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Documento 32001R0870

    Regolamento (CE) n. 870/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

    GU L 123 del 4.5.2001, pagg. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/870/oj

    32001R0870

    Regolamento (CE) n. 870/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

    Gazzetta ufficiale n. L 123 del 04/05/2001 pag. 0003 - 0004


    Regolamento (CE) n. 870/2001 della Commissione

    del 3 maggio 2001

    che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2865/2000(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    Le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 2001 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

    (2) GU L 333 del 29.12.2000, pag. 6.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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