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Document 32001D0655

    Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti - 2001/655/CE: Decisione n. 182, del 13 dicembre 2000, relativa alla realizzazione di un quadro comune per la raccolta dei dati relativi alla liquidazione delle domande di pensione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 230 del 28.8.2001, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/655/oj

    32001D0655

    Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti - 2001/655/CE: Decisione n. 182, del 13 dicembre 2000, relativa alla realizzazione di un quadro comune per la raccolta dei dati relativi alla liquidazione delle domande di pensione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 230 del 28/08/2001 pag. 0020 - 0021


    Decisione n. 182

    del 13 dicembre 2000

    relativa alla realizzazione di un quadro comune per la raccolta dei dati relativi alla liquidazione delle domande di pensione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/655/CE)

    LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

    visto l'articolo 81, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1408/71, in virtù del quale la commissione amministrativa promuoverà e svilupperà la cooperazione tra gli Stati membri, modernizzando le procedure di scambio delle informazioni, segnatamente adattando il flusso di informazioni tra le istituzioni ai fini degli scambi telematici, alla luce dei progressi raggiunti dal singolo Stato membro nel trattamento dei dati. Tale modernizzazione consentirà innanzitutto di accelerare le procedure di corresponsione delle prestazioni,

    visto l'articolo 117 del regolamento (CEE) n. 574/72, in forza del quale la commissione amministrativa, sulla base di studi realizzati e proposte avanzate dalla commissione tecnica, adeguerà alle nuove tecniche di trattamento automatizzato dei dati i modelli dei certificati, gli attestati, le dichiarazioni, le domande ed altri documenti, nonché le operazioni e i metodi di trasmissione dei dati previsti per l'applicazione del regolamento e del regolamento d'applicazione,

    considerando quanto segue:

    (1) Per aiutare la commissione amministrativa a valutare in che misura la commissione tecnica contribuisca con il suo impegno ad accelerare le procedure di liquidazione delle prestazioni, è opportuno fornire informazioni di base quantificate e di qualità.

    (2) Le divergenze a livello di informazioni disponibili nei diversi Stati membri rendono difficile ogni raffronto e che l'indagine statistica non dovrebbe costituire un onere inutile e pesante per gli Stati membri.

    (3) Lo scopo è pertanto di raccogliere dati fondamentali sull'esame e la liquidazione delle domande di pensione di vecchiaia, al fine di ottenere un quadro più dettagliato della situazione esistente nel singolo Stato membro, per accertare in particolare la localizzazione delle principali strozzature nei regimi nazionali e nelle procedure applicate in ciascuno Stato membro, ai fini di uno scambio d'informazioni sulle migliori pratiche e la formulazione di idee relative ai mezzi per ridurre i termini di trattamento, nonché definire chiari punti di riferimento sulla cui base gli Stati membri possano valutare i risultati da essi conseguiti.

    (4) È pertanto appropriata la costituzione di un ampio quadro comune di raccolta delle informazione relative alla liquidazione delle domande di pensione e che, allo scopo, le autorità competenti forniscano precise direttive alle istituzioni nazionali,

    DECIDE:

    1. Le istituzioni competenti degli Stati membri (o le istituzioni designate qualora ve ne siano diverse nell'ambito dello stesso Stato membro) adottano le necessarie misure per garantire la raccolta e la messa a disposizione dei dati definiti al punto 6 in appresso.

    2. Tali dati dovranno essere messi a disposizione della commissione tecnica, in base a quanto stabilito dall'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 574/72, in due scadenze annuali, nei mesi di maggio e novembre.

    3. Il segretariato della commissione tecnica sarà incaricato del coordinamento della raccolta dei dati che, previa approvazione della commissione tecnica, saranno allegati ai due resoconti interinali semestrali redatti dalla stessa ad uso della commissione amministrativa.

    4. I dati raccolti riguarderanno, almeno in una prima fase, solo le richieste di pensioni di vecchiaia di cittadini residenti in un altro Stato membro e dovranno fornire informazioni riguardo:

    a) al tempo di reazione dell'istituzione d'istruttoria nello Stato membro di residenza (vale a dire, il tempo intercorso perché tale istituzione informi quella competente dell'inoltro di una domanda di pensione). Ai fini di tale decisione, per "istituzione d'istruttoria o istituzione che effettua l'accertamento" si intende l'organizzazione nello Stato membro di residenza del richiedente la pensione o rendita, tenuta a compilare il formulario E 202, mentre "istituzione competente" sta ad indicare l'organizzazione nello Stato membro destinatario del formulario, una volta compilato, a cui spetta l'esame e la liquidazione della domanda;

    b) al tempo impiegato dall'istituzione competente per trattare la domanda (cioè, per emettere una decisione definitiva);

    c) al tempo totale per la liquidazione della domanda ad opera dei due Stati membri interessati(1) (vale a dire, i tempi di attesa per il richiedente, a partire dalla data d'inoltro della domanda presso l'istituzione d'istruttoria, per ottenere una risposta definitiva).

    5. Per integrare le informazioni raccolte nei due resoconti provvisori che la commissione tecnica dovrà fornire alla commissione amministrativa in due scadenze annuali, a giugno e a dicembre, è opportuno che i dati siano disponibili in maggio e novembre. Il periodo di riferimento potrà coprire il semestre precedente, vale a dire, le informazioni fornite in maggio includeranno il periodo compreso tra novembre e aprile e le informazioni di novembre riguarderanno il periodo da maggio a ottobre.

    6. I dati reali raccolti dovranno riguardare:

    a) il tempo medio, minimo e massimo, impiegato nel semestre precedente dall'istituzione che effettua gli accertamenti per trasmettere le domande di pensione di vecchiaia all'istituzione competente;

    b) il tempo medio, minimo e massimo, impiegato nel corso del semestre precedente dall'istituzione competente per emettere la sua decisione definitiva riguardo ad una richiesta di pensione di vecchiaia qualora il richiedente risieda in un altro Stato membro;

    c) una breve spiegazione dell'istituzione competente per illustrare il contesto delle cifre e chiarire i fattori determinanti della durata minima e massima della liquidazione della domanda;

    d) una breve spiegazione da parte dell'istituzione competente della metodologia applicata, se si tratta o meno di un campione, la dimensione di tale campione, il periodo considerato, il numero totale di fascicoli esaminati, ecc.

    7. Qualora possibile, la raccolta dei dati inizierà nel gennaio 2001 in vista di una prima presentazione alla commissione tecnica nel maggio dello stesso anno.

    8. Ogni Stato membro presenterà i propri dati alla commissione tecnica allo scopo di promuovere lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche.

    9. Il metodo di raccolta e di utilizzo dei dati costituirà oggetto di revisione entro la fine di ogni anno e, all'occorrenza, saranno formulate raccomandazioni relative ad eventuali miglioramenti da apportare.

    10. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2001 per un periodo di cinque anni, al termine del quale sarà sottoposta a un nuovo esame.

    Il presidente della commissione amministrativa

    Jean-Claude Fillon

    (1) La delegazione tedesca ritiene che sia decisivo il tempo totale per il trattamento della domanda ed invita gli Stati membri a prender nota del tempo totale rispetto alla Germania.

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