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Document 32001D0249

2001/249/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto concesso per l'ammasso privato di olio d'oliva nell'ambito della prima gara parziale prevista dal regolamento (CE) n. 327/2001 [notificata con il numero C(2001) 823]

GU L 90 del 30.3.2001, p. 62–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/249/oj

32001D0249

2001/249/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto concesso per l'ammasso privato di olio d'oliva nell'ambito della prima gara parziale prevista dal regolamento (CE) n. 327/2001 [notificata con il numero C(2001) 823]

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 30/03/2001 pag. 0062 - 0062


Decisione della Commissione

del 26 marzo 2001

che fissa l'importo massimo dell'aiuto concesso per l'ammasso privato di olio d'oliva nell'ambito della prima gara parziale prevista dal regolamento (CE) n. 327/2001

[notificata con il numero C(2001) 823]

(I testi in lingua spagnola e greca sono i soli facenti fede)

(2001/249/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), in particolare l'articolo 12 bis,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al regolamento (CE) n. 327/2001 della Commissione, del 16 febbraio 2001, che autorizza la conclusione di contratti di ammasso privato di olio d'oliva e reca apertura di una gara di durata limitata per i relativi aiuti(3), gli organismi di cui all'articolo 1 del regolamento citato sono autorizzati a concludere contratti di ammasso privato per gli oli d'oliva vergine ed extravergine da essi posti in commercio.

(2) È indetta una gara di durata limitata. Si procede a quattro gare parziali successive a partire dal 1o marzo 2001. La prima gara parziale è ristretta alle associazioni di produttori e alle loro unioni indicate all'articolo 12 bis, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 136/66/CEE.

(3) L'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede, per la realizzazione di contratti di ammasso, la concessione di un aiuto. A seguito delle offerte presentate per la prima gara parziale e tenuto conto delle possibilità di un significativo contributo alla regolazione del mercato, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto.

(4) Non sono state presentate offerte in Grecia per questa prima gara parziale.

(5) La misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la prima gara parziale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 327/2001, l'importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE è fissato come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(3) GU L 48 del 17.2.2001, pag. 9.

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