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Document 22001D0358

    2001/358/CE: Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 23 marzo 2001, che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Romania allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

    GU L 127 del 9.5.2001, p. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/358/oj

    22001D0358

    2001/358/CE: Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 23 marzo 2001, che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Romania allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

    Gazzetta ufficiale n. L 127 del 09/05/2001 pag. 0045 - 0047


    Decisione n. 3/2001 del Consiglio di associazione UE-Romania

    del 23 marzo 2001

    che adotta le condizioni e le modalità di partecipazione della Romania allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

    (2001/358/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra(1), firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993, in particolare gli articoli 1 e 2 del protocollo aggiuntivo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 1 del citato protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o a altre azioni della Comunità, in particolare nel settore dell'ambiente.

    (2) Ai sensi dell'articolo 2, il Consiglio di associazione stabilisce le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania a tali attività.

    (3) A seguito della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione UE-Romania(3), la Romania partecipa dal 1o gennaio 1999 allo strumento finanziario per l'ambiente LIFE,

    DECIDE:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o gennaio 2001, la Romania partecipa allo strumento finanziario per l'ambiente (di seguito LIFE) conformemente alle condizioni e alle modalità stabilite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica per tutta la durata della terza fase di LIFE, a decorrere dal 1o gennaio 2001.

    Articolo 3

    Le proposte presentate dalla Romania alla Commissione entro il 31 ottobre 2000, per il programma "LIFE natura", ed entro il 30 novembre 2000, per il programma "LIFE ambiente", sono ammesse alla valutazione.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 2001.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    A. Lindh

    (1) GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

    (2) GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40.

    (3) GU L 35 del 9.2.1999, pag. 1.

    ALLEGATO I

    Condizioni e modalità di partecipazione della Repubblica di Romania allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

    1. La Romania partecipa a tutte le azioni del programma LIFE in conformità degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo allo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)(1).

    2. Per partecipare al programma, la Romania versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità indicate nell'allegato II.

    Al fine di tener conto degli sviluppi del programma LIFE o dell'evoluzione della capacità di assorbimento della Romania, il comitato di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione di LIFE.

    3. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini rumeni aventi diritto, sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

    La Commissione può prendere in considerazione anche esperti rumeni, quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono il programma, si avvale di esperti indipendenti per la valutazione dei progetti.

    4. Per garantire la dimensione comunitaria di LIFE, i progetti e le attività transnazionali proposti dalla Romania devono, laddove opportuno, includere almeno un partner di uno degli Stati membri della Comunità.

    5. Gli Stati membri della Comunità e la Romania, nell'ambito delle attuali disposizioni, garantiscono il loro massimo impegno per facilitare la libera circolazione e il soggiorno degli esperti e di altre persone aventi diritto, che viaggiano tra la Romania e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione alle attività contemplate dalla presente decisione.

    6. La Romania esenta le attività contemplate dalla presente decisione da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni relative a beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

    7. Fatte salve le responsabilità della Commissione europea e della Corte dei conti delle Comunità europee ai fini del monitoraggio e della valutazione del programma, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1655/2000, la partecipazione della Romania al programma sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione europea e della Romania. La Romania partecipa alle altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

    8. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, gli accordi contrattuali conclusi con o da organismi rumeni devono stabilire i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità rumene provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

    9. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 7, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1655/2000, i rappresentanti della Romania parteciperanno in qualità di osservatori ai pertinenti comitati di programma per gli aspetti che li riguardano. Per gli altri aspetti e al momento del voto, tali comitati si riuniranno senza la presenza dei rappresentanti rumeni.

    10. La lingua utilizzata in tutti i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

    11. La Comunità e la Romania possono interrompere le attività contemplate dalla presente decisione in qualsiasi momento previo un preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine nelle condizioni stabilite dai pertinenti accordi.

    (1) GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1.

    ALLEGATO II

    Contributo finanziario della Repubblica di Romania a LIFE

    1. Per partecipare al programma LIFE, la Romania dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea un contributo finanziario di 2280000 EUR per ciascuno dei primi due esercizi di bilancio. I costi aggiuntivi di natura amministrativa sono inclusi nell'importo sopraindicato.

    Nel corso del 2002, il Consiglio di associazione stabilirà l'importo del contributo che la Romania dovrà versare nel periodo successivo.

    2. La Romania verserà il contributo di cui al punto 1, attingendo in parte al bilancio nazionale rumeno e in parte dal programma nazionale PHARE per la Romania. Tramite una procedura di programmazione PHARE a parte, i fondi PHARE richiesti saranno trasferiti alla Romania mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale rumeno, rappresenteranno il contributo nazionale della Romania, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti richiesti annualmente dalla Commissione.

    3. I fondi PHARE saranno chiesti secondo le seguenti modalità:

    - 1093000 EUR come contributo a LIFE per il primo anno (2001),

    - 1093000 EUR per il secondo anno.

    La parte rimanente del contributo della Romania proverrà dal bilancio statale rumeno.

    4. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1) si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Romania.

    Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti rumeni nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'allegato I, punto 9, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione di LIFE, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

    5. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Romania una richiesta di fondi, corrispondente al contributo di tale paese a LIFE contemplato dalla presente decisione.

    Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

    In risposta alla richiesta di fondi, la Romania verserà il proprio contributo:

    - entro il 1o aprile per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1o marzo, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,

    - entro il 1o aprile per la parte finanziata dai fondi PHARE, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati alla Romania entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati alla Romania.

    Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

    (1) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2673/1999 (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

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