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Documento 32001R0875

Regolamento (CE) n. 875/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000

GU L 123 del 4.5.2001, pagg. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/875/oj

32001R0875

Regolamento (CE) n. 875/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 04/05/2001 pag. 0011 - 0011


Regolamento (CE) n. 875/2001 della Commissione

del 3 maggio 2001

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001(4), e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione(5).

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 aprile al 3 maggio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

(4) GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

(5) GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

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