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Document 32001R1938

    Regolamento (CE) n. 1938/2001 della Commissione, del 2 ottobre 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di circa 7850 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento spagnolo da utilizzare per l'alimentazione degli animali

    GU L 263 del 3.10.2001, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1938/oj

    32001R1938

    Regolamento (CE) n. 1938/2001 della Commissione, del 2 ottobre 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di circa 7850 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento spagnolo da utilizzare per l'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 263 del 03/10/2001 pag. 0011 - 0014


    Regolamento (CE) n. 1938/2001 della Commissione

    del 2 ottobre 2001

    relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno della Comunità di circa 7850 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento spagnolo da utilizzare per l'alimentazione degli animali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000(2), in particolare l'articolo 8, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento(3), prevede segnatamente che la vendita del riso detenuto dagli enti d'intervento dev'essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.

    (2) La Spagna dispone di scorte d'intervento di risone dei raccolti precedenti il 1998, la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.

    (3) Nella situazione attuale della produzione e tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nel quadro degli accordi internazionali, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe inevitabilmente il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente e ciò dovrebbe essere evitato.

    (4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, nel settore dell'alimentazione animale.

    (5) Gli impegni che gli offerenti si assumono sono considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(5).

    (6) Al fine di assicurare il rispetto di tale utilizzazione, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.

    (7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96(7), stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

    (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'organismo d'intervento spagnolo procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di circa 7850 tonnellate di riso di cui all'allegato I del raccolto 1997 da esso detenute, che saranno impiegate nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309 ).

    Articolo 2

    1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

    Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

    a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;

    b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali sul mercato interno della Comunità.

    2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

    a) utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data dell'aggiudicazione, il riso per il quale sono dichiarati aggiudicatari, salvo caso di forza maggiore;

    b) procedere immediatamente e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti indicati nell'allegato II, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti;

    c) farsi carico dei costi di trasformazione di cui all'allegato II;

    d) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

    Articolo 3

    1. L'organismo d'intervento spagnolo pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte.

    Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

    2. Il bando di gara reca:

    a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con il presente regolamento;

    b) le località di magazzinaggio, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;

    c) l'identificazione delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione;

    d) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente.

    3. L'organismo d'intervento spagnolo adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

    Articolo 4

    1. Le offerte sono valide unicamente se corredate:

    a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;

    b) dell'impegno scritto dell'offerente di trasformare nei propri impianti il riso aggiudicato in alimenti composti, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione;

    c) della prova che l'offerente è produttore di mangimi;

    d) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del risone applicabile il giorno dell'offerta e aumentato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro un termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara.

    2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

    Articolo 5

    1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 17 ottobre 2001, alle ore 12 (ora di Bruxelles).

    2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), ad eccezione del mercoledì 31 ottobre 2001.

    3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 19 dicembre 2001 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

    Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento spagnolo: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) C/Beneficencia 8 E - 28004 Madrid [ Telex 23427 FEGA E Fax (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87 ].

    Articolo 6

    Entro le ore 10 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione le offerte ricevute. Esse devono essere trasmesse conformemente al modulo riprodotto nell'allegato III e secondo le modalità indicate nell'allegato IV.

    Le informazioni concernenti le offerte non ammesse sono comunicate separatamente, indicando i motivi del rifiuto.

    Articolo 7

    La Commissione stabilisce il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Essa decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

    Articolo 8

    L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dell'esito della gara.

    Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

    Articolo 9

    L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, ma entro un mese dalla data d'invio della dichiarazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

    Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

    Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento rescinde il contratto, se del caso, per i quantitativi non pagati.

    Articolo 10

    1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali:

    a) l'offerta non è stata presa in considerazione;

    b) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

    2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare l'utilizzazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

    Tuttavia, se viene apportata la prova del trattamento previsto nell'allegato II e viene incorporato almeno il 95 % delle piccole rotture e/o dei frammenti ottenuti, la cauzione è interamente svincolata.

    3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

    Articolo 11

    L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

    Articolo 12

    Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve recare una o più delle seguenti diciture:

    - Destinados a la transformación [Reglamento (CE) n° 1938/2001]

    - Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 1938/2001)

    - Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1938/2001)

    - Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1938/2001]

    - For processing (Regulation (EC) No 1938/2001)

    - Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 1938/2001]

    - Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 1938/2001]

    - Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 1938/2001)

    - Para transformação [Regulamento (CE) n.o 1938/2001]

    - Tarkoitettu jalostukseen (Asetus (EY) N:o 1938/2001)

    - För bearbetning (förordning (EG) nr 1938/2001).

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

    (3) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

    (4) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

    (5) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

    (6) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

    (7) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

    Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

    1) Il risone deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture e/o di frammenti quali definiti nell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.

    2) Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere contrassegnato tramite colorante "blue patentato V E131" o "verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142" in modo da poter essere identificato.

    ALLEGATO III

    Gara permanente per la rivendita di 7850 tonnellate di riso detenute dall'organismo d'intervento spagnolo da utilizzare per l'alimentazione degli animali

    [Regolamento (CE) n. 1938/2001]

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    ALLEGATO IV

    >SPAZIO PER TABELLA>

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