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Document 32001R0906
Commission Regulation (EC) No 906/2001 of 8 May 2001 altering the export refunds on white sugar and raw sugar exported in the natural state
Regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
Regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
GU L 127 del 9.5.2001, p. 28–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 09/05/2001 pag. 0028 - 0029
Regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione dell'8 maggio 2001 che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase, considerando quanto segue: (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 859/2001 della Commissione(3). (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 859/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 859/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. (2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59. (3) GU L 122 del 3.5.2001, pag. 3. ALLEGATO al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali >SPAZIO PER TABELLA> NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).