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Document 22001D0118(17)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 142/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 15 del 18.1.2001, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/142(2)/oj

    22001D0118(17)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 142/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/2001 pag. 0034 - 0035


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 142/1999

    del 5 novembre 1999

    che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 76/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/568/CE della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Guatemala(2).

    (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/569/CE della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia(3).

    (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/570/CE della Commissione, del 7 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia(4).

    (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/572/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Cuba(5).

    (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/675/CE della Commissione, del 16 novembre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Estonia(6).

    (7) Occorre integrare nel'accordo la decisione 98/695/CE della Commissione, del 24 novembre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Messico(7).

    (8) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Al punto 176 (decisione 97/217/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

    "177. 398 D 0568: Decisione 98/568/CE della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Guatemala (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 26), rettificata da GU L 325 del 3.12.1998, pag. 23.

    178. 398 D 0569: Decisione 98/569/CE della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 31).

    179. 398 D 0570: Decisione 98/570/CE della Commissione, del 7 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 36).

    180. 398 D 0572: Decisione 98/572/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Cuba (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 44).

    181. 398 D 0675: Decisione 98/675/CE della Commissione, del 16 novembre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dell'Estonia (GU L 317 del 26.11.1998, pag. 42).

    182. 398 D 0695: Decisione 98/695/CE della Commissione, del 24 novembre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Messico (GU L 332 dell'8.12.1998, pag. 9)."

    Articolo 2

    I testi delle decisioni 98/568/CE, 98/569/CE, 98/570/CE, 98/572/CE, 98/675/CE e 98/695/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    N. v. Liechtenstein

    (1) GU L 296 del 23.11.2000, pag. 1.

    (2) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 26.

    (3) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 31.

    (4) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 36.

    (5) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 44.

    (6) GU L 317 del 26.11.1998, pag. 42.

    (7) GU L 332 dell'8.12.1998, pag. 9.

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