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Document 22001D0118(13)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 138/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 15 del 18.1.2001, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/138(2)/oj

    22001D0118(13)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 138/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/2001 pag. 0026 - 0027


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 138/1999

    del 5 novembre 1999

    che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 76/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/52/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1999, recante modifica della decisione 97/252/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano(2).

    (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/62/CE della Commissione, del 21 dicembre 1998, che modifica la decisione 97/222/CE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne(3).

    (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 1999/85/CE della Commissione, del 1o febbraio 1999, che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità(4).

    (5) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Al punto 156 (decisione 97/252/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

    "- 399 D 0052: Decisione 1999/52/CE della Commissione, dell'8 gennaio 1999 (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 51)."

    Articolo 2

    Al punto 154 (decisione 97/222/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

    "- 399 D 0062: Decisione 1999/62/CE della Commissione, del 21 dicembre 1998 (GU L 20 del 27.1.1999, pag. 54)."

    Articolo 3

    Al punto 19 (decisione 87/257/CEE della Commissione) della parte 8.3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

    "- 399 D 0085: Decisione 1999/85/CE della Commissione, del 1o febbraio 1999 (GU L 27 del 2.2.1999, pag. 32)."

    Articolo 4

    I testi delle decisioni 1999/52/CE, 1999/62/CE e 1999/85/CE in lingua norvegese, allegati alla versione linguistica norvegese della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    N. v. Liechtenstein

    (1) GU L 296 del 23.11.2000, pag. 1.

    (2) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 51.

    (3) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 54.

    (4) GU L 27 del 2.2.1999, pag. 32.

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