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Document 32001R1993

    Regolamento (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell'11 ottobre 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero

    GU L 271 del 12.10.2001, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1993/oj

    32001R1993

    Regolamento (CE) n. 1993/2001 della Commissione, dell'11 ottobre 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 271 del 12/10/2001 pag. 0015 - 0016


    Regolamento (CE) n. 1993/2001 della Commissione

    dell'11 ottobre 2001

    che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 902/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 8, e l'articolo 34, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94(4), gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente.

    (2) In virtù del regolamento (CE) n. 1930/2000 della Commissione, del 12 settembre 2000, recante, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero(5), l'importo massimo di cui all'articolo 33, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 2038/1999 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

    (3) La perdita globale prevedibile constatata conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 2000/2001, che siano presi in considerazione gli importi massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento stesso, per quanto riguarda il contributo alla produzione di base, e che per il calcolo del contributo B, in conformità all'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento sopra ricordato, si tenga conto di un importo pari al 20,7308 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.

    (4) La perdita globale constatata in base ai dati disponibili e in applicazione dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999 risulta interamente coperta dal gettito dei contributi alla produzione di base e dei contributi B. Di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 non si deve fissare il coefficiente di cui all'articolo 34, paragrafo 2, di detto regolamento.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2000/2001 sono fissati a:

    a) 1,2638 EUR per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;

    b) 13,0998 EUR per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;

    c) 0,5330 EUR per 100 kg di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

    d) 5,4980 EUR per 100 kg di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B;

    e) 1,2638 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

    f) 13,0998 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

    (2) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 28.

    (3) GU L 158 del 9.6.1982, pag. 17.

    (4) GU L 53 del 24.2.1994, pag. 7.

    (5) GU L 231 del 13.9.2000, pag. 6.

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