vale a dire quello di trovare una soluzione globale al problema della proliferazione nucleare nella penisola coreana.

    (7) Il contributo finanziario della Comunità alla KEDO dovrebbe essere sospeso ove la Repubblica democratica popolare di Corea (PRK) non ottemperi correttamente agli obblighi in materia di non proliferazione nucleare a titolo dell'accordo quadro convenuto nel 1994 tra gli Stati Uniti d'America e la PRK o non consenta all'Unione europea di esercitare la sorveglianza e/o di procedere alle valutazioni periodiche esterne previste a tal fine.

    (8) È opportuno abrogare l'azione comune 96/195/PESC nonché la posizione comune 97/484/PESC(2) e sostituirle con una nuova posizione comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Lo scopo della presente posizione comune è quello di contribuire ad una soluzione globale del problema della proliferazione nucleare nella penisola coreana.

    A tal fine, conformemente agli obiettivi della KEDO, l'Unione europea partecipa a questa azione internazionale di grande rilevanza nel settore della non proliferazione nucleare e della sicurezza nucleare.

    Articolo 2

    1. Per le materie che esulano dalle competenze dell'Euratom, in particolare la questione della sospensione del contributo finanziario se la PRK non ottempera correttamente agli obblighi in materia di non proliferazione nucleare a titolo dell'accordo quadro convenuto nel 1994 tra gli Stati Uniti d'America e detto paese, o non consente all'Unione europea di esercitare la sorveglianza e/o di procedere alle valutazioni periodiche esterne previste a tal fine, la posizione in seno al Consiglio esecutivo della KEDO è definita dal Consiglio e espressa dalla Presidenza.

    2. A tal fine la Presidenza è strettamente associata ai lavori svolti in sede di Consiglio esecutivo della KEDO ed è immediatamente informata delle questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune che devono essere discusse nelle riunioni di detto Consiglio esecutivo.

    3. La Commissione riferisce regolarmente e ove necessario al Consiglio, sotto l'autorità della Presidenza assistita dal Segretario Generale del Consiglio/Alto Rappresentante per la PESC.

    Articolo 3

    L'azione comune 96/195/PESC e la posizione comune 97/484/PESC sono abrogate e sostituite dalla presente posizione comune.

    Articolo 4

    La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione. Essa scade il 31 dicembre 2005.

    Articolo 5

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Verwilghen

    (1) GU L 63 del 13.3.1996, pag. 1.

    (2) GU L 213 del 5.8.1997, pag. 1.

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