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Dokument 32001R0672

    Regolamento (CE) n. 672/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)

    GU L 93 del 3.4.2001, str. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 21/03/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/672/oj

    32001R0672

    Regolamento (CE) n. 672/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)

    Gazzetta ufficiale n. L 093 del 03/04/2001 pag. 0028 - 0028


    Regolamento (CE) n. 672/2001 della Commissione

    del 2 aprile 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti(1), in particolare l'articolo 50,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione(2), modificato dal regolamento (CE) 2075/2000(3), subordina il sostegno, per quanto riguarda le razze animali minacciate di estinzione, alla dimostrazione che si tratta di animali "a rischio" basata su dati scientifici approvati da organizzazioni internazionali autorevoli in materia. Finora tali dati scientifici non sono stati definiti.

    (2) È opportuno adottare transitorie che permettano la transizione armoniosa dai precedenti regimi all'attuale regime di sostegno allo sviluppo rurale, in attesa della definizione dei suddetti criteri scientifici.

    (3) Per non interrompere il sostegno di cui fruiscono le razze di animali da allevamento minacciate di estinzione, si ravvisa l'opportunità di consentire agli Stati membri fino al 31 dicembre 2001 di concludere impegni nel quadro del corrente regime di sostegno allo sviluppo rurale per razze oggetto del sostegno in base ai regimi precedenti.

    (4) Per garantire la continuità del sostegno è necessario applicare il presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1750/1999, punto 9.3, sezione VI, A, secondo trattino, è aggiunta la seguente frase: "Fino al 31 dicembre 2001 gli Stati membri possono concludere nuovi impegni nel quadro del presente regime di sostegno allo sviluppo rurale per razze oggetto del sostegno in base a regimi precedenti."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    (2) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31.

    (3) GU L 246 del 30.9.2000, pag. 46.

    Na vrh