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Dokument 22001D0360

2001/360/CE: Decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione CE-Cipro, del 30 marzo 2001, che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

GU L 127 del 9.5.2001, S. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 30/03/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/360/oj

22001D0360

2001/360/CE: Decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione CE-Cipro, del 30 marzo 2001, che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 09/05/2001 pag. 0051 - 0054


Decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione CE-Cipro

del 30 marzo 2001

che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

(2001/360/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-CIPRO,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro(1), firmato a Bruxelles il 19 dicembre 1972, in seguito denominato "l'accordo",

visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa(2), allegato al protocollo aggiuntivo del suddetto accordo, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Nella dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa alle norme in materia d'origine allegata all'atto finale del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo(3), firmato a Lussemburgo il 19 ottobre 1987 ed entrato in vigore il 1o gennaio 1988, è stato convenuto che la Comunità ed il Consiglio di associazione adottino, dopo l'entrata in vigore di detto protocollo, una decisione sulle richieste supplementari di deroga alle norme in materia d'origine presentate da Cipro applicabili ai prodotti di cui alle voci nn. 6102 e 6103 della tariffa doganale comune, ripresi dal 1o gennaio 1988 nelle voci 6204, 6205 e 6206 della nomenclatura combinata (NC).

(2) Una deroga alle disposizioni pertinenti relative alla definizione della nozione di "prodotti originari" per le merci in questione è stata concessa a Cipro nel 1989 per un periodo di due anni dalla decisione n. 1/89 del Consiglio di associazione del 28 luglio 1989(4), prorogata per quattro altri periodi di due anni.

(3) Il 19 luglio 2000 Cipro ha presentato una richiesta di proroga della deroga.

(4) La necessità di una deroga permane. È opportuno, pertanto, prorogare la suddetta deroga per un ulteriore periodo di due anni,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, i prodotti che figurano nell'allegato I della presente decisione e che sono fabbricati a Cipro sono considerati prodotti originari ai fini dell'applicazione dell'accordo, nei limiti dei quantitativi indicati e alle condizioni qui di seguito precisate.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, i prodotti di cui all'allegato I sono considerati originari di Cipro, a condizione che le lavorazioni o le trasformazioni effettuate a Cipro abbiano l'effetto di collocare i prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei materiali utilizzati.

2. Nonostante il paragrafo 1, la confezione di indumenti con parti di indumenti del codice NC 6217 90 00 è considerata una trasformazione o lavorazione sufficiente solo se le parti di indumenti sono state ottenute nella Comunità da tessuto tagliato a misura e sono oggetto di una dichiarazione del fornitore apposta sulla fattura o altro documento di accompagnamento, secondo il modello riportato nell'allegato III.

Articolo 3

I materiali non originari di Cipro e della Comunità che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1 non possono, sotto alcuna forma, costituire oggetto di restituzioni o beneficiare di esenzioni dai dazi doganali o dalle tasse di effetto equivalente a dazi doganali, ad eccezione degli importi eventualmente superiori ai corrispondenti dazi di cui alla tariffa doganale comune.

Articolo 4

I quantitativi di cui all'allegato I della presente decisione sono gestiti dalla Commissione, che adotta tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

Se un importatore presenta, in uno Stato membro, una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati li riversa, appena possibile, nel contingente corrispondente.

Se le domande superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Fintantoché lo consentono le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai quantitativi suddetti.

Articolo 5

Le autorità doganali di Cipro adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati ai sensi della presente decisione recano un riferimento a quest'ultima. Ogni tre mesi, le autorità competenti di Cipro presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1, in applicazione della presente decisione, e il numero d'ordine di detti certificati. Esse inviano inoltre mensilmente alla Commissione una dichiarazione delle importazioni cipriote dei tessuti elencati nell'allegato II.

Articolo 6

I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati in applicazione della presente decisione, devono recare nel riquadro "Osservazioni" la seguente dicitura, in una delle lingue dell'accordo: "DEROGA - DECISIONE N. 2001/360/CE

IMPUTAZIONE CONTINGENTE COMUNITARIO"

Articolo 7

La Repubblica di Cipro e gli Stati membri della Comunità adottano le misure necessarie da parte loro per attuare la presente decisione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione si applica per un periodo di due anni, a decorrere dalla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

A. Lindh

(1) GU L 133 del 21.5.1973, pag. 2.

(2) GU L 339 del 28.12.1977, pag. 2.

(3) GU L 393 del 31.12.1987, pag. 2.

(4) GU L 230 dell'8.8.1989, pag. 3. Decisione prorogata da ultimo dalla decisione n. 1/97 del Consiglio di associazione del 24 luglio 1997 (GU L 215 del 7.8.1997, pag. 36).

ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 1

(prodotti che beneficiano della deroga)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 5

(prodotti soggetti a notifica statistica)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

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