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Document 32001R0902

Regolamento (CE) n. 902/2001 del Consiglio, del 7 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 978/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan

GU L 127 del 9.5.2001, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/902/oj

32001R0902

Regolamento (CE) n. 902/2001 del Consiglio, del 7 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 978/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 09/05/2001 pag. 0020 - 0022


Regolamento (CE) n. 902/2001 del Consiglio

del 7 maggio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 978/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 978/2000(2) ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan.

(2) A seguito di due domande presentate al Tribunale di primo grado contro il Consiglio da produttori esportatori di Taiwan i quali, ai sensi dell'articolo 230 del trattato, chiedevano l'annullamento del regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio, è emerso che parte del metodo utilizzato per la determinazione del livello di sovvenzione per Taiwan nel regolamento (CE) n. 978/2000 non coincide con il modo in cui le istituzioni comunitarie hanno considerato e trattato dati praticamente identici in procedimenti successivi. Il regolamento impugnato giudicava compensabile un particolare sistema di sovvenzioni, il "credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature di automazione e di controllo dell'inquinamento", concesso per apparecchiature acquistate localmente. Il calcolo relativo all'entità della sovvenzione compensabile si basava però su un metodo che, per successivi procedimenti riguardanti importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie di Taiwan, era stato riveduto. Ci si riferisce al regolamento (CE) n. 1741/2000 della Commissione(3) e al regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio(4) che, tra l'altro, chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie di Taiwan. Di conseguenza, è stato deciso di rivedere i calcoli riguardanti l'entità della sovvenzione relativa alle importazioni originarie di Taiwan, soprattutto al fine di stabilire se l'applicazione del metodo riveduto avrebbe avuto un'incidenza di rilievo sulle risultanze relative al paese in questione. Questo particolare sistema di sovvenzioni è risultato esistere solo a Taiwan e non è pertanto stato considerato nelle inchieste antisovvenzioni relative alle importazioni originarie dell'Australia e dell'Indonesia.

(3) Il riesame per Taiwan ha mostrato che utilizzando il metodo riveduto si giungeva a livelli di sovvenzione minimi, vale a dire ad un livello nazionale di sovvenzione inferiore all'1 %. Occorrerebbe pertanto abolire, con effetto retroattivo, le misure compensative relative alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie di Taiwan.

(4) Per quanto attiene alla possibile incidenza dell'abrogazione delle misure relative a Taiwan sulle risultanze iniziali riguardanti le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia e dall'Indonesia, si è esaminato se le risultanze di sovvenzioni de minimis relative a Taiwan potessero invalidare le conclusioni relative al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità. Si è concluso che, in considerazione soprattutto del notevole incremento del volume delle importazioni e della loro quota di mercato, nonché dell'elevato livello di sottoquotazione rilevato per le importazioni originarie dell'Australia e dell'Indonesia, per quanto attiene a questi paesi le risultanze iniziali conservano la propria validità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 978/2000 è modificato come segue:

1) l'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie dell'Australia e dell'Indonesia";

2) l'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate sono le seguenti, a seconda dell'origine dei prodotti:

1) Australia

>SPAZIO PER TABELLA>

2) Indonesia

>SPAZIO PER TABELLA>"

3) l'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni originarie dell'Australia a norma del regolamento (CE) n. 123/2000 vengono riscossi secondo l'aliquota del dazio definitivamente istituito dal presente regolamento. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota del dazio compensativo definitivo è liberata."

Articolo 2

Tutti i dazi compensativi riscossi sulle importazioni originarie di Taiwan a norma del regolamento (CE) n. 978/2000 sono rimborsati agli importatori interessati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 si applica con effetto dal 13 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Ringholm

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2) GU L 113 del 12.5.2000, pag. 1.

(3) GU L 199 del 5.8.2000, pag. 6.

(4) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

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