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Document 22001D0118(12)
Decision of the EEA Joint Committee No 137/1999 of 5 November 1999 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato Misto SEE n. 137/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato Misto SEE n. 137/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 15 del 18.1.2001, p. 24–25
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In force
Decisione del Comitato Misto SEE n. 137/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/2001 pag. 0024 - 0025
Decisione del Comitato Misto SEE n. 137/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 76/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/571/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/573/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, recante modifica della decisione 97/296/CE, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana(3). (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/711/CE della Commissione, del 24 novembre 1998, che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana(4). (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/739/CE della Commissione, del 14 dicembre 1998, recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica(5). (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/740/CE della Commissione, del 14 dicembre 1998, recante modifica della decisione 96/333/CE relativa alla certificazione sanitaria per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi originari dei paesi terzi, non oggetto di una decisione specifica(6). (7) La presente decisione non si applica al Liechtenstein, DECIDE: Articolo 1 Al punto 142 (decisione 97/20/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso: "- 398 D 0571: Decisione 98/571/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 42)." Articolo 2 Al punto 1 (decisione 97/296/CE della Commissione) della parte 8.3.3 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sono inseriti i seguenti capoversi: "- 398 D 0573: decisione 98/573/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 49). - 398 D 0711: decisione 98/711/CE della Commissione, del 24 novembre 1998 (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 58)." Articolo 3 Al punto 107 (decisione 95/328/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso: "- 398 D 0739: Decisione 98/739/CE della Commissione, del 14 dicembre 1998 (GU L 354 del 30.12.1998, pag. 64)." Articolo 4 Al punto 124 (decisione 96/333/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso: "- 398 D 0740: Decisione 98/740/CE della Commissione, del 14 dicembre 1998 (GU L 354 del 30.12.1998, pag. 65)." Articolo 5 I testi delle decisioni 98/571/CE, 98/573/CE, 98/711/CE, 98/739/CE e 98/740/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo. Articolo 7 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999. Per il Comitato misto SEE Il Presidente N. v. Liechtenstein (1) GU L 296 del 23.11.2000, pag. 1. (2) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 42. (3) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 49. (4) GU L 337 del 12.12.1998, pag. 58. (5) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 64. (6) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 65.