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Document 22001D0351

    2001/351/CE: Decisione n. 2/2001 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 20 aprile 2001, che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione della Repubblica delle Figi per quanto riguarda la produzione di taluni capi di abbigliamento e copricapi

    GU L 123 del 4.5.2001, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/351/oj

    22001D0351

    2001/351/CE: Decisione n. 2/2001 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 20 aprile 2001, che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione della Repubblica delle Figi per quanto riguarda la produzione di taluni capi di abbigliamento e copricapi

    Gazzetta ufficiale n. L 123 del 04/05/2001 pag. 0031 - 0034


    Decisione n. 2/2001 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE

    del 20 aprile 2001

    che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione della Repubblica delle Figi per quanto riguarda la produzione di taluni capi di abbigliamento e copricapi

    (2001/351/CE)

    IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

    visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 1 dell'allegato V,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 1 della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie valide dal 2 agosto 2000(1), prevede che le disposizioni commerciali dell'accordo di cooperazione ACP-CE, compreso il protocollo n. 1 dell'allegato V relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applichino a decorrere dal 2 agosto 2000.

    (2) A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

    (3) Il 31 ottobre 2000 gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato, per conto del governo delle Figi, una richiesta di deroga alle norme di origine del protocollo per quanto riguarda taluni capi di abbigliamento e copricapi che saranno prodotti da tale paese per un periodo di 5 anni.

    (4) La deroga è richiesta in base alle pertinenti disposizioni del protocollo n. 1 dell'allegato V, in particolare dell'articolo 38, paragrafo 5, relativo agli Stati ACP insulari, e all'impatto economico e sociale della deroga nelle Figi.

    (5) Vi è un eccesso di capacità globale dei prodotti in questione e l'industria tessile della Comunità è già soggetta ad una notevole concorrenza. In particolare, il costo del lavoro è essenziale nella determinazione del prezzo.

    (6) Nel quadro della politica tessile della Comunità, la maggior parte dei prodotti interessati da questa decisione è considerata particolarmente sensibile ed è soggetta a restrizioni quantitative o ad un sistema di doppio controllo all'importazione nella Comunità.

    (7) Dati i quantitativi che si prevede d'importare, una deroga quantitativamente limitata non dovrebbe arrecare grave pregiudizio ad un'industria comunitaria ben avviata, purché siano rispettate alcune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata.

    (8) Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, è pertanto possibile concedere una deroga alle Figi per quanto riguarda taluni capi di abbigliamento e copricapi per quantitativi limitati e per il periodo dal 1o aprile 2001 al 31 marzo 2006,

    DECIDE:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'allegato V all'accordo di partenariato ACP-CE, taluni capi di abbigliamento e copricapi indicati in allegato alla presente decisione, fabbricati nelle Figi con materie non originarie importate, sono considerati originari di questo paese alle condizioni precisate nella presente decisione.

    Articolo 2

    La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti e ai quantitativi indicati in allegato alla presente decisione, che saranno importati nella Comunità dalle Figi tra il 1o aprile 2001 e il 31 marzo 2006.

    Articolo 3

    I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

    Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

    Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

    La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzone della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri.

    Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nel contingente corrispondente.

    Se le domande superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

    Fintantoché lo consentano le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai suddetti quantitativi.

    Articolo 4

    Le autorità doganali delle Figi adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presene decisione devono farvi riferimento. Ogni tre mesi, le autorità competenti delle Figi inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR. 1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

    Articolo 5

    Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura: "Deroga - decisione n. 2/2001".

    Articolo 6

    Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

    Articolo 7

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o aprile 2001.

    Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2001.

    Per il Comitato di cooperazione doganale ACP-CE

    I Presidenti

    Michel Vanden Abeele

    Peter O. Ole Nkuraiyia

    (1) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

    ALLEGATO

    Figi

    >SPAZIO PER TABELLA>

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