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Document 32001R0900

    Regolamento (CE) n. 900/2001 del Consiglio, del 7 maggio 2001, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Polonia

    GU L 127 del 9.5.2001, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/05/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/900/oj

    32001R0900

    Regolamento (CE) n. 900/2001 del Consiglio, del 7 maggio 2001, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Polonia

    Gazzetta ufficiale n. L 127 del 09/05/2001 pag. 0001 - 0010


    Regolamento (CE) n. 900/2001 del Consiglio

    del 7 maggio 2001

    che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Polonia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. INCHIESTA PRECEDENTE

    (1) Con il regolamento (CE) n. 3319/94(2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio ("UNA") originarie della Bulgaria e della Polonia. Le misure relative alle importazioni dalla Bulgaria consistono in un dazio specifico, eccetto per un produttore e un esportatore la cui offerta d'impegno è stata accettata dalla Commissione con la decisione 94/825/CE(3). Le importazioni del prodotto in esame dalla Polonia sono state assoggettate ad un dazio variabile in funzione di un prezzo all'importazione minimo quando sono fatturate direttamente da talune società ad importatori indipendenti. In tutti gli altri casi, le importazioni di UNA dalla Polonia sono state assoggettate ad un dazio specifico.

    B. INCHIESTE RELATIVE AD ALTRI PAESI

    (2) Con il regolamento (CE) n. 1995/2000(4) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina. Si è constatato che le importazioni di UNA originarie di questi paesi erano oggetto di dumping e avevano causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. Per garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare manipolazioni dei prezzi, si è ritenuto opportuno istituire i dazi sotto forma di importi specifici per tonnellata.

    C. INCHIESTA

    (3) In seguito alla pubblicazione, nel giugno 1999(5), dell'avviso di prossima scadenza delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame dall'Associazione dei produttori europei di concimi (EFMA) a nome di una quota maggioritaria dei produttori comunitari di UNA ("produttori comunitari autori della domanda"). Nella domanda si sosteneva che, se le misure in questione cessavano di essere applicate, era probabile una reiterazione delle importazioni in dumping originarie della Polonia e del relativo pregiudizio. I produttori comunitari autori della domanda non hanno chiesto l'apertura di un riesame delle importazioni originarie della Bulgaria perché, secondo loro, per queste importazioni una reiterazione non era probabile. Di conseguenza, le misure applicabili alle importazioni bulgare sono scadute il 1o gennaio 2000.

    (4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 (il "regolamento di base").

    (5) Allo stesso tempo, sempre previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha avviato di propria iniziativa un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base limitato alla forma delle misure in vigore nei confronti delle importazioni originarie della Polonia(6). La Commissione ha avviato questo esame intermedio perché, nell'eventualità che le misure relative alle importazioni polacche siano mantenute, si possa procedere ad un loro adeguamento tenendo conto della necessità di garantirne, da un lato, l'efficacia e, dall'altro, la coerenza formale con quelle che potrebbero essere istituite nei confronti delle importazioni dello stesso prodotto da altri paesi.

    (6) L'inchiesta sul persistere e/o sulla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 1999 e il 30 novembre 1999 ("PI"). L'esame delle tendenze pertinenti per valutare le probabilità del persistere e/o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 1995 e la fine del PI ("periodo oggetto del riesame").

    (7) La Commissione ha notificato ufficialmente l'avvio del riesame ai produttori comunitari autori della domanda, ai produttori/esportatori polacchi, agli importatori/rivenditori, alle loro associazioni di categoria, alle associazioni degli utilizzatori notoriamente interessati e ai rappresentanti del governo polacco. La Commissione ha inviato questionari a tutte queste parti e a tutti coloro che si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Inoltre, le altre parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni o di essere sentite.

    (8) Hanno risposto al questionario i seguenti produttori comunitari:

    a) Agrolinz Melamin GmbH, ADM - Linz, Austria

    b) DSM Agro BV - Sittard, Paesi Bassi

    c) Fertiberia SA - Madrid, Spagna

    d) Grande Paroisse SA - Paris, Francia

    e) Hydro Agri Chafers - Immingham, Regno Unito

    f) Hydro Agri France - Nanterre, Francia

    g) Hydro Agri Rostock - Rostock, Germania

    h) Hydro Agri Sluiskil BV - Sluiskil, Paesi Bassi

    i) Kemira Agro Rozenburg BV - Rotterdam, Paesi Bassi

    j) SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH - Wittenberg, Germania.

    (9) In considerazione del fatto che le informazioni fornite da questi produttori comunitari sono state opportunamente verificate nell'ambito del procedimento di cui al considerando 2 relativo alle importazioni di UNA originarie di Algeria, Bielorussia, Lituania, Russia e Ucraina, la cui inchiesta si riferiva agli anni dal 1995 al 1998 e comprendeva cinque mesi del PI qui considerato, si è ritenuto appropriato non effettuare, nell'ambito del presente procedimento, accertamenti supplementari presso le sedi delle società in questione. La correttezza dei dati raccolti è stata però controllata esaminandone la coerenza e la compatibilità con i dati verificati in precedenza.

    (10) La Commissione ha inviato questionari a 20 importatori/rivenditori indipendenti e ad un'associazione d'importatori. Sono state ricevute in tutto nove risposte, compresa quella dell'associazione. Nessuno di questi importatori ha fornito dati specifici, non avendo importato UNA dalla Polonia nel periodo oggetto del riesame. Di conseguenza, non si è proceduto ad alcuna visita di accertamento.

    (11) In seguito al ricevimento di risposte al questionario, sono state effettuate visite di accertamento presso le sedi delle seguenti società:

    a) Zaklady Azotowe "Pulawy" SA, Pulawy ("ZAP") (produttore esportatore)

    b) CIECH SA, Warsaw (esportatore).

    D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (12) Il prodotto considerato nel presente procedimento è la soluzione di urea e di nitrato di ammonio classificata al codice NC 3102 80 00. Si tratta dello stesso prodotto dell'inchiesta originaria, cioè di un concime liquido comunemente usato in agricoltura, consistente in un miscuglio di urea e di nitrato di ammonio in soluzione acquosa. Il contenuto di acqua costituisce il 70 % circa del miscuglio (a seconda del tenore di azoto) e la parte restante è formata da urea e nitrato di ammonio in parti uguali. Il tenore di azoto (N) è l'elemento più significativo del prodotto e può variare tra il 28 % e il 32 %.

    (13) Come è stato dimostrato nella precedente inchiesta, l'UNA è un puro prodotto di base, le cui caratteristiche fisiche e chimiche sono identiche a prescindere dal paese di origine. Il prodotto fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari autori della domanda e quello fabbricato in Polonia e venduto sul mercato polacco o esportato nella Comunità sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

    E. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

    1. Nota preliminare

    (14) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, questo tipo di riesame ha lo scopo di stabilire se la scadenza delle misure in questione implichi il rischio del persistere o della reiterazione del dumping. Poiché non vi sono state importazioni del prodotto in esame dalla Polonia nella Comunità durante il PI, si è cercato di stabilire se la revoca delle misure poteva determinare una reiterazione del dumping per quantitativi di prodotto significativi. A tal fine sono stati esaminati i prezzi dei produttori polacchi sui mercati di paesi terzi, per stabilire se il prodotto in esame sia stato venduto a prezzi di dumping. È stata analizzata inoltre la probabilità che, nel caso di una revoca delle misure, i produttori polacchi tornino ad esportare UNA nella Comunità seguendo la stessa politica dei prezzi.

    (15) Si ricorda che nell'inchiesta originaria i margini di dumping individuali constatati per i due produttori polacchi erano pari rispettivamente al 40 % e 27 %. L'inchiesta non ha rivelato l'esistenza in Polonia di produttori di UNA diversi da questi due produttori.

    (16) Una delle due società non ha fornito alcuna informazione dettagliata sulle vendite effettuate in altri paesi e al livello nazionale né sui costi di produzione ed è stata pertanto informata che, se non avesse presentato le informazioni richieste entro la data stabilita, le conclusioni sarebbero state elaborate nel suo caso in base ai fatti disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Nessuna ulteriore informazione è pervenuta in seguito alla Commissione. Va notato che, a giudicare dai dati disponibili, la società in questione ha una capacità di produzione molto inferiore a quella della società che ha cooperato.

    2. Esportazioni in paesi terzi

    a) Prezzo all'esportazione

    (17) Le esportazioni in paesi terzi del produttore che ha cooperato sono state effettuate direttamente verso importatori indipendenti, principalmente del mercato dell'America del Nord, che ha assorbito una porzione elevata (due terzi) delle esportazioni totali di questa società nel PI, e in misura minore (un terzo) verso la Repubblica ceca. Le esportazioni effettuate dalla società polacca negli Stati Uniti e in Canada rappresentavano una quota non insignificante delle importazioni totali combinate di questi due paesi e una quota significativa della produzione della società in questione.

    (18) Dato il carattere dell'inchiesta, non si è ritenuto opportuno, per stabilire il rischio di reiterazione del dumping, chiedere informazioni dettagliate sulle esportazioni avvenute in tutto il PI. Sono state invece chieste informazioni su tutte le operazioni effettuate negli ultimi tre mesi del PI. Il prezzo all'esportazione è stato determinato pertanto in base ai prezzi pagati o pagabili da importatori indipendenti di paesi terzi in tale periodo di tre mesi. Il produttore che ha cooperato ha contestato questa maniera di procedere in una fase ulteriore della procedura, chiedendo di tener conto dei dati relativi a tutto il PI. Dato però che tale proposta è stata fatta in ritardo, non è stato considerato praticabile modificare la base dell'analisi. Ad ogni modo, anche tenendo conto dei dati non verificati relativi ai mesi precedenti, il quadro complessivo non cambierebbe in modo tale da modificare le conclusioni cui si è giunti in merito alle esportazioni polacche in paesi terzi.

    b) Valore normale

    (19) Per il produttore che ha cooperato all'inchiesta si è esaminato innanzitutto se il volume totale delle vendite di UNA sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto alle vendite all'esportazione. In effetti si è constatato che il volume delle vendite sul mercato polacco era superiore a quello delle esportazioni in paesi terzi. Si è poi verificato se le vendite nazionali fossero state fatte nel corso di normali operazioni commerciali. A questo proposito l'inchiesta ha rivelato che il volume dei prodotti venduti a prezzi superiori ai costi di produzione unitari rappresentava più del 10 % ma meno dell'80 % delle vendite totali. Il valore normale è stato pertanto stabilito in base ai prezzi effettivamente pagati per le vendite remunerative del prodotto in esame.

    c) Conclusioni sulle esportazioni in paesi terzi

    (20) Per il produttore che ha cooperato la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione in ciascun paese di destinazione, dopo aver proceduto ad alcuni adeguamenti diretti ad assicurare un confronto equo.

    (21) Si è constatato che i prezzi all'esportazione praticati dal produttore che ha cooperato (realizzatore del 90 % delle esportazioni polacche totali nel PI) sul mercato dell'America del Nord erano sostanzialmente inferiori al valore normale stabilito per tale produttore, il che rivelava margini di dumping significativi nelle vendite da questi effettuate negli Stati Uniti e in Canada. Le esportazioni in questi due paesi rappresentavano due terzi delle esportazioni totali della società in questione. Un dumping ridotto o nullo è stato invece constatato per le vendite nella Repubblica ceca, un mercato limitrofo che assorbe il restante terzo delle esportazioni della società. Qui essa ha praticato la stessa strategia dei prezzi adottata sul mercato interno.

    (22) Poiché l'altro produttore oggetto dell'inchiesta non ha fornito informazioni dettagliate, non sono stati effettuati calcoli sulle sue operazioni. Va notato che questo produttore ha esportato solo verso la Repubblica ceca volumi relativamente bassi del prodotto in esame.

    3. Possibilità di un aumento delle esportazioni in dumping nella Comunità

    (23) L'inchiesta ha permesso di constatare che le società polacche dispongono delle capacità per produrre significativi volumi supplementari del prodotto in esame da esportare nella Comunità. Tali volumi potrebbero facilmente raggiungere i notevoli livelli rilevati per il PI dell'inchiesta originaria. Inoltre, queste esportazioni sarebbero con ogni probabilità effettuate a prezzi di dumping.

    a) Produttore esportatore che ha cooperato

    (24) Considerato che il livello di utilizzo della capacità del produttore che ha cooperato era relativamente basso durante il PI, vi è la possibilità di un incremento considerevole della sua produzione. Questi ha anche la possibilità concreta di passare facilmente dalla produzione di nitrato di ammonio a quella di UNA, poiché le apparecchiature supplementari necessarie alla produzione di UNA non richiedono grandi investimenti.

    (25) Se le misure in vigore fossero revocate, il mercato comunitario potrebbe risultare più interessante per i produttori polacchi del mercato nordamericano. L'inchiesta ha infatti dimostrato che durante il PI i prezzi dell'UNA sul mercato dell'America del Nord erano leggermente inferiori che sul mercato comunitario. Inoltre, quest'ultimo è considerato più attraente dai produttori esportatori polacchi per la sua prossimità geografica, che comporta minori costi di trasporto. Pertanto, per lo stesso prezzo di vendita applicato sul mercato nordamericano, i produttori esportatori polacchi potrebbero realizzare margini di profitto superiori sul mercato comunitario. In realtà, se ai clienti comunitari fossero applicati prezzi uguali o leggermente inferiori, si tratterebbe sempre di prezzi di dumping, nonostante i costi di trasporto più bassi. Inoltre, il produttore che ha cooperato ha tutto l'interesse, dato il basso tasso di utilizzo della sua capacità, a vendere anche a prezzi più bassi, fintantoché copre i costi variabili e può mantenere i prezzi che pratica sul mercato USA. Non si deve dimenticare che la Comunità era il principale mercato di esportazione di UNA della Polonia prima dell'istituzione di dazi antidumping. Anche dopo l'entrata in vigore delle misure, in particolare durante il 1996, quando i prezzi sul mercato comunitario erano superiori al prezzo all'importazione minimo imposto con le misure antidumping, il 50 % circa della produzione polacca veniva esportato nella Comunità.

    (26) Inoltre, in seguito all'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di UNA originarie di Algeria, Bielorussia, Lituania, Russia e Ucraina, altri produttori esportatori avranno maggiori opportunità di riconquistare quote di mercato.

    (27) Il produttore esportatore che ha cooperato ha sostenuto che, in base alle proiezioni delle vendite, non sarà più in grado in futuro di esportare UNA nella Comunità. Ciò sarebbe dovuto: i) al previsto notevole aumento delle sue vendite di nitrato di ammonio sul mercato interno, che limiterà la disponibilità di questa materia per la produzione di UNA, e ii) all'espansione del mercato interno di UNA.

    (28) A questo proposito si deve osservare che, anche se l'inchiesta ha confermato che le vendite nazionali di nitrato di ammonio sono aumentate sensibilmente tra il 1998 e il 1999, l'incremento è iniziato da un livello di vendite relativamente basso poiché il consumo interno era diminuito del 15 % tra il 1996 e il 1998. Si prevede pertanto che le vendite sul mercato interno resteranno in futuro al livello del 1999 o aumenteranno solo di poco. Queste previsioni sono confermate dagli stessi dati del produttore polacco che ha cooperato relativi alle vendite effettuate nei primi otto mesi del 2000. Sembra pertanto che il forte aumento delle vendite registrato sul mercato interno tra il 1998 e il 1999 sia da considerare eccezionale.

    (29) Per quanto riguarda l'evoluzione delle vendite di UNA sul mercato interno, i dati del produttore polacco che ha cooperato relativi alle vendite nei primi otto mesi del 2000 indicano in realtà un aumento molto inferiore al previsto.

    (30) Si è inoltre constatato che nel 2000 è stato nuovamente esportato nella Comunità un volume considerevole di UNA. In effetti, tra il gennaio e l'ottobre 2000 le esportazioni totali di UNA dalla Polonia nella Comunità sono state pari al 5 % del consumo totale della Comunità nel PI.

    b) Produttore che non ha cooperato

    (31) Riguardo al secondo produttore esportatore polacco, si è constatato che ha esportato un volume significativo del prodotto in esame nella Comunità nel 1996, quando i prezzi sul mercato comunitario erano temporaneamente superiori al prezzo all'importazione minimo. Durante la precedente inchiesta si è stabilito che questo produttore disponeva di una notevole capacità di produzione e non si hanno indicazioni di un cambiamento della situazione. Si può pertanto concludere che questa società può esportare quantitativi significativi nella Comunità qualora siano revocate le misure antidumping. Poiché la società in questione non ha cooperato all'inchiesta, si è concluso che, nelle eventuali future esportazioni nella Comunità, la sua politica dei prezzi non dovrebbe differire molto da quella della società che ha cooperato e dal suo stesso comportamento durante l'inchiesta originaria.

    c) Conclusioni sulle potenziali esportazioni nella Comunità

    (32) Dalle considerazioni che precedono si può concludere che i produttori esportatori polacchi hanno chiaramente le capacità per esportare grandi quantitativi di UNA a prezzi di dumping.

    (33) La Comunità era il principale mercato di esportazione di UNA della Polonia. Anche quando erano già in vigore misure antidumping, in particolare nel 1996, quando i prezzi sul mercato comunitario erano superiori al prezzo all'importazione minimo, il 50 % circa della produzione polacca è stato esportato nella Comunità. Se le misure antidumping saranno revocate, questo mercato tornerà con ogni probabilità ad essere uno sbocco attraente per i produttori polacchi.

    4. Conclusioni sulle probabilità di una reiterazione del dumping

    (34) I produttori esportatori polacchi possono aumentare significativamente i loro volumi di produzione di UNA grazie alle loro notevoli capacità di produzione inutilizzate.

    (35) Qualsiasi incremento futuro del consumo interno non sarà sufficiente ad assorbire questi eventuali volumi supplementari, che saranno perciò molto probabilmente esportati. Questa conclusione è tanto più credibile in quanto durante il periodo tra l'inizio del 1995 e la fine del 1998 i produttori polacchi hanno esportato in generale una forte percentuale della loro produzione (in media più dell'80 %).

    (36) Nell'eventualità che le misure siano revocate, è probabile che la maggior parte delle esportazioni polacche di UNA vengano indirizzate verso il mercato comunitario in ragione della sua prossimità geografica e dei conseguenti bassi costi di trasporto. Inoltre, l'applicazione di misure antidumping alle importazioni di UNA originarie di altri cinque paesi terzi potrebbe fungere da ulteriore incentivo all'aumento delle esportazioni nella Comunità, tanto più che essa era in passato, prima dell'istituzione di dazi antidumping, il principale mercato di esportazione di UNA della Polonia.

    (37) Le attuali evidenti pratiche di dumping di un produttore esportatore polacco sul mercato dell'America del Nord, il livello dei prezzi attualmente prevalente sul mercato polacco e quello prevalente sul mercato comunitario indicano che una ripresa delle esportazioni polacche significherebbe con grande probabilità l'applicazione di prezzi di dumping alle importazioni nella Comunità.

    (38) Si conclude pertanto che sussiste la probabilità di una reiterazione del dumping nel caso siano revocate le misure in vigore.

    F. DEFINIZIONE D'INDUSTRIA COMUNITARIA

    (39) I produttori comunitari che hanno risposto al questionario rappresentavano più dell'85 % della produzione comunitaria di UNA durante il PI e costituiscono perciò l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

    G. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

    1. Consumo comunitario

    (40) Il consumo comunitario apparente è stato stabilito in base ai volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità, alle informazioni contenute nella denuncia relativa ai restanti produttori comunitari, alle informazioni fornite dal produttore esportatore polacco che ha cooperato e a dati Eurostat. Ove opportuno, i volumi sono stati adattati in modo che corrispondessero alle soluzioni di UNA con un tenore di azoto del 32 %.

    (41) Risulta da questi calcoli che il consumo è diminuito nella Comunità tra il 1995 e il 1997 da 3155000 t a 2882000 t. In seguito è aumentato notevolmente raggiungendo il livello di 3413000 t durante il PI. L'incremento è stato marcato specialmente tra il 1998 e il PI (+ 15 %). Durante tutto il periodo oggetto del riesame il consumo comunitario è aumentato dell'8,2 %.

    2. Andamento delle importazioni

    a) Volumi delle importazioni

    (42) Le importazioni totali di UNA nella Comunità hanno seguito un andamento discendente nei primi tre anni del periodo oggetto del riesame, passando da 1565000 t nel 1995 a 990000 t nel 1997, per poi aumentare fino a 1482000 t durante il PI. Nell'insieme del periodo oggetto del riesame le importazioni totali sono diminuite del 5 % circa.

    (43) Per quanto riguarda il volume delle importazioni polacche, esso è drasticamente sceso nel periodo oggetto del riesame, soprattutto a partire dal 1997, da 360000 t nel 1995 a zero durante il PI. L'inchiesta ha rivelato che l'andamento delle importazioni dalla Polonia era il risultato della combinazione delle misure antidumping istituite alla fine del 1994 e dell'evoluzione del prezzo medio dell'UNA sul mercato comunitario, come illustrato in appresso. Si ricorda che prima dell'istituzione di misure le importazioni di UNA dalla Polonia avevano raggiunto il livello di 520000 t circa nel 1992 e 405000 t circa nel 1993 e rappresentavano all'epoca il 50 % circa delle importazioni totali.

    (44) In questo contesto, com'è stato confermato dal regolamento (CE) n. 1995/2000, taluni paesi terzi hanno tratto beneficio dall'imposizione di dazi antidumping sulle importazioni polacche. Il volume delle loro esportazioni nella Comunità è aumentato da 869000 t nel 1995 a 1393000 t durante il PI.

    (45) I volumi delle importazioni dagli altri paesi terzi sono invece fortemente diminuiti nel periodo oggetto del riesame, poiché rappresentavano il 21 % circa delle importazioni totali nel 1995 e solo il 6 % durante il PI.

    b) Andamento dei prezzi delle importazioni

    (46) Dopo l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di UNA originarie della Polonia e della Bulgaria i prezzi sono risaliti fino al 1996. Dopo tale data le importazioni dai cinque paesi interessati dal regolamento (CE) n. 1995/2000 hanno avuto un effetto depressivo sui prezzi nel mercato comunitario. Per sostenere la situazione l'industria comunitaria non ha avuto altra scelta che seguire la diminuzione dei prezzi, per conservare la sua quota di mercato. I produttori esportatori polacchi non hanno potuto seguire i prezzi del mercato comunitario quando sono scesi sotto il prezzo all'importazione minimo, al quale le loro importazioni sono state assoggettate con l'istituzione delle misure antidumping. Di conseguenza, dal 1998 essi si sono ritirati dal mercato comunitario.

    3. Situazione economica dell'industria comunitaria

    a) Produzione

    (47) La produzione di UNA dell'industria comunitaria è aumentata del 10,4 % tra il 1995 e il PI, passando da 1484000 t a 1639000 t. L'incremento più significativo si è avuto tra il 1996 e il 1997 dopo l'introduzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di UNA originarie di Polonia e Bulgaria.

    b) Capacità e tassi di utilizzo della capacità

    (48) Le capacità di produzione totali dell'industria comunitaria sono rimaste relativamente stabili nel periodo oggetto del riesame. Il loro utilizzo è aumentato dal 38 % nel 1995 al 43 % nel 1997 ed è sceso poi al 41 % durante il PI.

    (49) Va notato tuttavia che le capacità di produzione installate possono essere utilizzate per la produzione di vari concimi, vendibili singolarmente o in miscugli, com'è il caso della produzione di UNA. Il livello assoluto di utilizzo della capacità, come pure il suo andamento, è influenzato di conseguenza anche dall'evoluzione di altri concimi.

    c) Vendite nella Comunità

    (50) Nel periodo oggetto del riesame il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha registrato una tendenza ascendente, che è stata però temporaneamente interrotta tra il 1997 e il 1998. Questa tendenza dovrebbe essere analizzata alla luce dell'andamento generale del mercato. In effetti, la diminuzione del volume delle vendite dell'industria comunitaria tra il 1997 e il 1998 è avvenuta sullo sfondo di una situazione di stabilità del mercato generale, rappresentando così una perdita di quote di mercato. L'aumento del volume delle vendite tra il 1998 e il PI invece corrispondeva al trend del mercato. Nonostante la tendenza alla crescita del volume delle vendite, la posizione di mercato dell'industria comunitaria si è nel complesso deteriorata dal 1997. L'industria comunitaria non è riuscita a trarre vantaggio dall'incremento del consumo, a causa della pressione esercitata dalle importazioni dai cinque paesi oggetto del regolamento (CE) n. 1995/2000.

    d) Scorte

    (51) Il livello delle scorte non è considerato un indicatore di pregiudizio valido in ragione del carattere stagionale delle vendite e del fatto che l'UNA è stoccato in parte dagli stessi produttori e in parte dalle cooperative di agricoltori, utilizzatori del prodotto in esame.

    e) Quota di mercato

    (52) Dopo un recupero di 15 punti percentuali, dal 45,8 % al 60,7 %, tra il 1995 e il 1997, in seguito all'entrata in vigore delle misure antidumping, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa, tra il 1997 e il PI, di 8,4 punti percentuali.

    f) Prezzi di vendita dell'industria comunitaria

    (53) I prezzi netti dei produttori comunitari sono diminuiti in media da 111,3 EUR nel 1995 a 78,3 EUR durante il PI. Come indicato al considerando 46, il calo è stato particolarmente marcato tra il 1996 e il PI, ammontando a - 32,2 %.

    g) Redditività

    (54) La media ponderata della redditività dell'industria comunitaria si è ridotta di 15,2 punti percentuali tra il 1995 e il PI, passando da + 4,9 % a - 10,3 %. Dopo aver raggiunto un apice nel 1996 (+ 6,2 %), essa è scesa di 16,5 punti percentuali tra tale anno e il PI. Questo andamento va considerato nel quadro dell'evoluzione dei prezzi registrata dall'industria comunitaria nello stesso periodo. L'inchiesta ha indicato che i prezzi dell'industria comunitaria sono aumentati tra il 1995 e il 1996 e hanno iniziato poi a diminuire principalmente a causa della pressione esercitata dalle importazioni dai cinque paesi oggetto del regolamento (CE) n. 1995/2000. Non va dimenticato che durante il PI dell'inchiesta originaria (aprile 1992 - marzo 1993) l'industria comunitaria ha registrato perdite superiori al 5 %.

    (55) Il rendimento degli investimenti ha seguito nell'insieme la curva della redditività nel periodo oggetto del riesame. La tendenza discendente di questo indicatore era persino più marcata a causa dell'effetto congiunto del calo della redditività e dell'incremento degli investimenti netti dovuti a nuove acquisizioni, come descritto in appresso. Va notato che si è tenuto conto sia degli investimenti diretti che di una parte degli investimenti connessi indirettamente alla fabbricazione del prodotto in esame.

    h) Cash flow

    (56) Anche il cash flow generato dall'industria comunitaria in relazione alle vendite di UNA ha seguito l'andamento della redditività.

    i) Capacità di ottenere capitale

    (57) Data la struttura delle società che hanno presentato la denuncia - imprese produttrici di concimi appartenenti a grandi gruppi chimici che trattano anche di altri prodotti - non è stato possibile stabilire la loro capacità di ottenere capitale soltanto per il prodotto in esame e si è concluso pertanto che questo indicatore non era significativo per misurare il pregiudizio.

    j) Occupazione e salari

    (58) Il numero di occupati nell'industria comunitaria è aumentato tra il 1995 e il 1996 da 330 a 339 dipendenti ed è diminuito in seguito fino a 322 dipendenti nel PI, con un calo del 5 %.

    (59) I salari hanno seguito nel complesso un andamento verso il basso analogo al calo del numero di dipendenti.

    k) Investimenti a monte

    (60) Gli investimenti più importanti effettuati dall'industria comunitaria durante il periodo oggetto del riesame sono stati tra il 1996 e il 1998 e hanno riguardato gli impianti di produzione di urea e acido nitrico. Questi prodotti sono entrambi materie prime utilizzate per la produzione di soluzioni di UNA, ma anche per la produzione di nitrato di ammonio solido e urea solida, per i quali esistevano prospettive più promettenti che per l'UNA. Gli investimenti diretti relativi solo all'ultima fase del processo di produzione, ossia la miscelazione di nitrato di ammonio e urea, rappresentano una piccola quota delle cifre indicate sopra. Questi investimenti diretti sono rimasti relativamente stabili durante il periodo oggetto del riesame.

    4. Conclusioni relative all'analisi della situazione del mercato comunitario

    (61) L'introduzione di un prezzo minimo per le importazioni dalla Polonia ha avuto in un primo tempo un effetto positivo sull'industria comunitaria, che ha potuto risollevarsi da una situazione economica deteriorata. Tuttavia, a partire dal 1997, i produttori di Algeria, Bielorussia, Lituania, Russia e Ucraina, hanno contribuito, come ha confermato il regolamento (CE) n. 1995/2000, ad una depressione generale dei prezzi sul mercato comunitario riducendo i loro prezzi di vendita in media del 35 % circa tra il 1996 e il 1997. Così facendo sono riusciti ad aumentare il volume delle loro esportazioni nella Comunità, sono stati rapidamente in grado di rilevare le quote di mercato dei produttori polacchi e hanno provocato di conseguenza un notevole deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria.

    H. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE E/O DI UNA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (62) Per poter valutare i probabili effetti dello scadere delle misure in vigore, si è tenuto conto dei seguenti elementi.

    a) Come illustrato ai considerando da 23 a 31:

    - vi sono indizi chiari della capacità dei produttori polacchi di aumentare la produzione e i volumi delle loro esportazioni,

    - se le misure in vigore cesseranno di essere applicate, è probabile che questi volumi supplementari siano riversati sul mercato comunitario,

    - in base ai prezzi all'esportazione stabiliti per le esportazioni nell'America del Nord, è probabile che, in assenza di misure, i produttori esportatori polacchi tornino a praticare prezzi di dumping. Questi prezzi, che avrebbero anche lo scopo di consentire il recupero delle quote di mercato perdute, provocherebbero probabilmente un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria. L'eventualità che i produttori esportatori polacchi abbassino i loro prezzi è confermata dal loro comportamento sui mercati di paesi terzi, in particolare nell'America del Nord.

    b) Questo comportamento dei produttori esportatori polacchi in materia di prezzi, unito alla loro capacità di fornire quantitativi notevoli di UNA, avrebbe con ogni probabilità l'effetto di deprimere i prezzi su un mercato di prodotti di base, di per sé molto sensibile ai prezzi. Ne deriverebbe un rinnovato pregiudizio per l'industria comunitaria in termini di un calo dei prezzi, dei volumi delle vendite e delle quote di mercato e un conseguente impatto sulla sua redditività. A questo proposito si ricorda che le importazioni da Algeria, Bielorussia, Lituania, Russia e Ucraina hanno seguito recentemente modelli identici in materia di prezzi e volumi con effetti sull'industria comunitaria analoghi a quelli appena descritti.

    c) L'industria comunitaria si trova tuttora in una situazione difficile, soprattutto per quanto riguarda la redditività. Infatti, nonostante il deciso miglioramento intervenuto in seguito all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame nei primi due anni della loro applicazione, la situazione dell'industria comunitaria si è nuovamente deteriorata, in particolare a partire dal 1997, a causa del dumping pregiudizievole praticato nelle importazioni da altri paesi, come appurato nel regolamento (CE) n. 1995/2000. In queste circostanze, se le misure nei confronti della Polonia fossero revocate, non solo la situazione dell'industria comunitaria sarebbe nuovamente minacciata, ma anche i benefici che essa dovrebbe trarre dalle misure istituite nei confronti di questi altri paesi potrebbero essere ridotti o addirittura annullati.

    (63) Sulla scorta delle considerazioni che precedono si conclude che, qualora le misure in questione fossero revocate, vi è probabilità di reiterazione del pregiudizio.

    I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1. Nota preliminare

    (64) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore fosse contraria all'interesse della Comunità nel suo insieme. Per determinare l'interesse della Comunità sono stati valutati gli interessi di tutte le parti coinvolte, ossia dell'industria comunitaria, degli importatori/rivenditori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

    (65) Si ricorda che nell'inchiesta precedente l'adozione di misure non è stata considerata contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping dovrebbe consentire di registrare qualsiasi effetto negativo anomalo delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

    (66) Su questa base si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, non vi fossero motivi validi per concludere che non è nell'interesse della Comunità mantenere le misure in vigore in questo caso particolare.

    2. Interesse dell'industria comunitaria

    (67) L'industria comunitaria ha dimostrato di essere strutturalmente efficiente, capace di adattarsi ai mutamenti del mercato. Ciò è stato confermato in particolare dallo sviluppo positivo della situazione nel periodo in cui era stata ripristinata una concorrenza effettiva, in seguito all'imposizione di misure antidumping sulle importazioni originarie della Polonia e della Bulgaria, e dagli investimenti effettuati dall'industria per ammodernare le sue strutture di produzione. Questi effetti positivi hanno però avuto vita breve poiché, a partire dal 1997, altre importazioni in dumping originarie di paesi terzi diversi dalla Polonia hanno esercitato una forte pressione sui prezzi del mercato comunitario, portando ad un nuovo degrado della situazione economica dell'industria comunitaria. Questo degrado era tale che nel corso del 2000 l'industria comunitaria ha dovuto ristrutturare le sue attività e chiudere notevoli capacità di produzione di nitrati, riducendo il numero dei posti di lavoro.

    (68) Si può ragionevolmente pensare che l'industria comunitaria trarrà beneficio dalle misure istituite con il regolamento (CE) n. 1995/2000, a condizione che il loro effetto non sia pregiudicato da dumping di altra origine. Come illustrato sopra, dal momento che vi è probabilità di reiterazione di un dumping pregiudizievole da parte dei produttori polacchi, sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria mantenere le misure antidumping sulle importazioni di UNA originarie della Polonia.

    3. Interesse degli importatori/rivenditori indipendenti

    (69) La Commissione ha inviato questionari a 20 importatori/rivenditori indipendenti e a un'associazione d'importatori e ha ricevuto nove risposte compresa quella dell'associazione.

    (70) L'inchiesta ha rivelato che nessuno di questi importatori/rivenditori ha importato UNA dalla Polonia durante il PI. Essi hanno dichiarato che ciò era dovuto al fatto che in questo periodo il prezzo medio dell'UNA nella Comunità era inferiore al prezzo minimo applicabile alle importazioni dalla Polonia. Va notato tuttavia che le misure antidumping istituite nel 1994 nei confronti delle importazioni di UNA dalla Polonia non hanno avuto in realtà ripercussioni significative sugli importatori/rivenditori. Come hanno dimostrato sia l'inchiesta attuale che quella precedente, in primo luogo gli importatori/rivenditori non commerciano in generale solo in UNA ma anche in altri concimi e, in secondo luogo, era possibile acquistare UNA di vari altri paesi d'origine. Questa possibilità è dovuta alle caratteristiche del prodotto in esame, che è, come si è già spiegato, un prodotto di base che non cambia secondo il paese d'origine.

    4. Interesse degli utilizzatori

    (71) Il prodotto in esame è utilizzato dagli agricoltori. La Commissione ha inviato questionari alle loro associazioni europee, ma non ha ricevuto risposta.

    (72) Come illustrato nel regolamento (CE) n. 1995/2000, i concimi rappresentano una piccola parte dei costi di produzione totali degli agricoltori. L'assenza di cooperazione sembra inoltre confermare di per sé che questo settore non ha subito sostanziali ripercussioni economiche negative con l'introduzione delle misure attualmente in vigore.

    (73) In conclusione, è poco probabile che un'eventuale incidenza sugli agricoltori delle misure contro la reiterazione del dumping pregiudizievole annullino il loro effetto positivo sull'industria comunitaria.

    5. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

    (74) In base alle considerazioni che precedono, si conclude che non vi sono motivi validi per non prorogare le misure antidumping in questione.

    J. FORMA DELLE MISURE

    (75) Come indicato nell'avviso di apertura, il riesame intermedio è stato avviato dalla Commissione per procedere ad un eventuale adeguamento della forma delle misure relative alla Polonia tenendo conto del trattamento riservato alle esportazioni di UNA da taluni paesi terzi nella Comunità, che sono state oggetto di un altro procedimento antidumping.

    (76) Il regolamento (CE) n. 1995/2000 ha concluso che era opportuno istituire dazi definitivi nella forma di un importo specifico per tonnellata. L'intento così perseguito era di garantire l'efficacia delle misure e di scoraggiare le manipolazioni dei prezzi osservate in taluni precedenti procedimenti relativi alla stessa categoria generale di prodotti, ossia i concimi.

    (77) Al pari dei produttori in tali altri procedimenti, i produttori di UNA producono una varietà di diversi fertilizzanti i quali sono venduti in gran parte attraverso identici distributori. Questo crea un rischio di compensazione dei prezzi tra i diversi prodotti, in maniera tale da renderne difficile la rilevazione per le autorità doganali. Per questi motivi si ritiene opportuno cambiare la forma delle misure applicabili alle importazioni di UNA originarie della Polonia e introdurre un importo specifico per tonnellata, conformemente alle misure istituite nei confronti di altri paesi in forza del regolamento (CE) n. 1995/2000.

    (78) Uno dei produttori esportatori polacchi ha contestato il cambiamento proposto sostenendo che non vi era una base giuridica per effettuarlo e che il prezzo all'importazione minimo ripristinava efficacemente condizioni di concorrenza leale sul mercato della Comunità.

    (79) A questo proposito si ricorda che la Commissione ha avviato il riesame intermedio relativo alla forma delle misure di propria iniziativa, dopo aver consultato il comitato consultivo, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. Come illustrato sopra, la Commissione ha intrapreso il riesame per avere la possibilità di cambiare la forma delle misure applicabili alla Polonia per tener conto di altre misure riguardanti lo stesso prodotto istituite in seguito nei confronti di altri paesi.

    (80) Oltre al rischio di compensazione indicato al considerando 77, l'inchiesta ha rivelato che il prezzo all'importazione minimo è inefficace, in quanto il prezzo del prodotto in esame può subire fluttuazioni. A seconda del prezzo medio vigente sul mercato comunitario, il prezzo all'importazione minimo può essere inefficace o avere l'effetto di escludere le esportazioni polacche da questo mercato. L'istituzione in questo caso particolare di dazi antidumping consistenti in un dazio specifico dovrebbe pertanto assicurare l'efficacia delle misure nell'eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Anche nel quadro di altri recenti procedimenti si è constatato che la forma delle misure più appropriata per questo tipo di prodotto è il pagamento di un importo specifico per tonnellata.

    (81) L'importo del dazio in EUR per tonnellata stabilito dall'inchiesta precedente è il seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Polonia e classificabili al codice NC 3102 80 00.

    2. Nella tabella che segue è indicato l'importo del dazio applicabile per tonnellata di prodotto ai prodotti fabbricati dalle seguenti società:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(7), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi fissi sopra indicati, va ridotto di una percentuale che corrisponda all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    Articolo 2

    Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. Ringholm

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 350 del 31.12.1994, pag. 20.

    (3) GU L 350 del 31.12.1994, pag. 115.

    (4) GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15.

    (5) GU C 176 del 22.6.1999, pag. 14.

    (6) GU C 369 del 21.12.1999, pag. 22.

    (7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 (GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1).

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