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Document 22001D0350

2001/350/CE: Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 20 aprile 2001, che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione della Zambia per quanto riguarda la produzione di filati di cotone poliestere (codice SA ex5509)

GU L 123 del 4.5.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/350/oj

22001D0350

2001/350/CE: Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 20 aprile 2001, che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione della Zambia per quanto riguarda la produzione di filati di cotone poliestere (codice SA ex5509)

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 04/05/2001 pag. 0029 - 0030


Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE

del 20 aprile 2001

che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione della Zambia per quanto riguarda la produzione di filati di cotone poliestere (codice SA ex 5509)

(2001/350/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 1 dell'allegato V,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie valide dal 2 agosto 2000(1), prevede che le disposizioni commerciali dell'accordo di cooperazione ACP-CE, compreso il protocollo n. 1 dell'allegato V relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applichino a decorrere dal 2 agosto 2000.

(2) A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

(3) Il 26 ottobre 2000 gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato, per conto del governo della Zambia, una richiesta di deroga alle norme di origine del protocollo per quanto riguarda un quantitativo annuo di 3500 t di filati di cotone poliestere che saranno prodotti da tale paese tra il 1o marzo 2001 e il 28 febbraio 2006. Il governo della Zambia ha chiesto che sia autorizzato l'uso delle fibre di poliestere in fiocco del Sudafrica nella fabbricazione dei filati di cotone poliestere.

(4) La deroga richiesta soddisfa le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, in particolare in relazione agli Stati meno sviluppati, al livello di valore aggiunto nel processo di fabbricazione in Zambia, all'incidenza economica e sociale della deroga per il paese e alle relazioni speciali con il Sudafrica.

(5) Dati i quantitativi delle importazioni in oggetto, la deroga non arrecherà grave pregiudizio ad un'industria comunitaria ben avviata, a condizione che siano rispettate alcune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata.

(6) Ai sensi dell'articolo 38, è pertanto possibile concedere una deroga alla Zambia per quanto riguarda i filati di cotone poliestere per i quantitativi richiesti e per un periodo di 5 anni,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'allegato V all'accordo di partenariato ACP-CE, i filati di cotone poliestere del codice SA ex 5509 fabbricati in Zambia con fibre di poliestere in fiocco non originarie, fornite alle condizioni della richiesta in oggetto, sono considerati originari di questo paese alle condizioni precisate nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato alla presente decisione, importati nella Comunità dalla Zambia tra il 1o marzo 2001 e il 28 febbraio 2006.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nel contingente corrispondente.

Se le domande superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Fintantoché lo consentano le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai suddetti quantitativi.

Articolo 4

Le autorità doganali della Zambia adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione devono farvi riferimento. Ogni tre mesi, le autorità competenti della Zambia inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare le seguente dicitura: "Deroga-decisione n. 1/2001".

Articolo 6

Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), gli Stati membri e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2001.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2001.

Per il Comitato di cooperazione doganale ACP-CE

I Presidenti

Michel Vanden Abeele

Peter O. Ole Nkuraiyia

(1) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

ALLEGATO

Zambia

>SPAZIO PER TABELLA>

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