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Document 32001R0444
Council Regulation (EC) No 444/2001 of 26 February 2001 relating to the conclusion of the Protocol defining, for the period 3 December 1999 to 2 December 2002, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Community and the Government of Mauritius on fishing in the waters of Mauritius
Regolamento (CE) n. 444/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio
Regolamento (CE) n. 444/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio
GU L 64 del 6.3.2001, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2002
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/444/oj
Regolamento (CE) n. 444/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio
Gazzetta ufficiale n. L 064 del 06/03/2001 pag. 0001 - 0002
Regolamento (CE) n. 444/2001 del Consiglio del 26 febbraio 2001 relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio(3), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo. (2) In seguito a questi negoziati, il 3 dicembre 1999 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato. (3) È nell'interesse della Comunità approvare il protocollo precitato. (4) Occorre definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo sulla pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002. Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento(4). Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo: - tonniere con reti a circuizione: Francia 20, Spagna 20, Italia 2, Regno Unito 1, - pescherecci con palangari di superficie: Spagna 19, Francia 13, Portogallo 8, - pescherecci con lenze: Francia 25 tsl/mese in media annua. Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità(5). Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001. Per il Consiglio Il Presidente M. Winberg (1) GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 160. (2) Parere espresso il 6 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 159 del 10.6.1989, pag. 2. (4) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 30. (5) La data di entrata in vigore del protocollo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.