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Document 32001R0784
Commission Regulation (EC) No 784/2001 of 23 April 2001 amending Regulation (EC) No 1227/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine, as regards production potential
Regolamento (CE) n. 784/2001 della Commissione, del 23 aprile 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo
Regolamento (CE) n. 784/2001 della Commissione, del 23 aprile 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo
GU L 113 del 24.4.2001, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555
Regolamento (CE) n. 784/2001 della Commissione, del 23 aprile 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo
Gazzetta ufficiale n. L 113 del 24/04/2001 pag. 0004 - 0004
Regolamento (CE) n. 784/2001 della Commissione del 23 aprile 2001 recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) Dagli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 1493/1999 risulta che la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti implica l'estirpazione e il reimpianto delle superfici viticole interessate dai piani elaborati dagli Stati membri. Tuttavia, in alcuni casi la situazione strutturale esige il ricorso a diritti di nuovo impianto. Il ricorso a tali diritti deve essere limitato alla superficie strettamente indispensabile dal punto di vista tecnico per conseguire l'obiettivo della ristrutturazione. Occorre pertanto tener presente questa possibilità e completare la norma suddetta in conformità. (2) I diversi lavori agricoli di ristrutturazione e di riconversione di un vigneto si effettuano in pratica per particella. Per agevolare l'attuazione dei pianti è necessario precisare le condizioni alle quali i produttori possono beneficiare degli aiuti a titolo di anticipo prima che una misura sia stata eseguita. (3) La formulazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non è riportata correttamente nella tabella 4.1 dell'allegato (tranne nelle versioni portoghese, inglese, tedesca e finlandese). Per evitare qualsiasi confusione è necessario uniformare i due testi. (4) Il comitato di gestione per i vini non ha emesso un parere nel termine stabilito dal presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione(3) è modificato come segue: 1) All'articolo 13, lettera c), è aggiunto il comma seguente: "Le disposizioni che disciplinano l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto. Tali disposizioni prevedono che i diritti suddetti possono essere utilizzati soltanto se necessari dal punto di vista tecnico e in proporzione non superiore al 10 % della superficie totale compresa nel piano. Queste disposizioni prevedono inoltre una riduzione adeguata dell'aiuto concesso a favore di queste superfici." 2) All'articolo 15, lettera c), dopo i termini "per un'altra misura" sono aggiunti i termini: "della stessa particella". 3) Nella tabella 4.1 dell'allegato, la nota (2) è sostituita dal testo seguente (tranne nelle versioni portoghese, inglese, tedesca e finlandese): "Spese effettivamente sostenute fino alla data indicata [articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento]". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. (3) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.