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Document 32001D0711

2001/711/CE: Decisione della Commissione, del 29 giugno 2001, in un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/F-2/36.693 — Volkswagen) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1698]

GU L 262 del 2.10.2001, p. 14–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/711/oj

32001D0711

2001/711/CE: Decisione della Commissione, del 29 giugno 2001, in un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/F-2/36.693 — Volkswagen) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1698]

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 02/10/2001 pag. 0014 - 0037


Decisione della Commissione

del 29 giugno 2001

in un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/F-2/36.693 - Volkswagen)

[notificata con il numero C(2001) 1698]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/711/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

vista la decisione della Commissione del 21 giugno 1999 di avviare il procedimento nel caso di specie,

dopo aver dato all'impresa interessata la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito agli addebiti sollevati dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e dell'articolo 86 del trattato CE(3),

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

1.1. Procedimento

(1) In allegato ad un reclamo presentato da un acquirente di auto, la Commissione ha ricevuto una lettera circolare di Volkswagen AG del 17 aprile 1997. Con tale lettera si richiedeva ai concessionari e alle officine Volkswagen del "direttore distribuzione Volkswagen Germania" di non vendere il nuovo modello di "VW Passat Variant", il cui lancio sul mercato tedesco è avvenuto il 6 giugno 1997, al di sotto del prezzo consigliato non vincolante e di attenersi ad una "disciplina coerente dei prezzi".

(2) Nella risposta alla richiesta formale di informazioni della Commissione a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 17(4), Volkswagen AG ha presentato altre due lettere, del 26 settembre 1996 e del 26 giugno 1997, relative alla fissazione dei prezzi per la nuova VW Passat.

(3) In base a queste informazioni e ad altre indicazioni di Volkswagen AG(5), la Commissione ha trasmesso all'impresa una comunicazione degli addebiti in data 22 giugno 1999. Nella comunicazione degli addebiti si contesta a Volkswagen AG un'infrazione al disposto dell'articolo 81 del trattato CE, poiché ha concordato con i concessionari tedeschi della propria rete di distribuzione una disciplina coerente dei prezzi per la vendita del modello VW Passat.

(4) Volkswagen AG ha risposto con lettera del 10 settembre 1999, confermando l'esattezza sostanziale dei fatti descritti nella comunicazione degli addebiti del 22 giugno 1999(6). Le sue argomentazioni fanno inoltre riferimento in particolare alle conclusioni giuridiche e alle obiezioni sollevate dalla Commissione. Non è stata richiesta un'audizione orale.

(5) Volkswagen AG è destinataria della presente decisione.

1.2. L'impresa

(6) Volkswagen AG, con sede sociale a Wolfsburg, è la società holding e al contempo la maggiore delle imprese individuali del gruppo Volkswagen. Le attività commerciali del gruppo comprendono la produzione di autoveicoli delle marche Volkswagen, Audi, Seat e Skoda nonché la produzione di componenti e parti per il gruppo industriale operante a livello mondiale. Ulteriori settori d'attività sono i motori industriali, i pezzi di ricambio, i servizi finanziari e le assicurazioni.

(7) Il fatturato di Volkswagen AG nel periodo 1995-2000 era il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.3. La posizione sul mercato del nuovo modello di VW Passat

(8) La nuova VW Passat B 5 Limousine è stata introdotta sul mercato tedesco l'11 ottobre 1996, mentre la VW Passat B 5 Variant, che è una variante della carrozzeria della Limousine, il 6 giugno 1997.

(9) I dati delle nuove immatricolazioni della nuova VW Passat nell'UE sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

(10) I dati relativi alle consegne a clienti in Germania sono i seguenti(7):

>SPAZIO PER TABELLA>

(11) L'industria automobilistica e il settore del commercio di autoveicoli(8), nonché gli analisti di mercato partono dal presupposto che, dal punto di vista dei consumatori finali, le autovetture non sono intercambiabili a piacimento. Essi segmentano dunque tradizionalmente il mercato dei veicoli adibiti al trasporto di persone in cosiddetti "segmenti", sulla base di criteri oggettivi come la lunghezza del veicolo, il prezzo d'acquisto, il tipo di carrozzeria, le prestazioni del motore e l'immagine di marca(9). Solitamente, si distinguono i seguenti "segmenti": A: mini; B: piccole; C: medie; D: medio-superiori; E: superiori; F: di lusso; G: veicoli multiuso e sportivi. A volte il segmento G viene suddiviso ulteriormente: in parte si distingue tra auto sportive economiche, auto sportive costose, veicoli multiuso e fuoristrada(10), in parte tra veicoli multiuso, coupé, cabriolet e fuoristrada(11).

(12) Anche le panoramiche pubblicate dalla Commissione ogni sei mesi sui prezzi delle automobili nell'Unione europea (cfr. anche considerando 17 si basano su questa suddivisione e contengono indicazioni dei prezzi per i modelli di autovetture appartenenti ai sette segmenti da A a G sopra descritti, in modo da illustrare assieme modelli comparabili dal punto di vista del consumatore.

(13) Si fa inoltre riferimento alla 23a votazione sulle migliori automobili effettuata dai lettori della rivista "Auto, Motor und Sport"(12). In questo sondaggio dei consumatori 277 modelli di autovetture sono stati suddivisi in 10 categorie(13). Le 6 categorie (A: mini; B: piccole; C: medio-inferiori; D: medie; E: medio-superiori; F: di lusso) corrispondono nei contenuti - come risulta da un confronto dei relativi modelli di auto che rientrano nella categoria o nel "segmento" - ai primi 6 segmenti menzionati al punto 11. Coupé, cabriolet, fuoristrada e furgoncini vengono considerati in segmenti separati.

(14) Secondo le indicazioni di Volkswagen, la Passat va inserita nel "segmento" definito in questa sede come segmento D, ossia "classe medio-superiore" (lunghezza del veicolo compresa tra ca. 4,45 m e ca. 4,75 m con una gamma di prezzi che va da ca. 32000 DEM per la cilindrata più bassa a ca. 60000 DEM per la cilindrata più alta)(14). In questo segmento vengono inclusi anche i modelli di altri produttori citati da Volkswagen, che gli acquirenti potenziali di Passat considerano possibili alternative, come ad esempio Audi A 4, Opel Vectra, BMW Serie 3, Ford Mondeo e Mercedes Classe C.

(15) Altri modelli concorrenti nella classe medio-superiore sono: Alfa Romeo 156, Citroen Xantia, Lancia Dedra, Fiat Marea, Honda Accord, Mazda 626, Mitsubishi Carisma, Nissan Primera, Peugeot 406, Renault Laguna, Rover 400/600, Subaru Legacy, Suzuki Baleno, Toyota Avensis e Volvo S/V40.

(16) Quota di VW Passat nella classe medio-superiore (segmento D) in Germania:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.4. Differenze di prezzo della VW Passat nei vari Stati membri

(17) La Commissione pubblica due volte l'anno una panoramica dei prezzi delle automobili nell'Unione europea(15), i cui dati le vengono forniti dai produttori. Uno degli scopi perseguiti dalla Commissione mediante tale pubblicazione è quello di aumentare la trasparenza dei prezzi. I consumatori finali devono essere messi in grado di acquistare autoveicoli negli Stati membri dove i prezzi e le altre condizioni di vendita sono più favorevoli. La Commissione non si limita in questo modo a perseguire l'obiettivo dell'uniformità dei prezzi all'interno dell'Unione europea, ma vuole piuttosto, attraverso una maggiore trasparenza in materia di prezzi, ridurre le differenze di prezzo grazie alle forze di mercato.

(18) Con riferimento a tali rilevazioni, è possibile ad esempio illustrare nel modo seguente le differenze di prezzo tra i diversi Stati membri per la VW Passat, in base ai dati disponibili per la VW Passat Limousine Basic 100 PS:

Modello VW Passat Limousine Basic 100 PS, 5 marce, 4 porte (*):

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) Il prezzo tasse escluse nel paese più conveniente viene equiparato a 100 e vengono considerati solo Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, e Regno Unito. I prezzi delle automobili in questi paesi vengono pubblicati semestralmente dalla Commissione nelle panoramiche sui prezzi degli autoveicoli nell'Unione europea. Per i tre paesi riportati in corsivo (Danimarca, Finlandia e Grecia) il prezzo è stato calcolato confrontandolo con il paese più conveniente degli altri 12 Stati membri. Dopo l'introduzione della moneta unica il 1o gennaio 1999 l'esposizione dei dati è stata modificata, indicando come mercato di riferimento il paese più economico della zona euro (Finlandia).

2. IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE VOLKSWAGEN E L'IMPORTANZA DEL MARCHIO VOLKSWAGEN NEL SETTORE DEGLI AUTOVEICOLI NUOVI

(19) In Germania, così come negli altri Stati membri dell'Unione europea, le automobili prodotte da Volkswagen AG vengono distribuite tramite concessionari nell'ambito di un sistema di distribuzione selettivo ed esclusivo. Volkswagen AG ha concluso un contratto con i concessionari. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del contratto standard per concessionari nella versione del settembre 1995 e anche per i contratti validi a partire dal 1o gennaio 1998, Volkswagen AG assegna ai vari concessionari una zona contrattuale per il programma di vendita e per il servizio clienti. Il concessionario assume come contropartita l'impegno di promuovere in maniera intensiva la vendita e il servizio clienti nella zona di propria competenza e di sfruttare in maniera ottimale il potenziale del mercato(16). Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del contratto, il concessionario non può ricorrere ad intermediali o disporre di filiali o di depositi di consegna al di fuori della propria zona di competenza. Il concessionario è inoltre autorizzato ad una pubblicità personalizzata solo nella propria zona. I concessionari Volkswagen tedeschi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del contratto, non possono fornire autoveicoli nuovi a concessionari indipendenti.

(20) Gli autoveicoli nuovi vengono distribuiti, in misura minore, anche attraverso le officine Volkswagen, che vendono i veicoli come agenti commissionari o rappresentanti commerciali per conto di un concessionario Volkswagen. Quest'ultimo è parte contraente diretta dell'acquirente del nuovo veicolo e stabilisce il prezzo di vendita.

(21) Gli interessi dei concessionari tedeschi Volkswagen e Audi nei confronti di Volkswagen AG vengono tutelati attraverso l'associazione concessionari Volkswagen e Audi ("Volkswagen und Audi Händlerverband e.V."), rappresentata attraverso la direzione e l'amministrazione. Ci sono regolari riunioni tra i rappresentanti dell'associazione e di Volkswagen AG. Ad intervalli non regolari hanno luogo le cosiddette "riunioni a porte chiuse" della direzione dell'associazione (cfr. considerando da 37 a 40), nei quali vengono, tra l'altro, prese decisioni su temi che devono essere discussi con il membro della direzione di Volkswagen AG (il sig. Büchelhofer) responsabile per il marchio Volkswagen. Nell'ambito dell'associazione hanno inoltre luogo riunioni di vari consigli (ad esempio del consiglio "Settore specialistico vendita/marketing auto VW"), nelle quali vengono discussi punti di interesse comune. Nelle riunioni di consiglio in questione, Volkswagen AG è stata rappresentata dal direttore del settore "Distribuzione Germania", il sig. Giffhorn. Le persone responsabili per l'"organizzazione dei concessionari" nel settore "Distribuzione Germania" erano, tra l'altro, il sig. Nolte e il sig. Peters. Il settore "Distribuzione Germania", inoltre, è suddiviso nelle cosiddette "regioni", di competenza di direttori regionali(17).

(22) Per quanto riguarda la politica di sconti applicata dai concessionari, Volkswagen AG ha comunicato alla Commissione che era noto, in base alla consultazione dei concessionari in merito ai risultati economici a breve termine, che in passato i concessionari tedeschi concedevano uno sconto del 10 % - in singoli casi anche superiore - sul prezzo consigliato non vincolante. Gli sconti complessivi dei concessionari sarebbero stati del 9,1 % nel 1994, 9,7 % nel 1995, 10,1 % 1996 e 9,9 % nel 1997(18).

(23) La quota di mercato del marchio Volkswagen per le automobili nell'Unione europea, sulla base delle nuove immatricolazioni, è la seguente(19):

>SPAZIO PER TABELLA>

(24) La quota di mercato del marchio Volkswagen per le automobili in Germania, sulla base delle nuove immatricolazioni, è la seguente(20):

>SPAZIO PER TABELLA>

(25) Secondo i dati forniti da Volkswagen AG le importazioni parallele da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Svezia e Danimarca (cfr. nota 25) verso la Germania, per tutti i modelli di autovetture VW, sono state pari a 17355 unità nel 1998, 25656 nel 1999 e 42738 nel 2000.

(26) Le nuove automobili del modello VW Passat importate da altri Stati membri e immatricolate in Germania nel periodo 1996-2000 ammontavano, rispettivamente, a 8728, 2066, 3345, 6831 e 8318 unità(21).

(27) Nel periodo 1996-2000 queste re-importazioni corrispondevano alle seguenti percentuali sul numero complessivo di auto VW Passat vendute in Germania (nel 1996 soprattutto il vecchio modello):

>SPAZIO PER TABELLA>

(28) Volkswagen AG ha inoltre dichiarato(22) che in Germania sono stati venduti a clienti di paesi dove vige la guida a destra (Regno Unito e Irlanda) 100 veicoli Volkswagen con guida a destra nel 1997, mentre nel 1998 ne sono stati venduti 696. Nel periodo 1997-2000 in Germania sono stati venduti rispettivamente 4, 149, 111 e 96 veicoli del modello VW Passat con guida a destra(23).

3. LE MISURE CONTESTATE

3.1. Prima lettera di ammonimento ad un concessionario

(29) Il concessionario VW Autohaus Binder, Hofgeismar, (amministratore sig. Glinicke) il 5 settembre 1996 aveva reclamizzato nel giornale "Hessisch-Niedersächsische Allgemeine" (Ausgabe Land) un prezzo all'importazione comprensivo di immatricolazione e ritiro di 32469 DEM per il modello base della Passat 1,61(24). Copia dell'annuncio è stata inviata dal concessionario VW Autohaus Neuenhagen, Niestetal, in data 24 settembre 1996 a Volkswagen AG, con il seguente commento: "Deve essere così? Per conoscenza, cordiali saluti, Autohaus Neuenhagen."

(30) Il giorno stesso (24 settembre 1996) Autohaus Binder è stata ammonita da Volkswagen mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e per fax(25). Nella lettera si specificava quanto segue: "Egregio sig. Glinicke, a norma dell'articolo 2, punto 6 dei succitati contratti dei concessionari(26) e dell'articolo 2, punto 1, dei contratti successivi validi a partire dall'1.1.1998, siete tenuti a rappresentare e a promuovere in ogni modo gli interessi di Volkswagen AG, dell'organizzazione distributiva Volkswagen e del marchio Volkswagen.

Abbiamo constatato che la Vostra inserzione pubblicitaria del 5.9.1996 nella Hessisch-Niedersächsische Allgemeine (edizione per il Land) relativa alla nuova Passat contravviene in modo eclatante a questo obbligo contrattuale. Consideriamo l'accaduto come un danno straordinario al nostro marchio.

Ci vediamo dunque costretti ad indirizzarVi un avvertimento, invitandoVi a non ricorrere più ad inserzioni pubblicitarie di contenuto tale da danneggiare il marchio.

Qualora gli episodi si dovessero ripetere, ci riserviamo la possibilità di porre fine ai succitati contratti."

(31) L'amministratore di Autohaus Binder ha risposto con lettera del 27 settembre 1996 a Volkswagen AG(27), specificando che non sarebbe verificabile in che modo VW AG sarebbe stata danneggiata né che Autohaus Binder avrebbe contravvenuto ai contratti esistenti. Egli ha inoltre sottolineato il fatto che, secondo la sua interpretazione del diritto, i rimproveri mossi non sarebbero giuridicamente fondati. L'impresa non avrebbe inoltre constatato alcun contenuto dannoso per il marchio nell'annuncio pubblicato dal suo amministratore. L'amministratore ha infine dichiarato che, a prescindere dalla valutazione giuridica, egli non sarebbe stato personalmente responsabile dell'annuncio e che avrebbe dato istruzioni ad un collaboratore, a quanto risulta responsabile per le vendite presso Autohaus Binder, di non pubblicare più pubblicità di quel tipo.

3.2. Lettere circolari a concessionari e officine Volkswagen tedeschi

(32) Nel contempo Volkswagen AG ha iniziato, mediante lettere circolari, ad invitare tutti i membri del suo sistema di distribuzione in Germania a rispettare la disciplina dei prezzi. I passaggi chiave delle tre lettere circolari vengono riportati di seguito.

(33) Lettera circolare del direttore della distribuzione in Germania del 26 settembre 1996(28):

(...)

"Devo tuttavia constatare con grande delusione che un numero ridotto di partner pubblica già annunci sui giornali nei quali la Passat viene offerta a prezzi decisamente inferiori al prezzo consigliato non vincolante (in tedesco 'UPE')(29). Trovo che ciò danneggi oltremodo il nostro marchio poiché mette in questione il nuovo valore della Passat già al momento dell'immissione sul mercato.

Ho già adottato, di concerto con il consiglio dei concessionari, provvedimenti adeguati sotto forma di avvertimenti. Vorrei pregarVi personalmente di stabilire i criteri più severi e di farmi pervenire tutte le inserzioni pubblicitarie di partner Volkswagen che non rispettano la disciplina dei prezzi. Ho previsto di rendere pubblici comportamenti di questo genere nel modo opportuno. Ritengo assolutamente indispensabili provvedimenti di questo tipo anche in considerazione della Vostra situazione di profitto. Con la nuova Passat e grazie al succitato rapporto prezzo-prestazioni abbiamo una grande possibilità di migliorare nettamente la redditività delle Vostre imprese."

(...)

(34) Lettera circolare del direttore della distribuzione in Germania del 17 aprile 1997(30):

"Proprio nel caso della Passat, che a livello di prezzi è chiaramente superiore alla concorrenza, non posso assolutamente comprendere gli annunci con prezzi decisamente inferiori al prezzo non vincolante consigliato, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della Vostra situazione dei profitti. Mi aspetto una disciplina coerente dei prezzi."

(...)

(35) Lettera circolare del direttore della distribuzione in Germania del 26 giugno 1997(31): "... ma piuttosto la preoccupazione che l'appello da me fatto nella lettera del 17 aprile a tutti i concessionari e officine Volkswagen non venga seguito in modo uniforme. Ricorderete che si tratta della disciplina dei prezzi, necessaria con urgenza in modo da consentire una svolta per la redditività della vostra azienda.

Sarebbe fatale non sfruttare proprio la superiorità concorrenziale dei prezzi dei nostri nuovi prodotti, in particolare per la Passat Limousine e Variant, per migliorare i rendimenti. Vi prego di tener conto del fatto che ormai circa l'80 % del fatturato complessivo viene realizzato mediante la vendita di veicoli nuovi e usati. Se questa rappresenta una parte elevata del fatturato, è possibile realizzare un sostanziale miglioramento della situazione degli utili per tutta l'impresa solo migliorando la qualità della vendita di autoveicoli, ossia riducendo in modo durevole un livello di sconti finora alto.

Volkswagen ha posto le basi per il Vostro successo: grazie ai propri modelli, superiori alla concorrenza a livello di prezzi e di tecnologia, e ad un sistema di margini e di bonus adeguato alle prestazioni realizzate dai singoli concessionari, dal 1998 disponete di uno strumento di politica di distribuzione adeguato al mercato e superiore alla concorrenza per agire sul mercato in maniera ottimale.

Vi chiedo dunque di operare sul mercato con piena consapevolezza dei prezzi. Sconti elevati sono irresponsabili anche per il prodotto e per il marchio. In quanto produttori non possiamo accettare che l'adempimento del contratto venga messo a rischio a causa di un comportamento deleterio a livello di prezzi. In casi simili Volkswagen AG dovrebbe necessariamente reagire in modo energico. È evidente che anche in futuro continuerà a persistere tra i concessionari una concorrenza in termini di risultati conseguiti. Questa non dovrebbe tuttavia essere imperniata sul prezzo, ma in particolare sulla soddisfazione dei clienti.

Questo principio non si applica ovviamente solo alla Passat Variant e abbiamo dunque deciso di quotare tutti i modelli monovolume fino a nuovo ordine, per darvi una maggiore sicurezza a livello della programmazione e dei termini di consegna."

3.3. Discussioni sulla disciplina dei prezzi con i vertici di Volkswagen e l'associazione concessionari Audi

(36) Secondo gli ordini del giorno presentati da Volkswagen AG in risposta ad una seconda richiesta di informazioni(32), il tema "disciplina dei prezzi" è stato più volte oggetto di discussioni tra Volkswagen AG e la direzione di Volkswagen e l'associazione concessionari Audi.

(37) Nell'ordine del giorno della riunione a porte chiuse della direzione del 25 marzo 1997(33), il punto 2 a), "Comportamento dannoso per il prodotto/Miglioramento degli utili", prevedeva come quinto argomento l'"accreditamento della 'fedeltà ai prezzi'".

(38) Dall'agenda per la riunione della direzione del 20 maggio 1997(34) risulta che al punto 2 ("Comportamento dannoso per il prodotto/Miglioramento degli utili") doveva essere discussa la questione "quando i produttori daranno finalmente segnali chiari in questo senso?".

(39) Un punto all'ordine del giorno della riunione di direzione del 26 settembre 1997(35) al titolo "Questioni relative alla distribuzione/rete" era "Disciplina dei prezzi, analisi di ulteriori provvedimenti (sigg. Giffhorn e Nagel)".

(40) Infine, l'associazione concessionari Volkswagen e Audi ha proposto a Volkswagen AG con fax del 24 ottobre 1997(36) di discutere, per la successiva riunione di direzione, al punto 2 dell'ordine del giorno ("Presentazione dei punti di discussione con il dott. Büchelhofer il 30 ottobre 1997", il punto "d) disciplina dei prezzi, valutazione di ulteriori provvedimenti".

(41) L'impresa ha specificato nella propria risposta che la direzione di Volkswagen AG non si sarebbe occupata dell'argomento "disciplina dei prezzi"(37). Dal telefax del 24 ottobre 1997 (cfr. considerando 39) dell'associazione concessionari a Volkswagen AG risulta tuttavia che il membro della direzione Volkswagen AG responsabile della distribuzione avrebbe dovuto occuparsi dell'argomento e della valutazione di altri possibili provvedimenti il 30 ottobre 1997. In questo contesto Volkswagen AG ha comunicato tuttavia che i verbali delle riunioni che comprendevano queste discussioni non sarebbero stati ancora pronti.

3.4. Discussione della disciplina dei prezzi in seno al comitato dei concessionari Volkswagen

(42) Al contrario di quanto avviene per le riunioni dell'associazione concessionari Volkswagen e Audi, sono disponibili verbali delle riunioni del comitato dei concessionari Volkswagen. Nel verbale della riunione del comitato dei concessionari del "Settore specialistico vendita/marketing auto" del 16 giugno 1997(38), alla quale hanno preso parte, oltre a dieci rappresentanti del settore specialistico, anche sette collaboratori di Volkswagen AG, tra cui il dirigente della "Distribuzione in Germania", al punto "TOP 11 sprechi di sconti" è stato riportato quanto segue: "Dal punto di vista del produttore, per quanto riguarda in particolare il danneggiamento del prodotto e del marchio, anche in futuro verranno prese in considerazione tutte le azioni possibili a livello giuridico volte a determinare una maggiore disciplina a livello dei prezzi."

(43) Nel verbale della riunione del 16 ottobre 1997 del comitato dei concessionari del medesimo settore specialistico(39), alla quale hanno preso parte, oltre a rappresentanti del settore specialistico, anche dieci collaboratori di Volkswagen AG, tra cui di nuovo il dirigente della "Distribuzione in Germania", al punto "6.4 Comportamento in materia di sconti" del punto "6 Principali varie" è stato riportato quanto segue: "Singoli concessionari hanno reclamizzato presso il pubblico la Golf A 4 già prima dell'introduzione sul mercato con sconti inappropriatamente elevati. Questo comportamento, dannoso per il marchio e per il prodotto, viene espressamente disapprovato e condannato sia da parte del produttore che dell'associazione dei concessionari."

3.5. Ulteriori misure nei confronti dei concessionari per imporre la disciplina dei prezzi

(44) Il concessionario VW Bernard Rütz, Konz, ha offerto nell'edizione del fine settimana del "Trierischer Volksfreund" del 21-22 settembre 1996 la nuova VW Passat ad un prezzo "super conveniente, a partire da 32649 DEM prezzo chiavi in mano, compresa immatricolazione e passaggio di proprietà"(40).

Il 2 ottobre 1996 questo concessionario è stato ammonito per iscritto da Volkswagen AG(41). La comunicazione corrispondeva praticamente alla lettera al concessionario Binder, salvo per la formulazione dell'ultimo paragrafo: "qualora gli episodi si dovessero ripetere faremo ricorso alle vie legali."

(45) Il concessionario Rütz ha respinto questo ammonimento con lettera del 2 ottobre 1996(42), dichiarando che non sarebbe stato chiaro in che modo egli avrebbe contravvenuto al contratto.

(46) Il concessionario Gramling, Karlsruhe, ha pubblicato nell'edizione del fine settimana del "Badische Neueste Nachrichten (BNN)" del 5 ottobre 1996 un annuncio per la nuova VW Passat, offrendola al prezzo di 33500 DEM(43). Questo annuncio è stato inviato a Volkswagen AG per la prima volta il 7 ottobre 1996 con l'invito ad intervenire come indicato nella prima lettera circolare del 26 settembre 1996.

(47) In una lettera del 7 ottobre 1996 al direttore "Distribuzione Germania" di Volkswagen AG, Autohaus Morrkopf fa riferimento a questa pubblicità nel BNN, specificando inoltre(44): "Poiché Lei, sig. Giffhorn, ha concordato con il consiglio dei concessionari che questo comportamento è dannoso per il mercato, non mi è chiaro il motivo per cui il sig. Hengehold e l'impresa Gramling pubblichino annunci di questo tipo. Per me ciò è un'indicazione del fatto che prosegue la concorrenza intra-marchio.

Questa concessionaria ha inoltre reclamizzato con il servizio alla clientela 'Prezzi dumping nell'edizione del BNN del 21 settembre 1996'".

(48) Da un promemoria di Volkswagen AG, direzione regionale Sud-ovest/Franconia del direttore "Distribuzione Germania" del 7 ottobre 1996 risulta che il prezzo praticato dal concessionario Gramling corrisponde ad uno sconto del 7 %(45). Nella nota si legge inoltre: "È completamente incomprensibile che il sig. Hengehold, in quanto membro del consiglio dei concessionari, sia uno dei partner che reclamizzano la nuova Passat con notevoli sconti prima ancora del lancio sul mercato. Dato che il sig. Hengehold tornerà in sede solo il 14.10.1996, ha richiesto telefonicamente al direttore vendite responsabile, il sig. Seifried, di interrompere con effetto immediato queste offerte che danneggiano l'immagine del nostro prodotto, comunicandogli che noi, come Volkswagen AG, ci riserviamo ulteriori azioni."

(49) In una lettera di Volkswagen AG del 16 ottobre 1996(46) a Autohaus Hirschauer, Baierbrunn, con oggetto "Concessione sconti su Passat B 5" si legge: "Egregio sig. Hirschauer,

con lettera del 26.9.1996, il nostro direttore della distribuzione, il sig. Peter Giffhorn, Vi ha invitato a rispettare la disciplina dei prezzi per quanto riguarda la nuova Passat.

Il 10.10.1996 il Vostro venditore, il sig. Aurich, ha offerto già al telefono uno sconto superiore al 12 %. Noi consideriamo che questo comportamento danneggi il nostro marchio poiché mette in questione il nuovo valore della Passat già al momento dell'immissione sul mercato.

Con la nuova Passat e grazie al relativo rapporto prezzo-prestazioni avete una grossa possibilità di migliorare la redditività della Vostra impresa.

Con la presente intendiamo inviarvi un avvertimento e Vi richiediamo di interrompere immediatamente questo comportamento.

..."

(50) Il 10 aprile 1997 ha avuto luogo un colloquio tra due rappresentanti di Volkswagen AG, regione Sud, e il concessionario Hirschauer, Baierbrunn. Nel verbale del colloquio 10 aprile 1997(47), intitolato "Comportamento turbativo in materia di sconti del concessionario Hirschauer, Baierbrunn" è stato riportato il contenuto dell'incontro: il rappresentante di Volkswagen AG, regione Sud, ha segnalato ai tre rappresentanti di Autohaus Hirschauer presenti che nel primo semestre erano stati venduti 54 autoveicoli all'interno della zona di mercato di pertinenza del concessionario e 369 all'esterno della stessa. La ragione sarebbe stata il fatto che l'impresa Hirschauer avrebbe attirato clienti grazie ad annunci sui giornali con sconti elevati. Questi clienti non sarebbero e non avrebbero potuto essere seguiti dal servizio clientela.

(51) È stato inoltre eccepito che l'impresa Hirschauer non sfruttava in maniera sufficiente la propria zona di competenza poiché solo il 54 %(48) delle consegne avveniva in tale zona, valore inferiore a quello medio del 72 %. È infine annotato che sarebbe stato concordato, tra i rappresentanti di Volkswagen AG e l'impresa, di "stabilizzare le consegne su valori adatti all'impresa attraverso opportune istruzioni date al sig. Aurich (comportamento sugli sconti, permuta delle auto usate ('GW')(49), ecc.)".

(52) La lettera del 18 aprile 1997 di Volkswagen AG, "Distribuzione Germania, regione Sud"(50), fa riferimento a questo colloquio con il concessionario. Nella lettera, con oggetto "Comportamento in materia di sconti" si specifica quanto segue: "Egregio sig. Hirschauer,

Vi confermiamo con la presente il colloquio avuto in data 10.4.1997 presso Volkswagen Regione Sud.

L'occasione era ancora il comportamento turbativo del mercato per quanto riguarda l'offerta di autovetture nuove al pubblico. Già in data 16.10.96 ci siamo visti costretti ad inviare una lettera di avvertimento alla Vostra impresa.

La situazione complessiva è stata dettagliatamente discussa con Voi, giungendo alla constatazione che il Vostro mercato viene utilizzato solo al 54 % per il settore delle autovetture nuove, che le auto usate riprese non vengono vendute al consumatore finale attraverso la Vostra impresa e i clienti di auto nuove vengono attirati attraverso inserzioni sui giornali con sconti elevati.

Tutto questo è contrario alla prassi commerciale, il che è confermato anche dal cattivo risultato di esercizio, di cui nel frattempo siano a conoscenza (ricavi scarsi, una parte di perdite) nel periodo 1994-1996.

Non abbiamo potuto evitare l'impressione che il Vostro venditore, il sig. Aurich, disponga di un'eccessiva libertà d'azione e che Lei stesso non controlli più la portata delle sue attività.

È stato concordato di stabilire per iscritto con il sig. Aurich criteri concreti, quali ad esempio il numero dei pezzi, gli sconti, la permuta delle auto usate, ecc., adeguandoli alle dimensioni della Vostra azienda e del Vostro mercato.

Con la presente Vi invitiamo ancora una volta esplicitamente, nel reciproco interesse (immagine), a modificare il Vostro comportamento nel modo sopra descritto, perché altrimenti le conseguenze contrattuali sono inevitabili.

..."

(53) Nel settembre 1998 Autohaus Tiemeyer, Bochum, ha invitato i propri clienti ad una "giornata porte aperte" per il sabato 12 settembre 1998(51). Nella lettera di invito si specificava quanto segue: "Potrete ammirare in tutta tranquillità i nuovi modelli Volkswagen e Audi, per i quali abbiamo preparato per Voi numerose offerte speciali.

Per la giornata porte aperte

- la nostra officina concede un 20 % di sconto su tutti i lavori,

- il nostro magazzino concede un 15 % di sconto su tutti i pezzi di ricambio,

- il nostro reparto auto usate concede un 10 % di sconto su tutte le autovetture usate,

- il nostro reparto auto nuove concede un 10 % di sconto su tutte le autovetture."

(54) Con lettera del 13 ottobre 1998(52), Volkswagen AG ha comunicato a Autohaus Tiemeyer quanto segue: "in relazione alla 'giornata porte aperte' da Voi organizzata, avete inviato ai Vostri clienti lettere pubblicitarie nelle quali offrite sconti inadeguatamente alti per autoveicoli nuovi, pezzi di ricambio e prestazioni di officina.

Indipendentemente dal fatto che noi consideriamo questo tipo di pubblicità estremamente dannosa per il nostro marchio, Vi facciamo notare che in questo caso violate la legge tedesca relativa agli sconti.

Vi invitiamo pertanto ad evitare in futuro offerte pubblicitarie di questo tipo.".

(55) In data 19 ottobre 1998 l'impresa Autohaus Tiemeyer ha confermato a Volkswagen AG quanto segue:

"... facciamo riferimento alla conversazione odierna relativa alla nostra giornata porte aperte e Vi comunichiamo che non intraprenderemo più iniziative di questo tipo poiché noi stessi abbiamo compreso che in questo modo non si raggiungono gli obiettivi sperati..."(53).

4. 81 (EX ARTICOLO 85)(54), PARAGRAFO 1

4.1. Accordo tra imprese

(56) Volkswagen AG e i propri concessionari contrattuali tedeschi sono imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.

(57) Le tre lettere circolari (cfr. considerando da 33 a 35) si basano sui rapporti contrattuali di Volkswagen AG con i concessionari. Le circolari concretizzano questi rapporti per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, nel senso che i concessionari dovrebbero considerare il listino prezzi consigliato per la nuova VW Passat non già come non impegnativo, bensì come sostanzialmente vincolante e potrebbero in ogni caso accordare solo sconti minimi. Nella prima lettera circolare del 26 settembre 1996 questa indicazione è stata completata con la richiesta rivolta ai concessionari di "segnalare tutte le inserzioni pubblicitarie dei partner Volkswagen che non rispettavano la disciplina in materia di prezzi". In questo modo le lettere circolari fissano la politica di distribuzione di Volkswagen AG per un particolare modello di autovettura. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia(55) l'ammissione alla rete dei concessionari comporta che le parti contrattuali accettano esplicitamente o implicitamente la politica di distribuzione del produttore. Le lettere circolari sono dunque diventate parti degli accordi di Volkswagen AG con i propri concessionari contrattuali, poiché vanno considerate come parte dei rapporti commerciali correnti sulla base di un accordo generale esistente (il contatto di concessionario).

(58) Gli avvertimenti indirizzati a cinque concessionari Volkswagen (cfr. considerando 29 e seg. e considerando 44 e seg.), dei quali la lettera indirizzata a Autohaus Binder del 24 settembre 1996 (cfr. considerando 30) è stata inviata poco prima della prima delle tre lettere circolari indirizzate a tutti i partner tedeschi della distribuzione, fanno anch'essi riferimento ai legami contrattuali di Volkswagen AG con i propri concessionari. Essi concretizzano questi rapporti per quanto riguarda il comportamento dei concessionari in tema di prezzi, poiché ne modificano la politica dei prezzi e impongono essenzialmente di menzionare nella pubblicità e di richiedere all'atto di vendita dei veicoli i prezzi consigliati non vincolanti di Volkswagen AG per il modello VW Passat. Questi avvertimenti, contenenti la minaccia di conseguenze giuridiche per i concessionari in caso di mancato rispetto delle indicazioni, costituiscono a loro volta parte degli accordi di Volkswagen AG con i concessionari contrattuali ammoniti.

(59) Si può constatare nel complesso che esisteva un sistema di accordi tra Volkswagen AG e i propri concessionari tedeschi costituito dalle tre lettere circolari e dagli avvertimenti indirizzati ai singoli concessionari, che serviva alla realizzazione della disciplina dei prezzi per la nuova VW Passat. Questo obiettivo è stato inoltre confermato nelle riunioni di Volkswagen AG con il consiglio dei concessionari (cfr. considerando 42 e seg.).

(60) Volkswagen AG contesta il fatto che le misure constatate rappresentino accordi ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1. L'impresa sostiene che tali misure sarebbero azioni unilaterali che non rientrano nel campo di applicazione di detto articolo(56). Mentre nelle cause citate dalla Commissione - AEG(57) e Ford(58), nonché la causa BMW(59) - si tratterebbe dell'interpretazione di una disposizione contrattuale o della questione della portata materiale di una disposizione, il contratto non conterrebbe alcun riferimento alla politica dei prezzi in questione. Questa politica contravverrebbe piuttosto all'articolo 8, paragrafo 1, del contratto dei concessionari, secondo il quale sarebbero ammissibili solo i prezzi consigliati non vincolanti del produttore. La politica di distribuzione di Volkswagen in questione non sarebbe dunque stata, come sostenuto dalla Commissione, accettata tacitamente dai concessionari all'atto della conclusione del contratto.

(61) Il punto di vista di Volkswagen AG non può essere condiviso per varie ragioni.

(62) In primo luogo, il Tribunale di primo grado ha chiarito nella sua sentenza nella causa "Volkswagen", facendo esplicito riferimento alle cause "Ford" e "BMW", che gli inviti rivolti da un produttore di autoveicoli ai suoi concessionari costituivano già un accordo se "miravano a condizionare i concessionari (...) nell'esecuzione del loro contratto con (il produttore o l'importatore)"(60). Questa condizione in questo caso era chiaramente soddisfatta. È inoltre irrilevante stabilire se il contratto conteneva una clausola specifica a cui si riferiva l'invito di Volkswagen AG in causa o se questo invito era in contrasto con un'altra clausola contrattuale.

(63) In secondo luogo, le affermazioni secondo le quali non ci sarebbero riferimenti nel contratto e che l'invito a rispettare i prezzi sarebbe addirittura in contrasto con l'articolo 8, paragrafo 1, del contratto stesso non possono comunque essere accettate.

(64) Come risulta dalla documentazione, per Volkswagen AG il punto di riferimento per tale invito era l'articolo 2, paragrafo 6, del contratto dei concessionari VW/Audi(61) nonché l'articolo 2, paragrafo 6, del contratto dei concessionari Volkswagen(62). Secondo queste disposizioni, i concessionari VW sono tenuti a "rappresentare e a promuovere in ogni modo gli interessi di VW AG, dell'organizzazione distributiva Volkswagen e del marchio Volkswagen. In questo contesto il concessionario rispetta tutte le esigenze volte al raggiungimento dello scopo contrattuale per quanto riguarda la distribuzione di automobili Volkswagen nuove, il rifornimento di pezzi di ricambio, il servizio clientela, la promozione delle vendite, la pubblicità e la formazione, nonché la garanzia del livello di prestazioni per i vari settori di attività Volkswagen". Nelle lettere di avvertimento ai concessionari Binder del 24 settembre 1996 (cfr. supra considerando 29) e Rütz del 2 ottobre 1996 (cfr. supra considerando 44) si fa espresso riferimento a queste disposizioni. Più precisamente il comportamento in materia di prezzi viene definito come "dannoso per il marchio" e i concessionari ricevono l'invito "a non ricorrere più ad inserzioni pubblicitarie di (tale) contenuto". Negli altri documenti in merito non si fa riferimento ad una disposizione particolare del contratto, ma è chiaro che per Volkswagen AG si trattava anche in questo caso di concretizzare, attraverso gli opportuni "inviti", il suddetto obbligo generale dei concessionari di rappresentare e di promuovere gli interessi del produttore. Nella prima e nella terza lettera circolare, nei colloqui con l'associazione dei concessionari (VW e Audi) e il consiglio dei concessionari (VW), nonché nella lettera ai concessionari Gramling, Hirschauer e Tiemeyer viene espresso chiaramente che, a giudizio di Volkswagen AG, la concessione di sconti elevati danneggia sensibilmente tali interessi. Tali sconti vengono anche in questo caso definiti come "dannosi per il marchio" e "dannosi per il prodotto".

(65) Non si può inoltre parlare di una "contraddizione" tra l'invito in questione e l'articolo 8, paragrafo 1, del contratto. Tale articolo prevede che "VW AG (dia) indicazioni non vincolanti per quanto riguarda i prezzi per i consumatori finali e gli sconti". Queste indicazioni, secondo i successivi paragrafi di detto articolo, rientrano nel conteggio dei prezzi e delle compensazioni da applicare tra il concessionario e il produttore. Poiché questo meccanismo comprende il diritto del produttore a dare indicazioni di prezzo non vincolanti, non ci sono garanzie specifiche per il concessionario del fatto che il produttore si asterrà anche in futuro dal dare indicazioni di prezzo vincolanti, ad esempio nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, del contratto.

(66) Questa interpretazione è suffragata anche da numerose circostanze del comportamento delle parti. Se gli inviti in questione non rientravano nell'ambito di applicazione del contratto o addirittura vi contravvenivano, come ormai sostenuto (a posteriori) da Volkswagen AG, il produttore non avrebbe potuto minacciare i concessionari di misure legali nell'ambito del contratto. In questo contesto, l'affermazione di Volkswagen AG(63), secondo la quale l'impresa non si sarebbe "riservata di adottare un qualche provvedimento qualora un concessionario non avesse rispettato i prezzi consigliati", è dunque in chiaro contrasto con la documentazione sull'argomento. Nelle lettere succitate i concessionari Binder e Rütz vengono minacciati di "risoluzione" del contratto e di "ricorso alle vie legali" qualora "gli episodi si dovessero ripetere". Anche nella lettera a Autohaus Hirschauer del 18 aprile 1997 (cfr. considerando 52) Volkswagen AG ha minacciato "conseguenze contrattuali inevitabili" qualora il concessionario non avesse modificato il proprio comportamento. Anche dalle lettere di risposta dei concessionari Binder del 27 settembre 1995 (cfr. considerando 31) e Rütz del 2 ottobre 1996 (cfr. considerando 45) risulta che i concessionari ammoniti hanno sicuramente considerato le lettere di avvertimento in un contesto contrattuale. Le imprese hanno in effetti contestato a Volkswagen AG il fatto di aver contravvenuto al disposto del contratto nella sua forma originaria e formalmente sottoscritta da produttore e concessionari. Esse hanno tuttavia compreso dagli inviti loro rivolti che questi dovevano (ormai) precisare il contratto secondo i desideri espressi da Volkswagen AG. Il concessionario Binder ha infatti risposto a Volkswagen AG di aver dato istruzioni al proprio collaboratore responsabile in materia di astenersi dal pubblicare annunci come quelli contestati dal produttore. Nessuno dei concessionari ha sostenuto che le indicazioni di Volkswagen AG esulavano dal campo di applicazione del contratto.

(67) Le affermazioni dei rappresentanti dei concessionari e di alcuni singoli concessionari vanno nella medesima direzione. Gli ordini del giorno di diverse riunioni della direzione dell'associazione dei concessionari, indette da Volkswagen dopo l'introduzione della politica dei prezzi in causa, danno una spiegazione generale sull'atteggiamento dell'associazione riguardo alle misure prese dal produttore per ottenere una maggiore disciplina dei prezzi. Queste misure non vengono assolutamente considerate al di fuori del campo di applicazione del contratto, ma vengono piuttosto accolte con favore (cfr. considerando 36 e seg.). Nel medesimo modo si sono espressi i rappresentanti dei concessionari nel consiglio dei concessionari di Volkswagen, secondo quanto risulta dai verbali delle riunioni del 16 giugno 1997 e del 16 ottobre 1997 (cfr. considerando 42 e 43). Secondo il verbale di quest'ultima riunione, il consiglio dei concessionari considera la concessione di sconti elevati su un altro modello recentemente lanciato sul mercato come un "comportamento dannoso per il marchio e per il prodotto" che viene "disapprovato e condannato". Infine, anche il concessionario Morrkopf ha definito gli sconti elevati concessi da un altro concessionario come "dannosi per il marchio" e non ha dunque esitato a segnalare questo comportamento, secondo quanto richiesto dalla prima lettera circolare di Volkswagen AG.

(68) In questo contesto non è necessario accertare se e in quale misura i concessionari tedeschi Volkswagen abbiano effettivamente modificato la propria fissazione dei prezzi in base alle lettere circolari e agli avvertimenti.

(69) In considerazione di quanto sopra esposto, non è possibile accettare l'eccezione sollevata a posteriori da Volkswagen AG nell'ambito del procedimento, secondo la quale le lettere circolari e gli avvertimenti non rientrerebbero nell'ambito del contratto per concessionari e non sarebbero comunque in contrasto con lo stesso e sarebbero di conseguenza atti unilaterali.

4.2. Limitazione della concorrenza

(70) Da quanto esposto in appresso risulta che le misure in questione hanno limitato in misura sensibile la concorrenza, circostanza peraltro non contestata da Volkswagen AG nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

4.2.1. Scopo delle misure: restrizione della concorrenza

(71) Lo scopo dichiarato delle tre lettere circolari di Volkswagen AG e degli ammonimenti rivolti a tutti i concessionari Volkswagen tedeschi(64) era fare in modo che essi non deviassero o perlomeno non deviassero troppo dal listino prezzi "non vincolante" consigliato. Queste misure miravano quindi a vincolare i prezzi di vendita e dunque ad una restrizione della concorrenza intra-marchio a livelli di prezzi. Si tratta quindi di un caso di fissazione dei prezzi contemplato dall'articolo 81, paragrafo 1, lettera a).

(72) Per quanto riguarda il concessionario Tiemeyer, Volkswagen AG sostiene che questi avrebbe contravvenuto alla legge tedesca sugli sconti ("Rabattgesetz") e che dunque non vi sarebbe alcuna restrizione della concorrenza. Occorre notare a questo proposito che la legge suddetta vieta soltanto l'annuncio di determinati prezzi che sono il risultato di "sconti" (di importo superiore al 3 %) rispetto ai prezzi "normali". Al concessionario non è dunque vietato annunciare i medesimi prezzi senza specificare che si tratta del risultato dell'applicazione di sconti. Per Volkswagen non si trattava - o almeno non solo - della forma dell'annuncio, a suo giudizio non conforme alla legge sugli sconti, ma piuttosto del livello dei prezzi stessi.

4.2.2. Effetto delle misure

(73) Volkswagen AG sostiene inoltre che le diverse lettere circolari non hanno determinato la modifica del comportamento dei concessionari e che questi hanno continuato a concedere sconti dell'ordine del 10 % rispetto al listino prezzi consigliato(65).

(74) Date le circostanze del caso di specie non è sostanzialmente possibile verificare il comportamento esatto dei concessionari, anche se in questo contesto la questione non è pertinente. Secondo la giurisprudenza costante è sufficiente, per applicare l'articolo 81, paragrafo 1, che la misura in questione sia volta, come in questo caso (cfr. considerando 71 e seg.) ad una limitazione della concorrenza. Non è per contro necessario dimostrare che le misure contrarie alla concorrenza hanno effettivamente determinato una restrizione della stessa(66).

4.2.3. Carattere sensibile della restrizione della concorrenza

(75) Il carattere sensibile della restrizione della concorrenza a livello dei prezzi causata dalle lettere circolari e dagli ammonimenti ai concessionari, il cui scopo è stato confermato nelle riunioni del consiglio dei concessionari, si ricava in questo caso dalla considerazione globale degli aspetti descritti in appresso.

(76) In primo luogo le misure in causa miravano a stabilire i prezzi di vendita e dunque all'esclusione di una variabile fondamentale della concorrenza, ossia la possibilità di concedere sconti. L'importanza di questo fattore della concorrenza nel commercio degli autoveicoli viene confermata anche dall'articolo 6, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela(67)(68), il quale stabilisce che l'esenzione non si applica quando il costruttore, tra l'altro, restringe la libertà del distributore di determinare i prezzi e gli sconti per la rivendita dei prodotti contrattuali(69).

(77) In secondo luogo le misure erano volte a modificare il comportamento a livello dei prezzi in misura notevole rispetto al normale comportamento concorrenziale. Secondo quanto dichiarato da Volkswagen AG, i concessionari tedeschi Volkswagen hanno concesso in media - sulla loro offerta complessiva di beni e servizi - sconti del 9,7 % (1995), 10,1 % (1996) e 9,9 % (1997) sul listino prezzi consigliato (cfr. considerando 22). Secondo tali indicazioni(70), per i nuovi modelli di veicoli vengono perlopiù concessi sconti meno consistenti rispetto ai modelli di fine serie. A quanto risulta, tuttavia, ciò non è avvenuto per la nuova Volkswagen Passat: il nuovo modello è stato offerto da uno dei concessionari ammoniti (cfr. considerando 48) con uno sconto del 7 %, ma da un altro concessionario con uno sconto del 12 % (cfr. considerando 49). L'entità di tali sconti, che dovevano essere praticamente azzerati attraverso le misure in questione, dà un'indicazione del comportamento concorrenziale che ci si doveva attendere senza dette misure. La stessa Volkswagen AG ammette "che non ci sarà nessun concessionario che non conceda uno sconto"(71).

(78) In terzo luogo la restrizione della concorrenza sopra descritta riguardava tutti i concessionari tedeschi della rete di distribuzione selettiva ed esclusiva di Volkswagen AG e mirava in particolare ad una limitazione della concorrenza intra-marchio sia tra i concessionari Volkswagen tedeschi che tra i concessionari Volkswagen tedeschi e quelli esteri. Quest'ultima questione viene affrontata più in dettaglio al punto 4.3.

(79) In quarto luogo la VW Passat è un modello di autovettura molto richiesto in Germania, sia considerando i suoi dati assoluti di vendita che la sua posizione nel "segmento" a cui appartiene. Nel 1997 - ossia già poco dopo il suo lancio sul mercato - la Volkswagen Passat era, con un 15 % del mercato, il secondo modello più venduto in Germania dopo l'Opel Vectra. Nel primo semestre 1998 la sua quota del segmento in questione in Germania era addirittura pari al 16 %. La restrizione della concorrenza riguardava tutte le forniture di VW Passat nuove in Germania. Anche se non si volesse considerare solo il segmento D, a cui appartiene la Passat, ma anche i segmenti C e E del mercato rilevante, in considerazione delle possibili sovrapposizioni con i segmenti vicini, già nel 1997 la quota di questo modello in Germania era superiore al 6 % e dunque di entità sufficiente. In questo contesto occorre rilevare che l'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 1, agli accordi (verticali) non è esclusa ai sensi della comunicazione relativa agli accordi d'importanza minore che non sono contemplati da detto articolo, nemmeno qualora le quote di mercato detenute dalle imprese partecipanti siano inferiori al 10 %(72).

(80) La misura era limitata al territorio della Germania ed era avvertibile in tale paese. La stessa Volkswagen AG, che è un'impresa con notevole esperienza del mercato, partiva evidentemente dal presupposto che una misura limitata alla Germania può determinare degli effetti che non vengono particolarmente influenzati dalle importazioni parallele. In questo contesto occorre tener conto del fatto che nel periodo in questione le importazioni parallele di VW Passat nuove erano consistenti, ma rappresentavano solo una parte limitata delle vendite della rete tedesca di distribuzione Volkswagen (cfr. considerando 25 e seg.). La situazione è rimasta tale, anche se nel medesimo periodo si sono registrate notevoli differenze tra i prezzi al dettaglio della VW Passat praticati in Germania e in vari altri Stati membri (cfr. considerando 18) e a partire dall'introduzione del certificato europeo di conformità(73) tutte le autovetture nuove acquistate nell'Unione europea possono essere messe in circolazione senza ulteriori controlli tecnici. Persistono tuttavia altri tipi di ostacoli all'importazione parallela: L'acquisto di un'autovettura in un altro Stato membro da parte di un consumatore finale rimane infatti un'operazione complessa, che comporta molte più difficoltà rispetto all'acquisto presso un concessionario della rete nazionale di distribuzione. Molti concessionari preferiscono servire i clienti locali, soprattutto se considerano possibile la vendita anche ad acquirenti della loro zona contrattuale, in particolare in caso di modelli molto richiesti. I concessionari spesso richiedono ai clienti stranieri anticipi consistenti. Per tutti questi motivi il commercio parallelo influenza solo in misura limitata gli acquisti presso un concessionario della rete nazionale, il che significa che esso non può determinare un livellamento tra i prezzi (relativamente alti) praticati in Germania e quelli (più bassi) applicati in altri Stati membri.

4.3. Capacità delle misure in causa di pregiudicare in maniera sensibile gli scambi tra Stati membri

(81) Ulteriore presupposto per l'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 1, è il fatto che le misure di Volkswagen AG in questione siano in grado di alterare in modo sensibile gli scambi tra Stati membri.

(82) Un accordo tra imprese, per poter pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati(74). La Corte di giustizia ha inoltre statuito che un accordo può pregiudicare gli scambi tra Stati membri non solo se limita gli scambi di merci tra Stati o isola reciprocamente i mercati, ma anche quando favorisce un aumento, anche in misura considerevole, del volume degli scambi tra Stati(75). Di conseguenza è sufficiente stabilire se un accordo ha la possibilità di influenzare gli scambi di merci tra Stati(76).

(83) La misura in questione era volta a mantenere artificialmente alti i prezzi della VW Passat in Germania. Il suo scopo era mantenere o rafforzare una zona di prezzi elevati che comprendesse l'intera Germania. Inoltre la misura era applicabile a prescindere dal fatto che i clienti interessati provenissero dalla Germania o da un altro Stato membro.

(84) L'entità delle differenze di prezzo tra Stati membri è notoriamente un fattore che influisce molto sugli scambi tra Stati. Ciò è confermato, in particolare, dall'entità delle importazioni verso la Germania, da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Svezia e Danimarca (cfr. considerando 25). Anche Volkswagen AG conferma l'importanza generale delle differenze di prezzo in quanto specifica che le vendite di autoveicoli dalla Germania verso il resto dell'Unione europea sono state relativamente limitate, poiché i prezzi di vendita delle autovetture con marchio VW in Germania sono superiori a quelli praticati nella maggior parte degli altri paesi dell'Unione europea(77).

(85) Di conseguenza le misure in questione erano idonee a pregiudicare in modo sensibile gli scambi tra Stati membri, in particolare modificando le importazioni verso la Germania. Se i clienti Volkswagen tedeschi non hanno la possibilità di ottenere sconti sufficientemente alti dai concessionari tedeschi, aumenta in proporzione l'interesse finanziario dell'acquisto di un'auto nuova all'estero.

(86) Per quanto riguarda l'esportazione a partire dalla Germania, occorre ricordare che si tratta di un paese con prezzi tradizionalmente alti e che dunque l'esportazione verso la maggior parte degli altri Stati membri è piuttosto limitata. La situazione del Regno Unito è tuttavia particolare. Il livello dei prezzi in Germania, ad esempio per quanto riguarda la VW Passat, è tradizionalmente inferiore a quello del Regno Unito e occupa dunque solo il secondo posto della classifica (cfr. la panoramica sul livello dei prezzi negli Stati membri al considerando 18). Nel periodo in esame molti consumatori finali britannici hanno perciò richiesto la nuova Passat in Germania. Secondo i dati forniti da Volkswagen AG(78), nel 1997 sono stati venduti in Germania 100 veicoli Volkswagen con guida a destra a clienti provenienti in particolare dal Regno Unito e dall'Irlanda, mentre già nel 1998 ne sono stati venduti 696 (cfr. considerando 25). Per quanto riguarda la VW Passat, le esportazioni dalla Germania sono state di 4 unità nel 1997, 149 nel 1998 e 111 nel 1999. Le misure contestate erano in grado di far sì che gli interessati all'acquisto di veicoli con guida a destra ricorressero ad importazioni parallele da Stati membri diversi dalla Germania e con prezzi più bassi (ad esempio Belgio o Paesi Bassi) o rinunciassero completamente alle importazioni parallele. Queste misure potevano dunque provocare un sensibile indebolimento delle esportazioni dalla Germania verso un altro Stato membro, attraverso una restrizione oppure uno sviamento dei flussi di scambio, rispetto a quanto si ci poteva attendere in normali condizioni di concorrenza.

(87) Volkswagen AG contesta il carattere sensibile dell'effetto sugli scambi tra Stati membri(79). L'impresa fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia(80) sostenendo in particolare che una compartimentazione del mercato in caso di accordi verticali tra imprese, quale presunta dalla Commissione, esisterebbe solo se impedisse le forniture transfrontaliere, ostacolasse l'ingresso sul mercato della concorrenza straniera o se fossero concordati divieti di concorrenza. Nel caso di specie, tuttavia, che riguarderebbe solo l'influenza sui prezzi con la limitazione al territorio di uno Stato membro, non sarebbe riconoscibile una compartimentazione del mercato. Gli altri argomenti della Commissione, secondo la quale le misure in questione avrebbero limitato le esportazioni verso altri Stati membri e aumentato l'incentivo per i consumatori tedeschi ad acquistare veicoli nuovi all'estero, non sarebbero pertinenti. Volkswagen si riferisce a questo proposito all'entità solo limitata degli scambi transfrontalieri "a livello di concessionari", dovuta in particolare a difficoltà di fornitura - come nel caso della nuova VW Passat - o agli alti prezzi tedeschi. Inoltre, i concessionari, in considerazione della propria clientela abituale, avrebbero avuto solo un interesse minimo alle vendite a clienti stranieri.

(88) Non è possibile accettare quest'argomentazione. Vi è un pregiudizio degli scambi fra Stati membri non solo se una misura provoca una compartimentazione del mercato. Come già illustrato (cfr. considerando 81), è sufficiente che una misura sia atta a modificare il flusso degli scambi di merci tra Stati membri in maniera positiva o negativa, ossia ad influenzare l'interscambio. È stato provato che questa condizione è soddisfatta.

(89) Anche l'argomento di Volkswagen AG, secondo il quale l'immissione nel mercato della VW Passat avrebbe incontrato difficoltà di fornitura e i concessionari avrebbero fornito prioritariamente la propria clientela abituale(81), non cambia la situazione. Effetti di questo tipo non possono avere avuto l'importanza che Volkswagen AG attribuisce loro a posteriori. In primo luogo i concessionari Volkswagen tedeschi non avrebbero avuto alcuna occasione di concedere sconti considerevoli già all'epoca del lancio sul mercato, che il produttore voleva ostacolare, se la richiesta avesse superato sostanzialmente l'offerta. In secondo luogo i concessionari Volkswagen tedeschi esportavano sin dall'inizio il nuovo modello di VW Passat in quantità non trascurabili verso il Regno Unito (cfr. considerando 25). In terzo luogo le difficoltà di consegna in Germania avrebbero semplicemente incoraggiato un maggior numero di clienti tedeschi a decidere di effettuare l'acquisto in un altro Stato membro, una tendenza rinforzata dalla politica di prezzi alti praticata da Volkswagen AG. In quarto luogo l'imposizione dei prezzi è stata praticata per quasi tre anni, dunque ben al di là della fase dell'introduzione sul mercato del nuovo modello.

(90) L'eccezione sollevata da Volkswagen AG, secondo la quale la Germania, in quanto paese con prezzi elevati, non sarebbe un mercato interessante per le riesportazioni, non incide sulla capacità delle misure in causa di rafforzare i flussi di importazione verso la Germania. L'osservazione, inoltre, non è comunque esatta per quanto riguarda il Regno Unito. Almeno nei confronti dei clienti di questo Stato membro, nonché dei clienti tedeschi, la concessione di sconti rappresentava per i concessionari uno strumento adatto a fare offerte concorrenziali per attirare la domanda di tali clienti(82).

(91) L'imposizione dei prezzi era dunque atta ad influenzare sensibilmente il commercio transfrontaliero del modello VW Passat, soprattutto per quanto riguarda le importazioni, ma anche le esportazioni. La misura era volta quantomeno a rendere difficile l'affermarsi dei concessionari Volkswagen tedeschi nella concorrenza intramarchio, rispetto ai concessionari Volkswagen di altri Stati membri. Attraverso l'imposizione dei prezzi si è creata o rafforzata in Germania una zona di prezzi artificialmente alti per il modello di vettura in questione, il che è incompatibile con l'obiettivo della costituzione di un mercato unico.

4.4. Sintesi

(92) Nel complesso va dunque constatato che le misure adottate da Volkswagen AG per limitare la concorrenza a livello di prezzi per la nuova VW Passat corrispondono alla fattispecie contemplata dall'articolo 81, paragrafo 1.

5. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE

5.1. Esenzione per categoria del sistema di distribuzione VW in virtù del regolamento (CE) n. 1475/95

(93) Le misure contestate non possono beneficiare di un'esenzione per categoria ai sensi del regolamento (CE) n. 1475/95.

5.2. Esenzione individuale

(94) Non è stata concessa una esenzione individuale, che non avrebbe potuto comunque essere accordata.

(95) L'imposizione dei prezzi non contribuisce a migliorare la produzione o (nel caso in esame) la distribuzione dei prodotti. È vero che essa, secondo quanto dichiarato da Volkswagen AG, dovrebbe migliorare la redditività dei concessionari Volkswagen tedeschi e aiutarli a raggiungere o mantenere gli obiettivi in termini di risultati indicati da Volkswagen AG e che, secondo tale tesi, potrebbe contribuire al mantenimento in attività del maggior numero possibile di concessionari. Non vi sono tuttavia motivi per ritenere che il mantenimento in attività di singoli concessionari che, in una normale situazione concorrenziale, non sarebbero in grado di sopravvivere, migliori sensibilmente la distribuzione dei prodotti, ovvero che il presunto miglioramento possa compensare gli effetti negativi della limitazione della concorrenza. Non vi è del resto neanche la garanzia che il maggiore utile conseguito dai concessionari Volkswagen a seguito del rifiuto di concedere sconti sulle vendite delle nuove VW Passat venga utilizzato per mantenere in attività i concessionari.

(96) Agli utilizzatori non viene neanche riservata una parte dell'utile che deriva dalla situazione considerata. Essi devono, al contrario, corrispondere un prezzo d'acquisto più elevato per gli stessi autoveicoli senza peraltro conseguire alcun beneficio evidente.

6. DURATA DELL'INFRAZIONE

(97) Una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, sussiste almeno dal 26 settembre 1996, giorno in cui è stata inviata la prima circolare (cfr. supra considerando 33). La violazione è stata reiterata e confermata mediante le due circolari successive (cfr. supra considerando 34 e seg.).

(98) Con lettera del 22 luglio 1999, Volkswagen AG ha informato la Commissione della sua intenzione di adottare tutte le misure menzionate nella comunicazione degli addebiti per porre fine all'infrazione. Alla sua risposta scritta del 10 settembre 1999 alla comunicazione degli addebiti, l'impresa ha allegato copia di una circolare del 6 settembre 1999 indirizzata a tutti i concessionari e officine Volkswagen tedeschi. Nella circolare si faceva riferimento alle circolari contestate del 26 settembre 1996, del 17 aprile 1997 e del 26 giugno 1997 e si comunicava ai concessionari che le limitazioni della concorrenza sui prezzi risultanti dalle circolari suddette erano abolite e che essi non avrebbero dovuto temere alcuna misura pregiudizievole, di carattere legale o di altra natura, da parte di Volkswagen AG in relazione alla loro politica di fissazione dei prezzi. Con lettera recante la stessa data, l'associazione dei concessionari Volkswagen e Audi è stata messa al corrente del contenuto di tale circolare, che le sarebbe inoltre stato comunicato oralmente, come specificato nella lettera stessa.

(99) I concessionari Tiemeyer, Binder e Hirschauer sono stati inoltre informati mediante lettere individuali del 6 settembre 1999 del fatto che gli ammonimenti scritti (cfr. supra considerando 30, 49, 52 e 54) erano da considerarsi nulli. Il concessionario Rütz, al quale era stata inviata una lettera di ammonimento il 2 ottobre 1996 (cfr. supra considerando 44), sarebbe uscito dalla rete di distribuzione Volkswagen, secondo quanto dichiarato da Volkswagen AG, alla fine del 1997.

(100) Si può pertanto osservare che l'infrazione si è protratta per tutto il periodo che va dal 26 settembre 1996 al 6 settembre 1999, vale a dire per più di tre anni.

7. DESTINATARIA DELLA PRESENTE DECISIONE

(101) Volkswagen AG ha commesso la contestata infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, poiché ha concordato con i concessionari tedeschi appartenenti alla sua rete di distribuzione una disciplina generale in materia di prezzi, e dunque di fatto un'imposizione dei prezzi, in relazione al modello VW Passat. Volkswagen AG è pertanto destinataria della presente decisione.

8. ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO N. 17/62

(102) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17/62, e nell'ambito di quanto disposto dal suddetto articolo, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1.

8.1. Applicazione di un'ammenda

(103) La Commissione ritiene che nel caso in esame sia necessario infliggere un'ammenda a Volkswagen AG. La Commissione è dell'avviso che Volkswagen AG abbia agito intenzionalmente. L'impresa era conscia del fatto che le misure in questione avevano come scopo la restrizione della concorrenza(83).

(104) Anche i membri della rete di distribuzione (ossia i concessionari tedeschi Volkswagen) in quanto destinatari degli inviti generali ed individuali partecipavano agli accordi contrari alla concorrenza. Non sembra tuttavia opportuno applicare anche a queste imprese delle ammende pecuniarie. L'iniziativa della violazione è stata infatti presa da Volkswagen AG, che esercitava anche, per quanto necessario, una considerevole pressione sui concessionari. Non appena avuta notizia del primo caso di sconti elevati, l'impresa ha scritto al concessionario interessato, minacciando di porre fine al contratto se questi non avesse rispettato la disciplina dei prezzi. Due giorni dopo è stata inviata una lettera circolare a tutti i concessionari. Già in tale lettera veniva comunicato chiaramente a tutti i concessionari che Volkswagen AG avrebbe assunto iniziative a livello contrattuale in caso di mancato rispetto della disciplina dei prezzi ("Ho già adottato, di concerto con il consiglio dei concessionari, provvedimenti adeguati sotto forma di avvertimenti", cfr. considerando 33)(84). Se i singoli concessionari violavano apertamente la disciplina dei prezzi, essi ricevevano lettere individuali di avvertimento, nelle quali venivano minacciati di azioni legali nell'ambito del contratto. Ciò dimostra che, senza l'iniziativa ed eventualmente la pressione di Volkswagen AG nei confronti dei concessionari, economicamente più deboli, non sarebbe stata commessa l'infrazione in causa. Questa conclusione non è infirmata dal fatto che i rappresentanti dei concessionari (ossia l'associazione dei concessionari Volkswagen e Audi e il consiglio dei concessionari VW) abbiano in genere accolto favorevolmente le iniziative di Volkswagen AG per una migliore disciplina dei prezzi.

8.2. Ammontare dell'ammenda

(105) Per determinare l'ammontare dell'ammenda, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17/62, la Commissione deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti e in particolare della gravita e della durata dell'infrazione.

8.2.1. Gravità dell'infrazione

(106) Per valutare la gravita dell'infrazione, la Commissione ne prende in considerazione la natura, l'impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, nonché l'estensione del mercato rilevante.

(107) Le misure adottate da Volkswagen AG erano finalizzate all'eliminazione, o almeno alla limitazione della concorrenza sui prezzi (cfr. supra considerando da 32 a 35, 71 e da 76 a 80). Le misure in questione rappresentano infatti una considerevole ingerenza nella concorrenza e costituiscono dunque una violazione particolarmente grave delle regole di concorrenza.

(108) Nel caso di un prodotto che può essere ordinato con il medesimo allestimento presso qualsiasi concessionario Volkswagen all'interno dell'Unione europea, gli sconti sui prezzi di listino rappresentano, insieme all'assistenza alla clientela, il principale parametro della concorrenza che consente ad un concessionario di auto di affermarsi nella concorrenza, all'interno di una stessa marca e tra marche diverse, rispetto agli altri concessionari nazionali ed esteri. Questo aspetto viene riconosciuto anche da Volkswagen AG(85). L'impresa stessa dichiara che si trattava di migliorare la redditività dei concessionari poiché questa era stata danneggiata dalla marcata concorrenza (cfr. considerando 33, 35, 37 e seg., nonché considerando 95)(86).

(109) Queste considerazioni vengono confermate da una recente indagine(87). Per quanto riguarda l'importanza della concorrenza sui prezzi, il 68 % degli acquirenti di auto interpellati in Germania hanno dichiarato di essersi recati presso diversi concessionari al fine di fare un raffronto tra i prezzi e gli sconti offerti. Come motivo per la visita a diversi concessionari, il 19 % degli interpellati ha menzionato la verifica della disponibilità della versione di auto desiderata, il 9 % le condizioni di permuta della vecchia auto, il 6 % la qualità del servizio ed il 3 % la disponibilità e/o i tempi di consegna di un'auto nuova. Il 77 % di tutti gli acquirenti tedeschi considerano inoltre la contrattazione del prezzo una prassi normale in caso di acquisto di un'auto nuova.

(110) Occorre ricordare inoltre che, in condizioni normali di concorrenza, si sarebbe dovuto tener conto degli sconti considerevoli praticati almeno da alcuni concessionari (cfr. a questo proposito considerando 77), il che avrebbe avuto degli effetti sul comportamento degli altri concessionari in materia di prezzi, che altrimenti sarebbero probabilmente stati più restii agli sconti.

(111) In questo contesto va inoltre rammentato che gli sconti sulle autovetture hanno una grande importanza per il consumatore medio poiché anche percentuali relativamente basse determinano, dal suo punto di vista, un notevole risparmio.

(112) L'infrazione ha riguardato un modello (nelle sue due versioni) di autovettura nella gamma di prodotti di Volkswagen AG. Detto modello appartiene ad un segmento molto richiesto in Germania. La VW Passat occupa una posizione importante in Germania all'interno di questo segmento (cfr. considerando 16 e seg.).

(113) Per quanto riguarda la portata dell'infrazione dal punto di vista geografico, occorre notare che le lettere circolari erano indirizzate a tutti i concessionari e officine Volkswagen tedeschi e riguardavano dunque l'intero smercio delle due versioni del modello VW Passat in Germania. Si tratta dunque di un singolo Stato membro, al quale corrisponde tuttavia una parte importante delle vendite di autovetture nell'Unione europea. Il fatto che Volkswagen AG intendesse applicare queste misure in modo il più possibile capillare in tutta la Germania risulta anche dalle dichiarazioni fatte al consiglio dei concessionari (cfr. considerando 42). L'infrazione poteva avere ripercussioni anche per i consumatori del Regno Unito, anche se ovviamente in maniera molto più limitata rispetto ai consumatori tedeschi. Tale violazione era atta a privare i consumatori, qualora interessati ad importazioni parallele dalla Germania, dei vantaggi derivanti dagli sconti che era possibile attendersi in normali condizioni di concorrenza.

(114) Tenendo conto di tutte queste circostanze, la Commissione considera l'infrazione grave.

(115) In questo contesto, nel valutare l'effetto dissuasivo dell'ammenda occorre ricordare che il gruppo Volkswagen, alla cui testa si trova Volkswagen AG, è il maggior costruttore europeo di auto e che possiede, con VW, la marca più venduta non solo in Germania, dove si è concentrata l'infrazione, ma anche nell'intera Unione europea. Anche se le misure accertate nella presente decisione riguardavano solo due versioni della sua gamma di modelli, vari documenti dimostrano che esisteva perlomeno la disponibilità da parte del produttore ad applicare provvedimenti analoghi anche per altri modelli di autoveicoli, qualora lo ritenesse opportuno (cfr. considerando 35 e 43).

(116) Secondo la Commissione, per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, 20 milioni di EUR costituiscono un importo di base adeguato per il calcolo dell'importo dell'ammenda.

8.2.2. Durata dell'infrazione

(117) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17/62, un altro fattore fondamentale ai fini della determinazione dell'ammontare dell'ammenda è la durata dell'infrazione. Come specificato ai considerando da 97 a 100, l'infrazione è durata dal 26 settembre 1996 al 6 settembre 1999, vale a dire circa tre anni.

(118) Si è dunque trattato di un'infrazione di durata media.

(119) La Commissione è dell'avviso che ciò giustifichi una maggiorazione pari al 29 % (5,8 milioni di EUR) dell'importo menzionato, rispetto ad un importo di base di 25,8 milioni di EUR.

8.2.3. Circostanze aggravanti ed attenuanti

(120) Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'ammenda vanno inoltre prese in considerazione eventuali circostanze attenuanti e circostanze aggravanti.

(121) Come circostanza aggravante va considerato il fatto che due delle tre circolari (cfr. supra considerando 33 e 35) e alcune delle lettere individuali ai concessionari (cfr. supra considerando 30, 44, 48 e 52) non si prefiggevano solo una limitazione della libertà di fissazione dei prezzi da parte dei concessionari, ma minacciavano anche ammonimenti, misure legali, reazioni "energiche" o addirittura la risoluzione dei contratti qualora i concessionari non si fossero attenuti maggiormente alla disciplina convenuta in materia di prezzi. Va inoltre tenuto presente che, già nella prima lettera circolare del 26 settembre 1996, il direttore delle vendite per la Germania aveva richiesto "personalmente" ai concessionari e alle officine Volkswagen tedeschi, di "far(gli) pervenire tutte le inserzioni pubblicitarie di partner Volkswagen che non rispettano la disciplina dei prezzi" (cfr. supra considerando 33). Volkswagen AG non si è quindi accontentata di imporre e controllare direttamente il rispetto della "disciplina dei prezzi" da parte dei suoi partner. Essa ha addirittura coinvolto tutti i suoi partner contrattuali in Germania - in un certo senso in veste di "informatori" - chiedendo loro di denunciare i colleghi e i concorrenti che "non si attenevano alla disciplina in materia di prezzi". A seguito di tale richiesta, ogni distributore Volkswagen tedesco doveva pertanto prendere in considerazione la possibilità che la sua pubblicità venisse controllata anche dai concorrenti diretti. Questa richiesta ha rafforzato la pressione esercitata nei confronti dei distributori Volkswagen tedeschi affinché si attenessero alla disciplina auspicata in materia di prezzi.

(122) La Commissione ritiene pertanto adeguata una maggiorazione dell'importo di base del 20 %.

(123) L'argomentazione avanzata da Volkswagen AG, secondo la quale le misure sarebbero state finalizzate semplicemente al miglioramento della redditività dei concessionari(88), non può essere presa in considerazione come circostanza attenuante. Innanzi tutto per Volkswagen AG si trattava in primo luogo di difendere altri interessi, ossia i propri, come risulta dalle circolari e dalle lettere individuali (cfr. i riferimenti all'articolo 2, paragrafi 1 e 6 del contratto per concessionari e al presunto carattere "dannoso per il marchio" del comportamento dei concessionari). Spetta comunque ai concessionari valutare quale politica dei prezzi corrisponde meglio ai loro interessi economici. L'articolo 81 vieta accordi di questo tipo, proprio perché intervengono nella relativa libertà decisionale dei concessionari.

(124) La Commissione considera che in questo caso, non vi sono circostanze attenuanti.

8.3. Conclusione

(125) Sulla base di quanto sopra esposto, l'importo dell'ammenda viene fissato a 30,96 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Volkswagen AG ha commesso un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto ha fissato i prezzi di rivendita del modello VW Passat ordinando ai suoi concessionari tedeschi di non concedere sconti ai clienti, o di concedere solo sconti limitati, sulle vendite di tale modello.

Articolo 2

Per l'infrazione di cui all'articolo 1 a Volkswagen AG è inflitta un'ammenda di 30,96 milioni di EUR.

Articolo 3

L'ammenda di cui all'articolo 2 deve essere versata in euro entro tre mesi dalla notifica della presente decisione sul seguente conto della Commissione europea:642-0029000-95 (codice IBAN: BE76 6420 0290 0095; codice SWIFT: BBVABEBB)

Banco Bilbao Vizcaya Argentana (BBVA) Avenue des Arts, 43 B - 1040 Bruxelles.

Dopo la scadenza di tale termine, l'ammenda produce automaticamente interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno lavorativo del mese nel corso del quale la presente decisione è stata adottata, maggiorato di 3,5 punti percentuali, ossia al tasso dell'8,05 %.

Articolo 4

Destinataria della presente decisione è Volkswagen AG, D-38436 Wolfsburg.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo, conformemente all'articolo 256 del trattato CE.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2001.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU 13 del 21.12.1962, pag. 204/62.

(2) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

(3) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

(4) Richiesta di informazioni della Commissione del 17 luglio 1997 a Volkswagen AG e risposta di Volkswagen AG del 22 agosto 1997.

(5) Risposta di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 alla seconda richiesta di informazioni della Commissione dell'8.10.1998.

(6) Presa di posizione di Volkswagen AG del 10 settembre 1999 relativamente alla comunicazione degli addebiti della Commissione, considerando 1 e 5 (pag. fascicolo 139 e seg.).

(7) Risposta di Volkswagen AG del 21 febbraio 2001 alla richiesta di informazioni della Commissione del 7 febbraio 2001.

(8) Cfr. il comunicato stampa VDIK del 13 agosto 1998 "Automobile Trends auf dem deutschen Markt" (Tendenze del mercato automobilistico tedesco) sulle tendenze relative all'immatricolazione di autoveicoli nei segmenti mini, piccole, medio-inferiori, medie, medio-superiori, lusso, sport, fuoristrada, MPV.

(9) Cfr. decisione della Commissione del 24 maggio 1996 nel caso IV/M.741 - Ford/Mazda (GU C 179 del 22.6.1996, pag. 3); decisione della Commissione del 14 marzo 1994 nel caso IV/M.416 - BMW/Rover, (GU C 93 del 30.4.1994); "Intra-EC Car Price Differential Report" 1992, pag. 29.

(10) "Intra-EC Car Price Differential Report", 1992, pag. 29.

(11) "Auto, Motor und Sport", numero 22 del 21 ottobre 1998, pag. 126 e segg.

(12) "Auto, Motor und Sport", numero 22 del 21 ottobre 1998, pag. 126 e segg.

(13) Mini, piccole, medio-inferiori, medie, medio-superiori, di lusso, veicoli sportivi, cabrio, fuoristrada, furgoncini.

(14) Indicazioni di Volkswagen AG nella risposta del 9 novembre 1998 alla richiesta di informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1998, pag. 3 (pag. fasc. 42).

(15) Prezzi delle automobili nell'Unione europea, Commissione europea, direzione generale Concorrenza, varie edizioni.

(16) La zona contrattuale è quella del centro di distribuzione. L'effettiva zona di responsabilità di mercato di un concessionario è una parte di tale zona contrattuale. I succitati obblighi contrattuali del concessionario nonché la valutazione delle sue prestazioni si riferiscono alla sua zona di responsabilità di mercato. Le relative disposizioni sono sostanzialmente identiche in tutti i contratti per concessionari. Vi sono, in particolare, delle differenze tra i singoli tipi di concessionario: centro di prestazioni (Z), concessionario monomarca (M), concessionario universale (U) e piccolo concessionario (K), in base ai diversi standard.

(17) Cfr. considerando 44, 46, da 48 a 50 e 52 e i documenti citati nelle rispettive note.

(18) Risposta di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 alla richiesta di informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1998.

(19) Risposte di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 e del 21 febbraio 2001 alle richieste di informazioni della Commissione.

(20) Risposte di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 e del 21 febbraio 2001 alle richieste di informazioni della Commissione.

(21) Risposta di Volkswagen AG del 21 febbraio 2001 alla richiesta di informazioni della Commissione del 7 febbraio 2001; nella valutazione sono stati considerati i seguenti paesi: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Svezia e Danimarca.

(22) Lettera di Volkswagen AG alla Commissione del 16 dicembre 1998.

(23) Risposta di Volkswagen AG del 21 febbraio 2001 alla richiesta di informazioni della Commissione del 7 febbraio 2001.

(24) Annuncio del 5 settembre 1996 (pag. 60).

(25) Lettera di Volkswagen AG (firmata dal sig. Giffhorn, direttore distribuzione Germania, e dal sig. Nolte, distribuzione Germania/organizzazione concessionari) a Autohaus Binder del 24 settembre 1996 (pag. 59) (originale in lingua tedesca).

(26) Commento della Commissione: l'oggetto della lettera è 'contratto di concessionario VW e Audi/contratto veicoli commerciali VW e contratti successivi a partire dall'1.1.1998'.

(27) Lettera di Autohaus Binder a Volkswagen AG del 27 settembre 1996 (pag. 58).

(28) Lettera circolare di Volkswagen AG, direttore distribuzione Germania, a tutti i concessionari e officine Volkswagen del 26 settembre 1996 (pag. 21).

(29) Nota della Commissione: UPE = 'unverbindliche Preisempfehlung' (prezzo consigliato non vincolante).

(30) Lettera circolare di Volkswagen AG, direttore distribuzione Germania, a tutti i concessionari e officine Volkswagen del 17 aprile 1997 (pag. 12).

(31) Lettera circolare di Volkswagen AG, direttore distribuzione Germania, a tutti i concessionari e officine Volkswagen del 26 giugno 1997 (pag. 19).

(32) Richiesta di informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1998 a Volkswagen AG (pag. 31).

(33) Risposta di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 alla richiesta di informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1998, allegato 2 (pag. 48).

(34) Risposta di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 alla richiesta di informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1998, allegato 2 (pag. 49).

(35) Risposta di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 alla richiesta di informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1998, allegato 2 (pag. 51).

(36) Risposta di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 alla richiesta di informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1998, allegato 2 (pag. 50).

(37) Risposta di Volkswagen AG del 10 settembre 1999 alla comunicazione degli addebiti, punto 6.

(38) Risposta di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 alla richiesta di informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1998, allegato 1 (pag. 46).

(39) Risposta di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 alla richiesta di informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1998, allegato 1 (pag. 47).

(40) Telefax del 1o ottobre 1996 a Volkswagen AG, regione Colonia (pag. 72) (originale in lingua tedesca).

(41) Lettera di Volkswagen AG a Bernhard Rütz GmbH del 2 ottobre 1996 (pag. 71) (originale in lingua tedesca).

(42) Lettera di Bernhard Rütz GmbH a Volkswagen AG, Distribuzione Germania del 2 ottobre 1996 (pag. 70).

(43) Telefax del sig. Offermann del 7 ottobre 1996 a Volkswagen AG, regione Stoccarda (pag. 53). Lettera e relativi allegati di Autohaus Morrkopf a Volkswagen AG, Direttore Distribuzione Germania, del 7 ottobre 1996 (pag. da 54 a 57).

(44) Lettera di Autohaus Morrkopf a Volkswagen AG, Direttore Distribuzione Germania, del 7 ottobre 1996 (pag. 54 e seg.) (originale in lingua tedesca).

(45) Comunicazione interna di Volkswagen AG, direzione regionale Sud-ovest/Franconia al direttore Distribuzione Germania, del 7 ottobre 1996 (pag. 52) (originale in lingua tedesca).

(46) Lettera di Volkswagen AG, Distribuzione Germania, regione Monaco, del 16 ottobre 1996 a Auto Hirschauer KG (pag. 69) (originale in lingua tedesca).

(47) Verbale del colloquio del 10 aprile 1997 di Volkswagen AG, regione Sud (pag. 68) (originale in lingua tedesca).

(48) Questa percentuale è riportata nel verbale del colloquio, ma non corrisponde con i dati di vendita assoluti citati sopra.

(49) Nota della Commissione: GW = 'Gebrauchtwagen', auto usate.

(50) Lettera di Volkswagen AG, Distribuzione Germania, regione Sud, del 18 aprile 1997 a Auto Hirschauer KG (pag. 66) (originale in lingua tedesca).

(51) Lettera di H. Tiemeyer KG ai clienti del 9 settembre 1998 (pag. 64 e seg.) (originale in lingua tedesca).

(52) Lettera di Volkswagen AG, Distribuzione Germania, organizzazione concessionari, del 13 ottobre 1998 (pag. 62) (originale in lingua tedesca).

(53) Lettera di H. Tiemeyer KG a Volkswagen AG del 19 ottobre 1998 (pag. 61) (originale in lingua tedesca).

(54) Una parte del periodo dell'infrazione è precedente all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam al 1o maggio 1999, quando l'attuale articolo 81 del trattato CE era ancora l'articolo 85 del trattato CE. Di seguito si fa riferimento unicamente all'articolo 81, poiché il contenuto delle disposizioni non è stato modificato dal cambiamento di numero conseguente al trattato di Amsterdam.

(55) Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 1983, AEG/Commissione, causa 107/82, Racc. 1983, pag. 3151 (pag. 3195); sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1985, Ford/Commissione, cause riunite 25 e 26/84, Racc. 1985, pag. 2725 (pag. 2743).

(56) Cfr. considerando 2, 14 e in particolare da 15 a 19 della risposta di Volkswagen AG del 10 settembre 1999 alla comunicazione degli addebiti.

(57) Ibidem, cfr. nota 55.

(58) Ibidem, cfr. nota 55.

(59) Sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 1995, causa C-70/93, BMW/BMW ALD Autoleasing, Racc. pag. I-3439, 3467 e seg.

(60) Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2000, T-62/98, Volkswagen/Commissione, punto 236.

(61) Versione del gennaio 1989; le disposizioni ivi contenute sono state riprese praticamente alla lettera nell'articolo 2, paragrafo 1, del contratto per concessionari Volkswagen del settembre 1995.

(62) Versione del settembre 1995; a partire dal 1o gennaio 1998 era in vigore una nuova versione, nella quale tuttavia questa disposizione è rimasta invariata (sempre all'articolo 2, paragrafo 1).

(63) Risposta di Volkswagen AG del 10 settembre 1999 alla comunicazione degli addebiti, punto 17.

(64) Il fatto che il concessionario Rütz sia uscito dalla rete dei concessionari verso la fine del 1997 è irrilevante, in quanto il comportamento oggetto dell'infrazione ha continuato a valere per tutti i concessionari (rimasti) della rete.

(65) Considerando 21 della risposta di Volkswagen AG alla comunicazione degli addebiti con riferimento alla risposta di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 alla richiesta di informazioni della Commissione (cfr. considerando 22 della presente decisione).

(66) Cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale di primo grado del 6 aprile 1995, T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. 1995, II-917; sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2000, T-62/98, Volkswagen/Commissione, Racc. 2000, pag. II-2707, punto 178; sentenza del Tribunale di primo grado del 19 maggio 1999, Accinauto/Commissione, T-176/95, Racc. 1999, pag. II-1635, punto 106; comunicazione della Commissione, Linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1 e seg., considerando 7).

(67) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 25.

(68) È vero che gli accordi conclusi per la fissazione del prezzo tra produttore e concessionario (come nel caso di specie) sono già contemplati dall'articolo 6, paragrafo 1, punto 3, del regolamento succitato. Il punto 6 di detto articolo contiene tuttavia un'indicazione utile sull'importanza particolare della libertà dei concessionari per quanto riguarda i prezzi e della relativa concorrenza intra-marchio.

(69) Cfr. anche il 10o considerando nonché l'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 2790/1999 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21) e considerando 46 della comunicazione della Commissione sulle linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 291 del 13.10.2000, pag. 1). Da queste disposizioni risulta chiaramente che l'imposizione di prezzi di rivendita, indipendentemente dalle modalità, rappresenta un'ingerenza particolarmente grave nel funzionamento della concorrenza. Cfr. anche il libro verde sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria, considerando 276: "La politica secondo la quale i sistemi di prezzi imposti (...) costituiscono gravi violazioni delle regole di concorrenza verrebbe mantenuta.".

(70) Risposta di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 alla richiesta d'informazioni della Commissione dell'8 ottobre 1998, allegato (pag. 41).

(71) Risposta di Volkswagen AG del 9 novembre 1998 alla richiesta d'informazione della Commissione dell'8 ottobre 1998, pag. 3.

(72) GU C 372 del 9.12.1997, pag. 13 e seg., sezione II, considerando 11, lettera a), primo trattino.

(73) Cfr. direttiva 98/14/CE della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1).

(74) Giurisprudenza costante, cfr. in particolare sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96 e C-216/96, Bagnasco, Racc. 1999, pag. I-135, punto 47; sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2000, Volkswagen/Commissione, punto 179 e ivi citata giurisprudenza.

(75) Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1966, cause riunite 56 e 58/64, Grundig/Consten, Racc. 1966, pagg. 321, 389 e seg.; decisione della Commissione del 18 luglio 1988, caso Napier Brown/British Sugar (GU L 284 del 19.10.1988, pag. 41, pag. 57, considerando 80).

(76) Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 luglio 2000, causa T-62/98, Volkswagen/Commissione, punto 179 e ivi citata giurisprudenza.

(77) Risposta di Volkswagen AG del 10 settembre 1999 alla comunicazione degli addebiti, punto 30.

(78) Lettera di Volkswagen AG alla Commissione del 16 dicembre 1998.

(79) Punti da 26 a 31 della risposta di Volkswagen AG del 10 settembre 1999 alla comunicazione degli addebiti.

(80) Sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 1972, causa 8/72, Vereeiniging von Cementhandelaren/Commissione, Racc. pag. 977 e segg., punto 28/30; sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 1995, causa C-70/93, BMW, Racc. 1995, pag. I-3439 e I-3469; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1985, causa 42/84, Remia/Commissione, Raccolta 1985, pag. 2545, 2572, punto 22; sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia/Poidomani e Giglio, Racc. 1981, pag. 1563.

(81) Risposta di Volkswagen AG del 10 settembre 1999 alla comunicazione degli addebiti, punto 30.

(82) Cfr. la sezione I 1 della comunicazione della Commissione concernente il regolamento (CEE) n. 123/85, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli ed il servizio di assistenza alla clientela, GU C 17 del 18.1.1985, pag. 4.

(83) Cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989 nella causa 246/86, SC Belasco ed altri/Commissione, Racc. 1989, pag. 2117, punto 41.

(84) La minaccia più concreta fatta al concessionario Binder, ossia di rescindere eventualmente il contratto, non è stata naturalmente ritirata.

(85) Risposta di Volkswagen AG del 10 settembre 1999 alla comunicazione degli addebiti (punto 32 e seg.) e supra considerando 22.

(86) Questa affermazione cela ovviamente il fatto che per Volkswagen AG si trattava innanzi tutto di tutelare i propri interessi (cfr. in appresso considerando 123).

(87) Studio condotto da Taylor Nelson Sofres Consulting, per conto di Renault e PSA: "Perception de la distribution automobile en Europe, Rapport Europe, Phase Quantitative", cap. 2: "Concurrence et prix dans le secteur automobile: b. Les pratiques de mise en concurrence", dicembre 2000.

(88) Risposta di Volkswagen AG del 10 settembre 1999 alla comunicazione degli addebiti, punto 33 e seg.

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