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Document 32001R0906

Regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

GU L 127 del 9.5.2001, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/906/oj

32001R0906

Regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 09/05/2001 pag. 0028 - 0029


Regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione

dell'8 maggio 2001

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 859/2001 della Commissione(3).

(2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 859/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 859/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

(2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

(3) GU L 122 del 3.5.2001, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

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