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Document 32001R0909
Commission Regulation (EC) No 909/2001 of 8 May 2001 initiating an investigation concerning the alleged circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 368/98 on imports of glyphosate originating in the People's Republic of China by imports of glyphosate consigned from Malaysia or Taiwan, and making such imports subject to registration
Regolamento (CE) n. 909/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001, che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di glifosato dalla Malaysia o da Taiwan e che dispone la registrazione di tali importazioni
Regolamento (CE) n. 909/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001, che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di glifosato dalla Malaysia o da Taiwan e che dispone la registrazione di tali importazioni
GU L 127 del 9.5.2001, p. 35–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2001
Regolamento (CE) n. 909/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001, che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di glifosato dalla Malaysia o da Taiwan e che dispone la registrazione di tali importazioni
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 09/05/2001 pag. 0035 - 0037
Regolamento (CE) n. 909/2001 della Commissione dell'8 maggio 2001 che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di glifosato dalla Malaysia o da Taiwan e che dispone la registrazione di tali importazioni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafo 5, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. DOMANDA (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso "regolamento di base"), una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese. (2) La richiesta è stata presentata il 26 marzo 2001 dall'Associazione europea del glifosato (EGA) per conto di una proporzione maggioritaria di produttori comunitari di glifosato. B. PRODOTTO (3) Il prodotto oggetto della denuncia di elusione è il glifosato, che può essere prodotto in vari gradi o forme di concentrazione, tra cui in particolare: formulato (generalmente con un tenore di glifosato del 36 %), sale (62 %), pani (84 %) e acido (95 %), attualmente classificabili ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931 00 95 80) e ex 3808 30 27 (codice TARIC 3808 30 27 10). Questi codici sono indicati a titolo puramente informativo. C. MISURE IN VIGORE (4) Le misure attualmente in vigore assertivamente oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1086/2000(4) che ha portato al 48 % l'aliquota del dazio applicabile a norma dell'articolo 12 del regolamento di base. D. MOTIVAZIONE (5) La domanda contiene elementi di prova sufficienti del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante trasbordo attraverso la Malaysia o Taiwan o formulazione del glifosato originario della Repubblica popolare cinese per la riesportazione nella Comunità, senza che vi siano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti. (6) Gli elementi di prova forniti sono i seguenti: a) Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Malaysia e da Taiwan nella Comunità ha subito una modificazione considerevole. Al forte aumento delle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan, infatti, è corrisposta una notevole diminuzione delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo del glifosato originario della Repubblica popolare cinese attraverso la Malaysia o Taiwan nonché alla formulazione in Malaysia o a Taiwan del glifosato originario della Repubblica popolare cinese. La formulazione è un'operazione relativamente semplice, che consiste nel diluire il sale di glifosato con acqua, mescolandolo poi con un tensioattivo. Apparentemente, non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica per queste pratiche oltre all'esistenza del dazio antidumping sul glifosato originario della Repubblica popolare cinese. b) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei vigenti dazi antidumping sul glifosato risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di glifosato dalla Malaysia e da Taiwan. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale. c) La domanda, infine, contiene sufficienti elementi di prova dell'esistenza di un dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per le importazioni dalla Malaysia o da Taiwan. E. PROCEDURA (7) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di glifosato dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Malaysia o di Taiwan. i) Questionari (8) Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori della Malaysia e di Taiwan citati nella domanda, agli importatori comunitari e gli esportatori della Repubblica popolare cinese noti alla Commissione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e di Taiwan. Se del caso, potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria. (9) Comunque sia, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione, entro il termine di cui all'articolo 3, per sapre se sono citate nella denuncia nonché, se del caso, per chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, visto che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. (10) Le autorità della Repubblica popolare cinese, della Malaysia e di Taiwan saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda. ii) Raccolta delle informazioni e audizioni (11) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite. iii) Certificati di non elusione (12) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, nei casi in cui le importazioni non costituiscono una forma di elusione le autorità doganali possono rilasciare agli importatori certificati che esonerano le importazioni del prodotto in questione dalla registrazione o dall'applicazione di altre misure. (13) Poiché tali certificati sono rilasciati previa autorizzazione delle istituzioni comunitarie, le richieste di autorizzazione devono essere inviate alla Commissione quanto prima dopo l'avvio dell'inchiesta, affinché possano essere prese in considerazione sulla base di un'approfondita valutazione del merito. F. REGISTRAZIONE (14) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in questione per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping dalla data di apertura della presente inchiesta sul glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan. G. TERMINI (15) A fini di buona amministrazione, devono essere fissati termini entro i quali: - le parti interessate possano manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o tutte le altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta, - possano chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. H. MANCATA COLLABORAZIONE (16) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro il termine fissato, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È avviata un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, relativa alle importazioni nella Comunità dalla Malaysia o da Taiwan di glifosato di cui ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931 00 95 80) e ex 3808 30 27 (codice TARIC 3808 30 27 10), indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Malaysia o di Taiwan. Articolo 2 1. A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento. 2. La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Non sono soggette a registrazione le importazioni accompagnate da un certificato doganale rilasciato a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96. Articolo 3 1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte ai questionari o eventuali altre informazioni, se non altrimenti specificato, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni. 4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato), indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Commercio Direzioni B e C TERV 0/13 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2001. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2. (3) GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1. (4) GU L 124 del 25.5.2000, pag. 1.